AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.80
Data decisione, Autorità: 04.05.1999, ICCA
Incarto n.: 11.98.00080
Lugano 4 maggio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (nullità di testamento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 21 gennaio 1997 da
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ __________ __________, __________ __________, e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello dell’11 maggio 1998 presentato da __________ __________ contro la sentenza emanata il 17 aprile 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se deve essere accolto l’appello adesivo del 18 giugno 1998 presentato da __________ __________, __________ __________ e dalla __________ __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il __________ __________ 1995 i coniugi __________ (1907) e __________ __________ (1909), domiciliati a __________, sono stati collocati con il loro accordo presso la Casa per anziani del Comune. La Delegazione tutoria di __________, alla quale erano giunte segnalazioni sulla perdita di autonomia da parte di entrambi i coniugi, ha sottoposto questi ultimi il 10 aprile 1995 a tutela volontaria e ha designato loro tutore __________ __________. __________ __________ è deceduto a __________ il ____________________ 1996, lasciando erede legittima la moglie __________.
B. Diverse disposizioni di ultime volontà sono state rinvenute. In un testamento olografo del 17 novembre 1978 __________ __________ aveva istituito erede universale la moglie __________ e il 15 novembre 1985 aveva designato suo erede, nel caso di morte contemporanea sua e della moglie, l’avv. __________ __________. Con testamento pubblico del 1° maggio 1995 egli aveva istituito sua unica erede __________ __________. Il 14 gennaio 1996, infine, __________ __________ aveva revocato con testamento olografo ogni sua precedente disposizione e aveva istituito suoi eredi __________ __________ per 9/20, __________ __________ per 9/20 e la __________ __________ per 1/10, designando __________ __________ suo esecutore testamentario. La nomina dell’esecutore testamentario è stata confermata in una postilla del 18 gennaio 1996. Il testamento del 14 gennaio 1996 e la postilla del 18 gennaio 1996 sono stati pubblicati il 26 febbraio 1996 dalla notaia __________ __________ __________. I testamenti del 17 novembre 1978, 15 novembre 1985 e 1° maggio 1995 sono stati pubblicati invece il 5 febbraio 1996 dal notaio __________ __________.
C. Al rilascio del certificato ereditario sulla base dei primi tre testamenti si sono opposti il 1° marzo 1996 __________ __________, il 3 marzo 1996 __________ __________, il 12 marzo 1996 __________ __________ e __________ __________, tutore della vedova __________ __________. Con petizioni dell’8 e 9 luglio 1996 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona l’annullamento delle disposizioni testamentarie redatte dal marito il 14 e 18 gennaio 1996 a favore di __________ __________, __________ __________ e della __________ __________ e quelle del 1° maggio 1995 a favore di __________ __________. __________ __________ è deceduta il __________ __________ 1996. La notaia __________ __________ __________ ha pubblicato con rogito del 31 ottobre 1996 testamenti olografi stilati l’8 gennaio e il 20 gennaio 1996 con i quali __________ __________ ha istituito suoi eredi __________ __________ e __________ __________, designando quest’ultimo suo esecutore testamentario.
D. Con petizione del 21 gennaio 1997 __________ __________ ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona __________ __________, __________ __________ e la __________ __________, chiedendo che i testamenti di __________ __________ del 14 e 18 gennaio 1996 fossero annullati per incapacità di discernimento. Nella loro risposta del 21 febbraio 1997 __________ __________, __________ __________ e la __________ __________ si sono opposti all’azione. All’udienza preliminare del 13 maggio 1996 l’attrice ha postulato il richiamo dalla Delegazione tutoria dell’incarto relativo a __________ __________. Il tutore ufficiale __________ __________ ha trasmesso alla Pretura l’incarto richiesto il 21 luglio 1997. L’attrice ha sollecitato il 10 marzo 1998 l’acquisizione agli atti dei documenti dalla Delegazione tutoria. Il Pretore ha respinto il richiamo con ordinanza del 12 marzo 1998, ritenendolo inammissibile perché indagatorio. Chiusa l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto delle rispettive comparse scritte. Nel loro allegato del 6 marzo 1998 i convenuti hanno confermato le loro domande di giudizio e l’attrice nel suo allegato del 17 marzo 1998 ha ribadito le richieste di petizione. Statuendo il 17 aprile 1998, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 5’000.– con le spese a carico dell’attrice, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 12’000.– per ripetibili.
