AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.75
Data decisione, Autorità: 01.02.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00075
Lugano, 1° febbraio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (inibizione del matrimonio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 17 marzo 1997 dal
Comune di __________ (rappresentato dal Municipio)
contro
__________, ora in __________ (attualmente patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) e __________ __________ __________ __________, __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 4 maggio 1998 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 15 aprile 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1927), cittadino svizzero domiciliato a __________, e __________ __________ __________ __________ (1970), cittadina dominicana con residenza a __________ __________, hanno presentato il
7 febbraio 1997 domanda di pubblicazione del matrimonio davanti all’ufficiale dello stato civile di __________. Il Comune di __________ ha introdotto opposizione il 26 febbraio 1997, sostenendo che si trattava di un’unione intesa a eludere norme sulla polizia degli stranieri. __________ __________ ha contestato l’oppo-sizione, in nome suo e di __________ __________ __________ __________, con lettera del 7 marzo 1997.
B. Di fronte alla contestazione degli interessati il Comune di __________ ha promosso azione per inibizione del matrimonio, il
17 marzo 1997, dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6. I convenuti non hanno risposto alla petizione, facendosi precludere dalla lite. Il 13 ottobre 1997 __________ __________ ha postulato l’assistenza giudiziaria e il 19 novembre successivo il suo patrocinatore è comparso all’udienza preliminare. Non essendovi prove da assumere, il dibattimento finale ha avuto luogo seduta stante: il Comune di __________ si è confermato nella domanda di inibizione, __________ __________ ne ha chiesto il rigetto. Con ordinanza del 5 dicembre 1997 il Pretore ha disposto d’ufficio l’interrogatorio formale dello stesso __________ __________. L’udienza si è tenuta il 30 gennaio 1998. In esito alla medesima il convenuto ha chiesto, una volta ancora, che l’azione del Comune fosse respinta.
C. Statuendo il 15 aprile 1998, il Pretore ha accolto la petizione e ha inibito il matrimonio, senza prelevare spese né assegnare ripetibili. __________ __________ è stato posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del suo avvocato.
D. Contro la sentenza predetta __________ __________ è insorto il 4 maggio 1998 per ottenere che – previa concessione dell’assistenza giudiziaria anche in appello – l’azione di inibizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Egli insta altresì perché sia dichiarata l’assenza di impedimenti al matrimonio e sia ordinato all’ufficiale dello stato civile “di attestare l’assenza di impedimenti al suddetto matrimonio mediante consegna dei documenti relativi ai fidanzati”. Nelle sue osservazioni del 27 maggio 1998 il Comune di __________ propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Ogni interessato può, entro il termine di pubblicazione, fare opposizione al matrimonio invocando l’incapacità di uno o degli sposi o un altro impedimento legale (art. 108 cpv. 1 CC). Se il matrimonio è soggetto a un titolo di nullità assoluta, l’autorità competente fa opposizione d’ufficio (art. 109 CC). Qualora uno degli sposi contesti l’opposizione, l’autore della medesima deve promuovere azione per inibizione del matrimonio, entro dieci giorni, davanti al giudice del luogo in cui è stata presentata la domanda di pubblicazione (art. 111 e 112 CC). La causa va diretta contro lo sposo che ha contestato l’opposizione; dandosi il caso, contro entrambi (Heussler in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 2 ad art. 111; Götz in: Berner Kommentar, Berna 1964, n. 4 ad art. 111 CC).
La parte preclusa è legittimata a esperire appello contro una sentenza a lei sfavorevole (Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 128, n. 8.1.4 con richiami; Rep. 1969 pag. 286 consid. 7A), purché non contesti i fatti allegati dalla parte attrice nella petizione (art. 169 cpv. 1 in fine CPC). Una causa per inibizione del matrimonio è governata nondimeno dal principio inquisitorio (Heussler, op. cit., n. 4 ad art. 111 CC; Götz, op. cit., n. 8 ad art. 111 CC), sicché il giudice collabora d’ufficio all’ac-certamento dei fatti e all’assunzione delle prove. La restrizione secondo cui la parte preclusa non può contestare i fatti addotti nella petizione non ha quindi, in concreto, portata pratica apprezzabile. Tempestivo, sotto questo profilo l’appello in esame è ricevibile.
