AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.79
Data decisione, Autorità: 06.07.1998, ICCA
Incarto n.: 11.98.00079
Lugano 6 luglio 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 12 marzo 1998 da
__________, nata __________, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________, (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 12 maggio 1998 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 4 maggio 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo inoltrato il 27 maggio 1998 da __________ __________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1941) ed __________ __________ (1938) si sono sposati a __________ il ____________________ 1964. Dall’unione sono nati i figli __________ (1966) e __________ (1970). Il 17 marzo 1998 __________ __________ ha chiesto il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 7 aprile successivo. I coniugi vivono separati dall’aprile 1998: la moglie ha preso in locazione un appartamento a __________, mentre il marito è rimasto nell’abitazione coniugale a __________. __________ __________ è invalido ed esegue attività accessorie per l’organizzazione carnevalesca del __________, come pure per la ditta __________ __________ __________; __________ __________ non ha mai svolto attività lucrativa dopo il matrimonio.
B. Con istanza cautelare del 17 marzo 1998 __________ __________ ha postulato, oltre alla consegna di vari mobili da prelevare dall’abitazione coniugale, un contributo alimentare di fr. 2’500.– mensili e la trattenuta di tale importo dalla rendita del marito. Essa ha chiesto inoltre il beneficio dell’assistenza giudiziaria. All’udienza del 7 aprile 1998 l’istante ha confermato le sue domande, alle quali si è opposto il marito. Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del 29 aprile 1998 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
C. Statuendo il 4 maggio 1998, il Pretore ha fissato il contributo alimentare per la moglie in fr. 1’617.– mensili dal 1° aprile 1998 e ha posto la tassa di giustizia di fr. 150.– con le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. __________ __________ è insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 12 maggio 1998 nel quale chiede che il provvedimento impugnato sia riformato nel senso di riconoscerle un contributo alimentare mensile di fr. 2’500.– dal 1° aprile 1998. Nelle sue osservazioni del 27 maggio 1998 __________ __________ propone la reiezione del gravame e con appello adesivo postula la riduzione del contributo litigioso a fr. 1’317.– mensili, da versare entro il 10 di ogni mese. __________ __________ ha concluso per il rigetto dell’appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Al coniuge debitore del contributo deve ad ogni modo essere garantito almeno il minimo previsto dal diritto esecutivo, l’eventuale ammanco rimanendo a carico del coniuge privo di reddito o con reddito insufficiente a coprire il proprio fabbisogno (DTF 123 III 1, 121 I 97, 121 III 301). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429).
I. Sull’appello principale
L’appellante sostiene che il marito avrebbe un reddito mensile di almeno fr. 5’000.–, poiché oltre alle sue attività accessorie egli disporrebbe anche del reddito conseguito con la locazione di un posteggio e con la sua sostanza, consistente in beni immobiliari a __________ e in un conto risparmio di fr. 40’000.– al __________ __________ di __________. Se non che, davanti al primo giudice la moglie non ha accennato a redditi della sostanza ottenuti dal marito. Tali entrate, anche se fossero effettive, non possono quindi essere considerate per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Dandosene gli estremi, la moglie potrà chiedere al Pretore una modifica dell’assetto cautelare e una diversa commisurazione del contributo alimentare. La censura relativa al reddito da attività accessoria del marito è invece parzialmente fondata, poiché dai documenti agli atti risulta un reddito mensile medio di fr. 366.– (doc. 7 e 14), invece dei fr. 300.– stimati dal Pretore.
La moglie sostiene inoltre che dal fabbisogno del marito deve essere stralciato l’importo di fr. 200.– inserito dal primo giudice per le spese di trasporto e si duole dell’eccessivo canone di locazione riconosciuto, senza specificare però di quanto dovrebbe essere ridotto. Nella fattispecie il Pretore ha ammesso nel fabbisogno del marito fr. 200.– per tenere conto delle spese di trasporto con il veicolo privato. Il convenuto, invalido e con alcune piccole attività accessorie, non ha tuttavia reso verosimile che l’uso del veicolo privato sia indispensabile a causa del suo stato di salute (il doc. 14 sembra anzi dimostrare il contrario) o per l’impossibilità di far capo ai trasporti pubblici per raggiungere il posto di lavoro accessorio. Del resto, anche in quest’ultima ipotesi, non si potrebbe ragionevolmente ammettere per un’attività accessoria che frutta fr. 300.– mensili un costo per veicolo privato di fr. 200.– mensili, tanto meno se si considera la situazione economica disagiata della famiglia, i cui membri non si vedono garantito neppure il fabbisogno minimo. La posta in questione deve dunque essere stralciata dal fabbisogno del marito.