E. __________ __________ è insorta contro la predetta sentenza con un appello dell’11 maggio 1998 in cui postula in riforma del giudizio impugnato l’accoglimento della petizione. Nelle loro osservazioni del 18 giugno 1998 i convenuti concludono per la reiezione del gravame e la conferma del giudizio impugnato, postulando con appello adesivo un’indennità di fr. 30’000.– per ripetibili. L’attrice chiede con le osservazioni del 7 settembre 1998 che l’appello adesivo sia respinto.
Considerando
in diritto: Sull’appello principale
Il Pretore ha respinto il richiamo dell’incarto dalla Delegazione tutoria, chiesto dall’attrice all’udienza preliminare del 13 maggio 1997, ritenendo la prova inammissibile. L’appellante chiede che tale incarto sia acquisito agli atti in appello. Sostiene che il Pretore ha violato l’art. 182 cpv. 3 CPC e il diritto di essere sentiti delle parti, perché con l’ordinanza del 12 marzo 1998 egli ha modificato senza contraddittorio quella emanata il 13 maggio 1997. In realtà la censura cade nel vuoto. A norma dell’art. 322 lett. b CPC questa Camera può, per la formazione del proprio convincimento, ordinare su istanza di parte l’assunzione di quelle prove che sono state rifiutate dal Pretore. Agli atti si trovano varie rubriche relative alle misure tutelari adottate in favore del testatore, prodotte dal tutore il 12 luglio 1997 in ossequio al richiamo del 13 maggio 1997 (fascicoli color panna), tra le quali figura anche un rapporto allestito il 18 aprile 1996 dal medico curante. La prova notificata dall’appellante è quindi stata assunta e non vi è motivo per indagare oltre, tanto meno se si pensa che l’appellante neppure indica quale documento della Delegazione tutoria sarebbe ancora mancante.
Giusta l’art. 519 cpv. 1 n. 1 CC una disposizione a causa di morte può essere annullata giudizialmente se, al momento in cui fu fatta, il testatore non aveva la capacità di disporre (DTF 124 III 7, 117 II 232). Può disporre dei suoi beni per atto di ultima volontà, nei limiti e nelle forme di legge, chi è capace di discernimento e ha compiuto gli anni diciotto (art. 467 CC). Non può dunque fare testamento chi è incapace di discernimento, ossia chi è privo della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di un’infermità o debolezza mentale (art. 16 CC).
È data malattia mentale quando sussiste un disturbo patologico anormale delle capacità psichiche. Tale disturbo deve apparire, agli occhi di una persona comune, come un ostacolo ragguardevole alla capacità di ragionare o di comportarsi ragionevolmente e deve risultare particolarmente intenso (Bigler-Eggenberger, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 28 ad art. 16). La nozione giuridica di malattia mentale (art. 16 CC) riguarda solo casi in cui le turbe psichiche hanno conseguenze tali da pregiudicare la capacità di ragionamento (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3ª edizione, pag. 80 n. 88 ). Non ogni malattia o debolezza mentale lede però la capacità di discernimento (Bucher in: Berner Kommentar, n. 74 e 77 ad art. 16; Bigler-Eggenberger, op. cit., n. 29 ad art. 16). Quanto alla capacità di discernimento, essa si presume e chi la contesta deve addurre la prova della sua inesistenza. Trattandosi di una persona deceduta, basta – per natura delle cose – una verosimiglianza che escluda qualsiasi serio dubbio. La prova deve però riferirsi a quel preciso momento e non in generale. La presunzione relativa alla capacità di discernimento cade ove lo stato di salute generale e il contenuto in parte difficilmente comprensibile di un testamento lascino supporre che al momento determinante la persona non era probabilmente capace di disporre; in tal caso rimane tuttavia possibile recare la controprova, dimostrare cioè che la persona ha agito in un momento di lucidità (DTF 124 III 8; Bucher, op. cit., n. 127 ad art. 16 CC).