Nell’appello il convenuto chiede non solo che l’azione del Comune sia respinta, ma che si accerti altresì l’inesistenza di impedimenti al matrimonio e che si ordini all’ufficiale dello stato civile “di attestare l’assenza di impedimenti al suddetto matrimonio mediante consegna dei documenti relativi ai fidanzati”. Tali domande sono inammissibili. Un’azione per inibizione del matrimonio può tendere solo a impedire la celebrazione delle nozze (cfr. Heussler, op. cit., n. 4 ad art. 111 CC; Götz, n. 5 ad art. 111 CC). Tutto quanto il convenuto può fare è proporne la reiezione. Se mai ci si può domandare se il convenuto non potesse postulare quanto egli sollecita ora con l’appello agendo in via riconvenzionale davanti al Pretore, ma la questione può rimanere irrisolta, l’interessato essendosi lasciato precludere dalla lite. In quanto chiede più o altro che il rigetto della petizione, l’appello si rivela di conseguenza irricevibile.
L’opposizione al matrimonio prevista dall’art 108 CC può essere introdotta – come si è visto (consid. 1) – da ogni interessato, ovvero da chiunque adduca un interesse legittimo (sulla nozione: Heussler, op. cit., n. 1 ad art. 108 CC; Götz, op. cit., n. 2 ad art. 108 CC) a invocare la mancanza di capacità al matrimonio (art. 96 a 99 CC) o una causa legale d’impedimento (art. 100 a 104 CC). Nel caso in cui il matrimonio sia viziato di nullità assoluta (art. 120 CC), l’opposizione è presentata d’ufficio dall’autorità abilitata secondo il diritto cantonale (art. 109 CC): nel Ticino, dal Procuratore pubblico o dalle Municipalità dei Comuni di attinenza e di domicilio (art. 8 cpv. 2 e 3 LAC), ove per “domicilio” si intende quello al momento in cui è chiesta la pubblicazione del matrimonio (art. 149 cpv. 2 OSC; Götz, op. cit., n. 5 ad art. 106 CC; Heussler, op. cit., n. 5 ad art. 106 CC). Tali autorità sono tenute a procedere per legge e non devono giustificare un interesse particolare. Se il matrimonio non è affetto da nullità assoluta, l’autorità può opporsi al matrimonio solo alla stregua di qualsiasi altro “interessato”, per i motivi previsti dall’art. 108 CC.
In concreto il Comune di __________ si è opposto al matrimonio sostenendo che l’unione sarebbe stata “di pura convenienza”, nel senso che la sposa (nata nel 1970) mira alle nozze con un uomo nato nel 1927 solo per ottenere un permesso di dimora, tanto più dopo che la polizia degli stranieri l’ha espulsa dalla Svizzera fino al 2 settembre 1998. Il Pretore ha sostanzialmente condiviso tale punto di vista, sia per l’“abissale” differenza d’età tra gli sposi, sia perché la convenuta non aveva ritenuto di costituirsi in giudizio per difendere la serietà delle sue intenzioni, sia perché le risposte date dal convenuto in sede di interrogatorio formale destavano perplessità. Ora, l’eventuale elusione di norme sulla polizia degli stranieri non costituisce motivo di nullità assoluta del matrimonio. L’art. 120 n. 4 CC, che comminava la nullità assoluta qualora con il matrimonio la donna non intendesse creare un’unione coniugale, ma solo aggirare disposizioni in materia di naturalizzazione, è stato abrogato sin dal 1° gennaio 1992 (RU 1991 pag. 1042). Anzi, la prospettiva di introdurre una norma analoga nel nuovo diritto del divorzio per combattere elusioni in materia di polizia degli stranieri è stata respinta (FF 1996 I 85 in alto). Nella fattispecie il Comune di __________ non poteva opporsi al matrimonio, quindi, valendosi dell’art. 109 CC, ma solo alla stregua di qualsiasi altro “interessato” secondo l’art. 108 CC.
Ciò posto, ci si potrebbe domandare se in concreto il Comune potesse vantare un interesse legittimo all’opposizione. Sia come sia, nella petizione esso non ha contestato la capacità del convenuto al matrimonio né ha sollevato cause legali di impedimento. Fondata su motivi non pertinenti, siffatta opposizione andava quindi respinta già dall’ufficiale dello stato civile (art. 108 cpv. 3 CC). Le elusioni di norme in materia di polizia degli stranieri vanno represse dalle competenti autorità amministrative, le quali possono negare il permesso di dimora o di domicilio a un coniuge straniero giusta l’art. 7 cpv. 2 LDDS. Non è compito delle autorità di stato civile, invece, assumere tali funzioni. In casi estremi l’ufficiale dello stato civile può rifiutare bensì la pubblicazione del matrimonio, ma solo nell’eventualità di un manifesto abuso, fermo restando che la sua decisione può formare oggetto di ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 19 OSC (Sutter-Somm, Vier Probleme des schweizerischen Eheschliessungs-rechts, in: RSC 1994 pag. 335 cifra III). Nella fattispecie, comunque sia, la pubblicazione del matrimonio è avvenuta e non può più essere rimessa in causa.