Per quanto riguarda il canone di locazione dell’appartamento in cui abita il marito, di fr. 1’226.– complessivi, l’appellante sottolinea a ragione che un alloggio di 4 locali, con locale hobby aggiuntivo e due posteggi (doc. 1) è troppo grande per una persona sola. I coniugi devono infatti, in linea di massima, equitativamente beneficiare – durante una causa di divorzio o di separazione – del medesimo tenore di vita, ciò che include anche condizioni abitative sostanzialmente paritarie (I CCA, sentenza del 12 agosto 1997 nella causa B. contro B.). Contrariamente a quanto ritiene la moglie, al marito, rimasto nell’abitazione coniugale, deve tuttavia essere riconosciuto il costo effettivo dell’appartamento fino alla prossima scadenza, visto che il contratto di locazione potrà essere disdetto solo dal 31 marzo 1999 (verbale di udienza del 7 aprile 1998, pag. 2; doc. 1). Data la situazione di ammanco della famiglia, il marito dovrà pertanto disdire tale contratto e cercare un alloggio idoneo a una persona sola, equivalente a quello della moglie. Per il momento non vi è motivo di ridurre l’onere di alloggio e l’appello è di conseguenza infondato su questo punto.
II. Sull’appello adesivo
Il marito chiede che sia stralciato dal suo reddito l’importo di fr. 300.– per le attività accessorie e che venga aumentato a fr. 300.– l’indennità da inserire nel suo fabbisogno per le spese di trasferta. Egli adduce che i suoi redditi accessori non sono garantiti e potrebbero cadere già nel 1998. A suo dire, se si ammettono le entrate accessorie, si deve anche riconoscere la spesa di fr. 300.– per l’uso del veicolo privato. L’argomentazione è sprovvista di buon diritto. Come si è visto (consid. 3), grazie alle sue attività accessorie il marito consegue un reddito medio mensile di fr. 366.–. Egli non ha mai preteso che tali attività fossero occasionali e provvisorie, né tanto meno ha reso verosimile l’impossibilità di continuare la sua collaborazione per l’organiz-zazione del __________ o per la __________ __________ __________. Il suo reddito accessorio deve quindi essere considerato per intero nel calcolo del contributo alimentare, essendo indispensabile per assicurare alla famiglia il minimo esistenziale (SJZ 1993 n. 38, consid. 2). Calcolando la media annua delle retribuzioni conseguite nel 1997 si ottiene, come attestano i documenti agli atti (doc. 7 e 14), un reddito mensile di fr. 366.–. Al riguardo l’appello adesivo è dunque destinato all’insuccesso.
Non è votata a miglior sorte nemmeno la censura sull’ammonta-re dei costi di trasferta, ammessi dal Pretore nella misura di fr. 200.–. Il marito non ha addotto né reso verosimile la necessità di far uso del veicolo privato per motivi di salute o per conseguire il reddito accessorio e non si giustifica quindi di inserire tale posta nel suo fabbisogno minimo (consid. 3), tanto meno in assenza di mezzi sufficienti per il mantenimento della famiglia. Il convenuto chiede infine di versare il contributo alimentare in via anticipata dal 10 di ogni mese, data alla quale gli vengono corrisposte le rendite. La domanda non può essere accolta già per il fatto che le rendite, per quanto risulta dagli atti, sono versate di regola tra il 5 e il 6 del mese (estratto conto postale doc. 15). Non vi è pertanto motivo di derogare alla prassi secondo la quale il contributo alimentare deve essere versato ogni mese in via anticipata. L’appello adesivo, infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto.