Dall’istruttoria è emerso che il defunto era affetto da un esteso melanoma dorsale metasticizzante, operato il 3 maggio 1995, e da una sindrome psico-organica (rapporti 12 settembre 1995 e 18 aprile 1996 del dott. __________ __________, rapporto 13 aprile 1995 del dott. __________ __________, incarto dott. __________ richiamato; doc. L dell’inc. __________richiamato). Il dott. __________ __________, che conosceva il defunto dal settembre 1993, ha attestato nel rapporto del 18 aprile 1996 alla Delegazione tutoria di __________ che dall’autunno 1995 il paziente non era più in grado di redigere un documento legale proprio a causa del melanoma maligno metastizzante. Nella sua deposizione testimoniale il medico ha confermato il proprio rapporto, precisando che a suo giudizio il defunto era in grado di compiere “atti semplici e meccanici come l’apposizione della firma su un documento”, ma non di redigere un testo, poiché era disorientato nel tempo e nello spazio e non sapeva quindi il contenuto di quello che scriveva (verbale del 2 settembre 1997, pag. 5). Egli ha ammesso nondimeno che il paziente non era stato sottoposto a test mentali di valutazione cognitiva né a esami diagnostici sull’estensione cerebrale delle metastasi. Non vi è quindi agli atti alcun accertamento clinico comprovante che la grave malattia tumorale cutanea abbia avuto anche ripercussioni psichiche e sulla capacità di discernimento. Alla medesima conclusione si giunge anche per quanto riguarda la sindrome psico-organica evocata dal dott. __________ __________ nel certificato del 12 settembre 1995, della quale mancano indicazioni concrete, in particolare per la gravità e l’estensione del deterioramento psichico. A torto quindi l’appellante pretende di avere dimostrato che il testatore era affetto da una grave malattia mentale. Essa ha dimostrato che il testatore era malato di melanoma (cancro cutaneo) terminale con metastasi e soffriva di una sindrome psico-organica, ma non ha dimostrato la gravità della malattia. E in mancanza di dati medici specialistici, in particolare di una perizia, non si può dare per scontato che la malattia fisica abbia compromesso durevolmente la capacità di discernimento del testatore (Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, Berna 1993, pag. 68; ZR 78, n. 62 pag. 129). Al proposito l’appello si rivela quindi infondato.
L’appellante afferma di aver provato l’incapacità di disporre del testatore il 14 gennaio 1996, data dell’ultimo testamento. Essa rimprovera al Pretore di non aver valutato secondo il suo libero convincimento le discordanti deposizioni del medico dott. __________ __________ e dell’infermiera __________ __________ e di essersi limitato a concludere che non era stata dimostrata l’incapacità di disporre del testatore senza dare il dovuto peso alla deposizione del medico curante. La censura è al limite della temerarietà. Il primo giudice ha esaminato attentamente le deposizioni del medico curante e del personale della casa per anziani (sentenza impugnata, pag. 9 a 12). Non ha quindi scartato una prova piuttosto che un’altra senza dare una spiegazione (DTF 101 Ia 552), ma ha analizzato metodicamente le singole testimonianze, giungendo alla conclusione che nel loro insieme esse non permettono di riscontrare un’incapacità di discernimento il 14 e il 18 gennaio 1996 e motivando il proprio apprezzamento.
