AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.72
Data decisione, Autorità: 19.07.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00072
Lugano, 19 luglio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 26 gennaio 1993 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata , __________ __________ __________ __________ () (ora patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando sul decreto cautelare del 10 aprile 1998 con cui il Pretore ha respinto un’ istanza della convenuta volta a ottenere lo svincolo di una relazione bancaria;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 24 aprile 1998 da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il
10 aprile 1998 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1946) ed __________ __________ (1958), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il __________ __________ 1986, scegliendo davanti all’ufficiale dello stato civile il regime della separazione dei beni. Dopo il matrimonio essi si sono stabiliti subito a __________. Dall’unione è nato __________, il __________ __________ 1987. Di formazione __________, il marito è responsabile dell’ufficio __________ presso la Banca __________ __________ a __________. La moglie ha lavorato come impiegata nel settore __________ __________ __________ __________ __________ di __________ fino al 31 dicembre 1988, dopo di che non risulta avere più esercitato attività lucrativa.
B. Il 22 ottobre 1992 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord. Contemporaneamente essa ha chiesto in via provvisionale l’affidamento del figlio (riservato il diritto di visita del padre), l’assegnazione dell’alloggio coniugale e un contributo alimentare di fr. 4500.– mensili complessivi per sé e per il bambino. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 23 novembre 1992 e all’udienza dello stesso giorno, destinata a discutere l’assetto provvisionale, i coniugi hanno postulato l’assunzione di una perizia sulla rispettiva idoneità all’affidamento del figlio, decidendo di continuare la comunione domestica finché la prova non fosse stata esperita.
C. __________ __________ ha presentato il 7 dicembre 1992 una nuova istanza cautelare con finalità identiche alla precedente, domande che ha poi ritirato all’udienza del 19 gennaio 1993 indetta per il contraddittorio. In tale occasione __________ __________ ha sollecitato egli medesimo, in via provvisionale, l’affidamento del figlio e l’assegnazione dell’alloggio coniugale. Quello stesso giorno, asserendo di partire per una vacanza, la moglie si è trasferita a __________ __________ __________ __________ (__________), portando con sé il figlio. L’in-domani __________ __________ si è rivolto al Pretore perché ingiungesse alla moglie di riportare __________ a __________, perché affidasse il bambino alle proprie cure (riservato un diritto di visita – sorvegliato – della madre) e perché sequestrasse quattro conti intestati alla moglie presso __________ __________ __________ __________, succursale di __________.
D. Con decreto emanato il 21 gennaio 1993 senza contraddittorio il Pretore ha ordinato il rientro del bambino, che ha affidato al padre, cui ha assegnato anche l’abitazione coniugale. Con decreto separato dello giorno medesimo egli ha disposto inoltre il blocco dei conti n. .., .., .-. e .-. intestati a __________ __________ presso __________ __________ __________ __________, succursale di __________o. Lo stesso 21 gennaio 1993 __________ __________ ha intentato causa di separazione davanti alla sezione civile del Tribunale di Como. Il 26 gennaio 1993 __________ __________ ha promosso azione di divorzio dinanzi al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord.
E. Il 1° febbraio 1993 __________ __________ chiesto al Pretore la revoca del decreto emanato il 21 gennaio 1993 senza contraddittorio, sollevando eccezione di litispendenza e di incompetenza per territorio. Alla discussione del 5 marzo 1993 __________ __________ ha proposto di respingere l’istanza. Statuendo sulle eccezioni, con decreto del 16 marzo 1993 il Pretore le ha rigettate entrambe. Un appello interposto da __________ __________ contro tale decreto è stato respinto da questa Camera il 27 luglio 1993 (inc. /; sentenza parzialmente pubblicata in Rep. 1994 pag. 396). Nel frattempo, l’11 febbraio 1993, il presidente del Tribunale di Como ha autorizzato in via cautelare i coniugi a vivere separati e ha affidato __________ alla madre, confermando tale decisione il
15 aprile 1993, quando ha assegnato l’abitazione coniugale a __________ __________, che è stato condannato a versare alla moglie un contributo alimentare di Lit. 2 000 000 mensili.