Riassumendo, il reddito complessivo del marito ammonta a fr. 4’895.80 mensili (rendita AI fr. 1’231.–, pensione d’invalidità fr. 3’298.80, reddito accessorio medio fr. 366.–), mentre la moglie, per quanto risulta dall’istruttoria, non ha reddito. I rispettivi fabbisogni devono essere rivisti per tenere conto delle fondate censure mosse della moglie nel proprio appello (consid. 3) e dell’onere fiscale che le compete, stimato in fr. 150.–. Se le entrate della famiglia non sono sufficienti a coprire i fabbisogni di tutti i suoi membri, il Pretore deve porre l’ammanco a carico del coniuge senza reddito, per garantire all’obbligato alimentare almeno il fabbisogno minimo, conformemente alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 123 III 1, 121 III 301). Se non che, in concreto il primo giudice ha inserito nel fabbisogno del marito anche un importo di fr. 53.10 per un debito ipotecario relativo a suoi beni propri. Per prassi costante il rimborso di debiti può essere inserito nel fabbisogno di uno dei coniugi se il debito è stato contratto consensualmente durante la vita in comune (Rep. 1994, 147; I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re G. contro G., massima pubblicata in SJZ 93/1997 pag. 380 e in: Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 14, pag. 3 segg.; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 162 ad art. 145 CC). Il rimborso di debiti presuppone tuttavia che ogni membro della famiglia abbia garantito il proprio fabbisogno, ciò che non è il caso in concreto. Il fabbisogno del marito deve quindi essere ridotto a fr. 2’959.05 mensili (minimo del diritto esecutivo fr. 1’025.–, pigione fr. 1’226.–, premio della cassa malati fr. 320.70, contributo mensile AVS fr. 137.35, imposte fr. 250.–). Per la moglie si deve tenere conto di un fabbisogno di fr. 2’434.– mensili (minimo del diritto esecutivo fr. 1’025.–, pigione fr. 900.–, premio della cassa malati fr. 359.–, imposte stimate fr. 150.–).
In sintesi il quadro patrimoniale mensile della famiglia così si presenta:
reddito mensile del marito (arrotondato) fr. 4’890.–
reddito mensile della moglie –.–
fr. 4’890.–
fabbisogno minimo del marito fr. 2’959.–
fabbisogno minimo della moglie fr. 2’434.–
fr. 5’393.–
ammanco mensile fr. 503.–
reddito del marito fr. 4’890.–
fabbisogno minimo fr. 2’959.–
contributo mensile per la moglie (arrotondato) fr. 1’930.–
Le censure dell’appellante principale, in ultima analisi, si rivelano fondate solo parzialmente, poiché il marito ha il diritto di conservare per sé almeno il fabbisogno minimo (DTF 123 III 1, 121 III 301, 121 I 97). L’appello è comunque fondato, in parte, anche nella misura in cui rivendica un contributo dal 1° aprile 1998. Come correttamente rilevato dal Pretore, nel mese di aprile la moglie non ha avuto oneri di alloggio (verbale di udienza del 7 aprile 1998) e il marito ha pagato il premio della cassa malati (interrogatorio formale, verbale del 29 aprile 1998), ma ciò non toglie che essa abbia dovuto far fronte ad altre necessità correnti dopo la separazione di fatto. Le deve quindi essere riconosciuto un contributo alimentare ridotto, che copra almeno il minimo esistenziale del diritto esecutivo dal 1° aprile 1998. Il decreto impugnato va pertanto riformato aumentando a fr. 1’930.– mensili il contributo alimentare dal 1° maggio 1998 e riconoscendo un contributo di fr. 1000.– per il mese di aprile 1998.
L’appellante insta in questa sede per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. La domanda non può essere accolta, nonostante l’appello presentasse probabilità di esito favorevole, quanto meno parziale. A prescindere dal fatto che l’istante non ha chiesto previamente al marito, proprietario immobiliare, un’adeguata provvigione ad litem (Rep. 1994 306 consid. 1), essa non può infatti essere considerata indigente. Per sua ammissione, essa dispone di un capitale superiore a fr. 30’000.– (interrogatorio formale, verbale del 29 aprile 1998), di cui almeno fr. 10’000.– disponibili immediatamente su un conto di risparmio al __________ __________ di __________ (doc. L). Con tale importo essa può dunque provvedere alle sue spese di patrocinio, almeno per la procedura provvisionale.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:
__________ è condannato a versare alla moglie __________ __________a, a titolo di contributo alimentare, l’importo di fr. 1’000.– per il mese di aprile 1998 e l’importo mensile anticipato di fr. 1’930.– dal 1° maggio 1998.
Per il resto il decreto impugnato è confermato.
II. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
III. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico di __________ __________ e di __________ __________ in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
IV. L’appello adesivo è respinto.
V. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 300.– per ripetibili di appello.
VI. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________i, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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