L’attrice adduce che il Pretore si sarebbe scostato a torto dalla deposizione del dott. __________ __________, la quale sarebbe preminente rispetto a quella dell’infermiera, sia perché il medico conosceva bene il suo paziente, sia per la sua formazione professionale. Il rimprovero è sprovvisto di consistenza. Il Pretore ha spiegato in modo esauriente, riferendosi alla giurisprudenza, che i giudizi espressi da persone consapevoli della loro responsabilità, con esperienza di vita e che conoscono bene il testatore hanno lo stesso peso dell’opinione di un medico (DTF 117 II 234). È vero che una persona senza conoscenze specifiche è difficilmente in grado di giudicare la capacità d’intendere e di volere in senso giuridico, e che quindi un testimone non può dare informazioni precise sulle facoltà di discernimento del testatore, a meno che non sia particolarmente informato sullo stato psichico del soggetto (DTF 124 III 18). Nella fattispecie non si deve dimenticare tuttavia che il medico in questione vedeva il paziente non più di 3 o 4 volte al mese (cartella clinica richiamata), mentre il personale si occupava di lui giornalmente. __________ __________, capo infermiera del reparto in cui era ricoverato il testatore, ha riferito che del paziente si occupavano le colleghe __________ e __________ (verbale del 21 ottobre 1997, pag. 10). __________ __________ ha spiegato di aver avuto contatti giornalieri con il testatore, anche se di intensità variabile a seconda della giornata. Essa ha precisato che l’interessato aveva momenti in cui non sembrava molto lucido, ma che per il resto era chiaro, orientato nel tempo, nello spazio e nella persona ancora nel gennaio 1996 (verbale di udienza del 21 ottobre 1997, pag. 12). __________ __________, che nel gennaio 1996 si occupava giornalmente dei coniugi, ha dichiarato che il testatore era una persona introversa, avviava raramente la conversazione, ma rispondeva adeguatamente e coerentemente alle domande che gli venivano poste. Essa ha soggiunto che a suo parere il paziente era orientato secondo tutti i quattro parametri (tempo, spazio, luogo e persona) fino alla morte (verbale del 21 ottobre 1997, pag. 13). Le versioni date dal medico e dall’infermiera __________ __________ divergono per quel che concerne l’episodio del 14 gennaio 1996, quando la moglie del testatore dovette essere trasportata all’ospedale con l’ambulanza per accertamenti radiografici dopo una caduta. Secondo il dott. __________ il paziente, fino ad allora sempre opposto a ricoveri ospedalieri, era rimasto indifferente alla notizia, ciò che dimostrava la sua mancanza di lucidità (verbali, pag. 5). L’infermiera __________ __________ ha detto invece che il testatore, dopo aver saputo del ricovero, aveva capito l’accaduto e voleva andare con la moglie in ospedale (verbali, pag. 12). In conclusione, quindi, il Pretore non ha privilegiato il parere di una persona con scarsa conoscenza del paziente rispetto a quello del medico (appello, pag. 11 in alto), ma ha adeguatamente valutato le deposizioni delle infermiere che vedevano giornalmente l’interes-sato e che si prendevano costante cura di lui. Sull’apprezza-mento delle prove l’appello manca perciò di buon diritto.
L’incarto della Delegazione tutoria di __________, che a detta dell’appellante dovrebbe dimostrare il costante peggioramento delle condizioni mentali del testatore, è stato richiamato agli atti – come si è visto (consid. 1) – con il rapporto 18 aprile 1996 del medico curante. L’appellante ribadisce, una volta ancora, di aver provato l’esistenza di una grave malattia mentale. A torto. Come si è rilevato (consid. 3), l’istruttoria non ha dimostrato la gravità della malattia. L’appellante insiste nell’affermare che la deposizione dell’avv. __________ __________, conoscente di lunga data del testatore, dimostrerebbe l’incapacità di testare alla fine del 1995. Il testimone, che aveva portato fuori a cena i coniugi il 31 dicembre 1995, ha invero riferito che il defunto non lo aveva riconosciuto e che il suo stato mentale era molto cambiato rispetto al 1° maggio 1995, tanto che non lo avrebbe ritenuto capace di discernimento se fosse stato richiesto di ricevere un ulteriore testamento (verbali del 2 settembre 1997, pag. 6). L’avv. __________ __________ ha raccontato di avere conosciuto i coniugi nel mese di gennaio 1996, forse dopo l’Epifania, e di avere discusso con loro, ricavandone l’impressione che fossero “persone molto gentili e corrette, seriamente decise a fare un nuovo testamento”. Essa ha riferito di non aver avuto dubbio sulla capacità dei coniugi, perché altrimenti non li avrebbe poi affidati alla figlia __________, all’inizio della professione, ma avrebbe approfondito personalmente il problema (verbale del 9 dicembre 1997, pag. 20). Le deposizioni dei legali attestano quindi, tutt’al più, che il testatore alternava momenti di lucidità a momenti di confusione, come ha accertato il Pretore. Nel corso dell’istruttoria sono poi stati sentiti numerosi amici e conoscenti del testatore, che tuttavia hanno potuto riferire solo di episodi isolati. Alcuni hanno narrato di essere stati riconosciuti dal testatore ancora nel dicembre 1995, rispettivamente nel gennaio 1996 (verbale del 21 ottobre 1997, deposizioni __________, __________; verbale del 9 dicembre 1997, deposizione __________), mentre altri hanno dichiarato il contrario (deposizioni __________ e __________, verbale del 9 dicembre 1997, pag. 18).