F. Citate le parti a un’udienza del 4 maggio 1994 “per incombenti”, il Pretore ha statuito seduta stante sul contributo alimentare per __________, intimando senza contraddittorio a __________ __________ di versare fr. 1500.– mensili per il figlio e ordinando __________ __________ __________ __________ l’esecuzione dell’obbligo mediante prelievo “dal conto attualmente bloccato presso __________ __________ __________ __________, ai numeri di conto indicati nel doc. S di causa”. Da quest’ultimo documento risulta che in realtà __________ __________ disponeva non di uno né di quattro conti presso __________ __________ __________ __________, bensì di due: il conto corrente n. ..e il conto a termine n. ... L’interessata ha postulato il 16 maggio 1994 la revoca del provvedimento, che __________ __________ ha chiesto invece di mantenere e che il Pretore – sempre senza contraddittorio – ha confermato il 30 luglio 1996.
G. All’udienza del 9 aprile 1997, indetta per la discussione, le parti si sono intese nel senso che il figlio veniva affidato al padre, riservato il diritto di visita della madre, la quale si impegnava a versare per il ragazzo un contributo alimentare di fr. 800.– men-sili dal 1° maggio 1997. __________ __________ __________ __________ è stata invitata a continuare il prelievo della somma “attingendo detto importo dai conti di cui al doc. S, documento già in possesso dell’istituto bancario” (decreto del 28 maggio 1997). Alla citata udienza del 9 aprile 1997 __________ __________ ha consentito, da parte sua, a che il conto corrente n. ..__________fosse liberato non appena la moglie avesse fatto stralciare determinate procedure esecutive avviate nei suoi confronti in Italia per l’incasso di contributi alimentari arretrati. L’intesa sarebbe decaduta, nondimeno, se non fossero stati raggiunti “accordi definitivi” davanti al Tribunale di Como. Su richiesta dei coniugi il Pretore ha sospeso così la causa di divorzio. Il 15 ottobre 1997 __________ ed __________ __________ hanno sottoposto al Tribunale di Como conclusioni congiunte sugli effetti della separazione in cui la moglie accettava la cancellazione delle procedure esecutive avviate in Italia per l’incasso dei contributi arretrati. Il Tribunale ha omologato gli accordi, depositando la sentenza il 10 febbraio 1998.
H. Il 20 marzo 1998 __________ __________ ha instato davanti al Pretore per lo sblocco del suo conto (senza altri riferimenti) presso __________ __________ __________ __________e. All’udienza del 24 marzo 1998 il marito si è opposto alla domanda, sostenendo che nonostante gli accordi approvati dal Tribunale di Como un’intesa di merito definitiva sulle rispettive pretese pecuniarie non era ancora stata raggiunta, sicché il patto del 9 aprile 1997 doveva considerarsi caduco. Con decreto cautelare del 10 aprile 1998 il Pretore ha condiviso tale punto di vista e ha respinto l’istanza. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese sono state poste a carico dell’istante, tenuta a rifondere a __________ __________ un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.
I. Contro il decreto predetto __________ __________ è insorta con un appello del 24 aprile 1998 nel quale chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, che la sua istanza di sblocco sia accolta e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. La presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo con decisione del 18 maggio 1998. Nelle sue osservazioni del 28 maggio 1998 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. In ogni caso di sospensione del processo il giudice può, d’ufficio o su istanza di parte, emanare provvedimenti cautelari (art. 108 CPC). A maggior ragione egli può quindi modificare o rifiutare di modificare – come nella fattispecie – provvedimenti già presi prima della sospensione, avvenuta in concreto il 9 aprile 1997.
Il Pretore ha rifiutato di liberare il conto bancario intestato alla moglie (in realtà si tratta – come detto – di un conto corrente e di un conto a termine) con l’argomento “che le varie pattuizioni delle parti – alternatesi nel corso di parallele procedure giudiziarie (...) – stipulazioni sicuramente laboriose, ma non certo prive di qualche incongruenza, non permettono di concludere che sia stato raggiunto tra le parti ‘un accordo di merito definitivo’, tale da giustificare il contestato dissequestro del conto in oggetto, ritenuto del resto che la presente azione di divorzio tra le parti risulta tuttora pendente”. La motivazione del decreto si esaurisce in questi termini.
L’appellante fa valere che nelle conclusioni congiunte presentate davanti al giudice italiano il marito si era esplicitamente impegnato ad autorizzare la liberazione del citato conto bancario e sottolinea che tale accordo è stato omologato nel frattempo dal Tribunale di Como con il deposito della sentenza. Essa ricorda inoltre di aver fatto estinguere le procedure esecutive avviate contro il marito in Italia, sicché “l’unico punto rimasto in sospeso è (...) quello dei rapporti economici derivanti dalla causa pendente dinanzi alla Pretura di Mendrisio” (appello, pag. 6), questione che è stata demandata al lodo di un arbitro. Nulla giustificherebbe pertanto il mantenimento del blocco, che si configura anzi come un sequestro occulto, in garanzia di crediti inesistenti, ove appena si pensi che le parti sono sempre vissute nel regime della separazione dei beni e che il marito non ha mai avanzato pretese nei di lei confronti.