Nelle osservazioni all’appello il Comune sembra accennare invero, oltre alla presunta elusione di norme sulla polizia degli stranieri, a un’asserita debilità mentale dell’appellante, il quale sarebbe affetto da schizofrenia paranoica e denoterebbe una personalità “cronicamente caratteropatica e collerica” (memoriale del 27 maggio 1998, 2° foglio). Il fatto è che il Comune non ha formulato tempestiva opposizione al matrimonio invocando un’infermità mentale o una mancanza durevole della capacità di discernimento, che come cause di nullità assoluta del matrimonio (art. 120 n. 2 CC) gli avrebbero consentito – anzi, imposto –di procedere giusta l’art. 109 CC. Esso non può quindi supplire ora alla mancanza.
Per di più, la asserita debilità mentale non trova alcun riscontro agli atti. Nella petizione di una precedente causa per inibizione del matrimonio, inoltrata il 1° settembre 1995 al medesimo Pretore contro lo stesso convenuto, il Comune menzionava bensì un rapporto medico (di dieci anni prima). Di tale referto però tutto si ignora. Né un caso di debolezza mentale può essere ammesso alla leggera. Nemmeno il fatto che una persona sia interdetta giusta l’art. 369 CC basta, in effetti, per impedirle di sposarsi in applicazione dell’art. 120 n. 2 CC (Heussler, op. cit., n. 10 ad art. 120 CC; Götz, op. cit., n. 11 ad art. 120 CC). Quanto al fatto che una causa per inibizione del matrimonio è retta dal principio inquisitorio, si ricordi che tale principio non esonera la parte attrice dal sostanziare per quanto possibile i fatti a sua conoscenza. Di fronte alla più totale insufficienza istruttoria non incombeva al giudice, quindi, indagare sulle capacità mentali del convenuto (DTF 111 Ib 284 consid. 3; v. anche DTF 123 III 329 in fondo, 112 III 80 consid. 2, 112 Ib 67 in fondo).
Se ne conclude che, nella misura in cui è ricevibile, l’appello si rivela provvisto di buon diritto. Ciò comporta la riforma della sentenza pretorile, nel senso che in quanto rivolta contro il convenuto l’azione per inibizione del matrimonio va respinta. Il giudizio in questione non può invece essere modificato – contrariamente a quel che sembra supporre l’appellante – per quanto riguarda __________ __________ __________ __________. Costei non ha impugnato il dispositivo che le impedisce di contrarre matrimonio, né il ricorso dell’appellante le giova. In caso di litisconsorzio facoltativo i rimedi giuridici profittano solo a chi li esperisce (art. 48 CPC). Nella fattispecie i convenuti formano un litisconsorzio meramente facoltativo (solo lo sposo che contesta l’opposizione va convenuto in giudizio: sopra, consid. 1 in fine). Il problema di sapere se __________ __________ __________ __________ sia stata regolarmente citata davanti al Pretore e se, in caso negativo, essa possa ancora chiedere la restituzione del termine per introdurre la risposta (art. 137 e 139 CPC) può in questa sede rimanere indeciso.
Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene causa vinta sul principio, ovvero sulla possibilità di contrarre matrimonio; si vede dichiarare il ricorso improponibile, invece, per quanto attiene alle domande correlate (sopra, consid. 3) e agli effetti della sentenza pretorile relativamente alla sposa (consid. 8). Nelle condizioni descritte si giustifica di ripartire i costi nella misura di un terzo a carico dell’appellante e di due terzi a carico del Comune, che rifonderà all’appellante un’indennità per ripetibili ridotte. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello merita accoglimento nella misura in cui l’indennità per ripetibili non basterà a coprire le spese di patrocinio (art. 155 CPC), ritenuto in ogni modo che essa garantisce unicamente la rimunerazione del tempo necessario a un avvocato diligente per redigere sinteticamente un appello in una causa analoga.
L’esito del pronunciato odierno impone di modificare anche il dispositivo sugli oneri di prima sede e di condannare il Comune a versare al convenuto un’indennità per tale grado di giudizio. L’importo andrà in deduzione – come in appello – della nota professionale che il patrocinatore sottoporrà al Pretore per la tassazione (art. 36 LTG).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
In quanto diretta contro __________ __________, la petizione è respinta.
In quanto diretta contro __________ __________ __________ __________, la petizione è accolta nel senso che alla convenuta è inibito di contrarre matrimonio con __________ __________.
Non si riscuotono spese. Il Comune di __________ rifonderà a __________ __________ fr. 500.– per ripetibili.
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________, __________.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti per un terzo a carico dell’appellante e per due terzi a carico del Comune di __________a, che rifonderà all’appellante fr. 700.– per ripetibili ridotte.
III. __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________, Lugano.
IV. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– Municipio di __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la Prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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