In conclusione, quindi, l’istruttoria ha sì dimostrato che il testatore era in condizioni psico-fisiche ridotte per la malattia e l’età, ma non ha fornito elementi tali da far ritenere presunta una sua incapacità di discernimento. Una simile conclusione non può essere tratta neppure dal testo delle disposizioni di ultime volontà, estremamente semplice e che designa eredi persone fisiche e giuridiche note da anni al testatore, il quale era amico di __________ __________ e __________ __________ ed era membro della __________ __________. Non vi sono dunque motivi per scostarsi dall’apprezza-mento del Pretore, fondato su un attento esame dell’istruttoria. L’appello principale, infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto.
Sull’appello adesivo
L’ammontare delle ripetibili dipende dall’ampia latitudine del Pretore, nel senso che tra i minimi e i massimi tariffari la valutazione del primo giudice è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (Rep. 1996 171). In concreto, trattandosi di un’azione di nullità di testamento che avrebbe potuto privare i convenuti della loro spettanza ereditaria, il Pretore ha calcolato il valore di causa in fr. 1’000’000.–, corrispondente all’intero asse successorio (rendiconto e rapporto finanziario allestito dal tutore ufficiale il 20 novembre 1996, incarto richiamato Delegazione tutoria, fascicolo “corrispondenza”). Il primo giudice si è ispirato verosimilmente all’art. 11 TOA. Tale norma prevede la possibilità di mediare l’onorario secondo il valore con l’onorario a tempo, in particolare quando l’impegno limitato del patrocinatore non giustifica l’applicazione integrale della tariffa. La giurisprudenza applica in tal caso la formula seguente:
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
dove O è l’onorario da determinare, Ov l’onorario secondo il valore e Ot l’onorario a tempo (Bollettino dell’Ordine degli avvocati, 1991, n. 1, pag. 15).
Nel caso in esame l’onorario secondo il valore può essere fissato in fr. 50’000.–, corrispondenti a un’aliquota del 5%, visto che la causa non presentava problemi giuridici complessi. Il patrocinatore dei convenuti ha redatto la risposta di causa, le conclusioni, ha assistito all’udienza preliminare del 13 maggio 1997 e alle deposizioni testimoniali del 2 settembre, 21 ottobre e 19 dicembre 1997. Il primo giudice non ha indicato nella sentenza quali dati ha considerato per il calcolo delle ripetibili, né i convenuti hanno ritenuto opportuno esporre il benché minimo dato sul dispendio orario del loro patrocinatore. In siffatte circostanze l’impegno a tempo del patrocinatore può essere prudentemente stimato, tenuto conto anche dei necessari colloqui con i clienti, in circa 35 ore. La causa, ancorché di rilevante valore pecuniario, non presentava infatti difficoltà giuridiche particolari né sembra aver richiesto – per quanto risulta dagli atti – un dispendio di tempo eccedente l’usuale. L’applicazione dell’art. 9 cpv. 1 TOA condurrebbe pertanto a retribuire il patrocinatore con una tariffa oraria di fr. 1’100.–, manifestamente esorbitante, di modo che l’applicazione dell’art. 11 TOA è adeguata alle circostanze. Premesso un onorario secondo il valore di fr. 50’000.– e un onorario a tempo di fr. 10’500.– (35 ore retribuite fr. 300.– l’una), ne seguirebbe un onorario “mediato” di circa fr. 17’500.–. Il Pretore ha quindi ecceduto nel suo potere di apprezzamento e si giustifica pertanto di riconoscere ai convenuti un’indennità per ripetibili di prima sede di fr. 17’500.–. L’appello adesivo deve quindi essere accolto in tale misura.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 2’500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 2’250.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alle controparti fr. 2’000.– complessivi per ripetibili d’appello.
La tassa di giustizia di fr. 5’000.– e le spese di fr. 600.– sono poste a carico dell’attrice, con obbligo di rifondere ai convenuti la somma di fr. 17’500.– a titolo di ripetibili.
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 50.–
fr. 950.–
da anticipare dagli appellanti adesivi, sono posti per due terzi, con vincolo di solidarietà, a loro carico e per il resto a carico di __________ __________. __________ __________, __________ __________ e __________ __________ rifonderanno inoltre a __________ __________o, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 200.– complessivi per ripetibili ridotte d’appello.
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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