L’art. 145 cpv. 2 CC stabilisce che, proposta l’azione di divorzio, il giudice prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Se necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall’unione coniugale (in specie per garantire il pagamento di contributi alimentari, così come per assicurare una corretta liquidazione del regime dei beni), il giudice può – ad istanza di un coniuge – subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell’altro (art. 178 cpv. 1 CC, applicabile per analogia anche come misura provvisionale nel quadro dell’art. 145 cpv. 2: DTF 120 III 69 consid. 2a). Trattandosi di contributi per i figli, del resto, un genitore può sempre essere obbligato non solo a pagamenti provvisori, ma anche a depositare adeguati contributi per la durata della causa (art. 281 cpv. 2 CC, anch’esso applicabile per analogia come misura provvisionale nell’ambito dell’art. 145 cpv. 2 CC: Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privat-recht, ZGB I, Basilea 1996, n. 10 ad art. 281 CC).
Nel caso in esame è pacifico che i coniugi sono sempre vissuti nella separazione dei beni. Ora, questa Camera ha già avuto modo di rilevare – come ricorda l’appellante – che in regime di separazione dei beni non sussiste alcun patrimonio coniugale da liquidare, sicché misure provvisionali sono per principio inammissibili, salvo che i coniugi abbiano mischiato e confuso i loro averi in modo tale da creare un patrimonio comune di cui non è più possibile determinare la composizione e la provenienza (Rep. 1991 pag. 421 a metà). L’istituto della restrizione del potere di disporre (art. 178 cpv. 1 CC) non è destinato invero, tanto meno come misura provvisionale in una causa di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC), a tutelare semplici pretese fondate su contratto o sulla responsabilità di un coniuge come gestore di capitali (Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 491 nel mezzo). Che la separazione dei beni scelta dai coniugi per dichiarazione espressa davanti all’ufficiale dello stato civile di Como (doc. TT) possa eventualmente essere disciplinata dal diritto italiano (art. 215 segg. del relativo Codice civile) nulla muta – né il marito pretende il contrario – all’applica-zione dei criteri predetti.
L’ipotesi che le parti abbiano mischiato e confuso i loro averi in modo tale da creare un patrimonio comune di cui risulti impossibile determinare composizione e provenienza non è stata affacciata dal marito nell’istanza cautelare del 20 gennaio 1993 né è stata adombrata in seguito. Tanto meno essa è prospettata nelle osservazioni all’appello, ove l’interessato postula il mantenimento del blocco facendo valere che nel 1993 l’istante è fuggita in Italia con il figlio, che la liberazione del conto renderebbe illusorio l’incasso del contributo in favore di quest’ultimo e che i rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio non sono ancora stati regolati definitivamente (memoriale, pag. 12). Tali argomenti non giustificano però misure provvisionali in caso di separazione dei beni. Poco importa che – come argomenta il Pretore – le parti non abbiano ancora raggiunto “un accordo di merito definitivo”. Il fatto che la causa di divorzio sia tuttora pendente ancora non significa, invero, che restrizioni del potere di disporre debbano essere mantenute per forza né che, una volta pronunciate, tali misure possano essere tolte solo con l’assenso dell’istante. Provvedimenti cautelari a tutela di pretese derivanti dal regime matrimoniale devono giustificarsi alla luce di premesse oggettive, che incombe al richiedente addurre. Come si è appena visto, nella fattispecie esse sono lungi dall’apparire verosimili.
Rimane da verificare se il provvedimento in questione si giustifichi non per garantire pretese in liquidazione del regime dei beni, ma per assicurare il versamento di contributi alimentari in favore del figlio (sopra, consid. 4). Al proposito non è decisivo che il marito si sia impegnato, nelle conclusioni congiunte del 15 ottobre 1997 davanti al Tribunale di Como, ad autorizzare la liberazione del conto corrente n. ..__________. Il mantenimento del blocco potrebbe imporsi infatti come necessario per il bene del figlio, verificato d’ufficio dal giudice senza vincolo alle opinioni dei genitori in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio). A prescindere dal fatto però che nel caso in esame il Pretore non motiva il mantenimento del blocco come misura atta a garantire il versamento del contributo alimentare in favore del figlio, una restrizione della facoltà di disporre deve pur sempre giustificarsi, anche se destinata a proteggere il minorenne, alla luce delle circostanze concrete. Il giudice non deve necessariamente ravvisare urgenza o danno irreparabile – come crede l’appellato (osservazioni, pag. 12) – giacché i presupposti per emanare misure provvisionali in una causa di divorzio sono disciplinati dal diritto federale (art. 145 cpv. 2 CC), non dalla procedura cantonale (art. 376 cpv. 1 CPC). Occorre invece che il provvedimento rispetti un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Hasenböhler in: Schweizerisches Privatrecht, op. cit., n. 11 ad art. 178 CC).
Al momento in cui il Pretore ha statuito la prima volta senza contraddittorio sul blocco chiesto dal marito, il 20 gennaio 1993, una restrizione del potere di disporre in garanzia dei contributi alimentari per il figlio poteva anche giustificarsi. A un genitore in fuga (o in procinto di darsi alla fuga) è lecito infatti imporre la prestazione di adeguate garanzie non solo durante la causa di stato (come prevede l’art. 145 cpv. 2 CC in combinazione con gli art. 178 e 281 cpv. 2 CC), ma finanche dopo il divorzio (art. 292 CC). In concreto tuttavia la situazione si è sensibilmente modificata dopo il 1993: l’istante si è creata una residenza abituale in provincia di Como, ha riconsegnato il bambino al padre, ha introdotto conclusioni congiunte davanti al giudice italiano e ha assunto davanti a tale autorità l’obbligo di versare al figlio un contributo alimentare di fr. 800.– mensili indicizzati. Rispetto al 1993, inoltre, il marito dispone ora di una sentenza italiana che gli agevola l’incasso del contributo alimentari per il figlio anche in Italia.
Il marito fa valere, certo, che l’appellante “potrebbe occultare l’intero patrimonio, ora bloccato, per sfuggire ai suoi obblighi” (osservazioni, pag. 10) e potrebbe trasferire immediatamente i suoi averi in Italia, precludendogli la possibilità di riscuotere il contributo per il figlio (pag. 12). Se una restrizione del potere di disporre si giustificasse per ciò soltanto, nondimeno, qualsiasi genitore residente all’estero potrebbe vedersi costretto a prestare garanzia per i contributi dovuti a un figlio minorenne in Svizzera, il che non sarebbe proporzionato. Una restrizione del potere di disporre presuppone rischi concreti, non solo pericoli astratti. Comportamenti suscettibili di pregiudicare l’incasso del contributo sussistevano nel 1993, quando la moglie si è resa irreperibile. Oggi, per converso, non si ravvisano più indizi che possano far presagire l’intenzione di eludere l’obbligo di versamento, né il marito adduce elementi – se non, appunto, la fuga risalente al 1993 – idonei a rendere verosimile il rischio che il figlio non riesca a ottenere il dovuto in Italia.
Giovi aggiungere che lo stesso marito si è dichiarato disposto, nelle conclusioni congiunte introdotte al Tribunale di Como, a consentire lo svincolo del conto corrente n. ..__________non appena saranno definitivamente regolati i rapporti economici con la moglie derivanti dalla causa di stato. Egli stesso concepisce il mantenimento del blocco, quindi (osservazioni all’appello, pag. 11 a metà), non come garanzia del contributo alimentare per il figlio, ma come mezzo di pressione per indurre la moglie a onorare debiti nei suoi confronti, debiti il cui ammontare dovrà ancora essere definito da un arbitro. A tale scopo non può tendere nondimeno una restrizione del potere di disporre.
Se ne conclude che, alla luce delle circostanze odierne, il decreto impugnato non trova più giustificazione legittima e deve essere riformato. Gli oneri di appello, commisurati all’entità del litigio, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Quanto ai costi di prima sede, non si deve disconoscere che con il suo stesso comportamento – rendendosi irreperibile e portando illecitamente il figlio con sé – la moglie ha indotto il marito nel 1993 a rivolgersi al Pretore. Soccorrono quindi giuste ragioni (nel senso dell’art. 148 cpv. 2 CPC) perché le siano addebitati i relativi oneri processuali.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e il decreto impugnato è così riformato:
L’istanza è accolta, nel senso che il decreto cautelare emanato senza contraddittorio il 21 gennaio 1993 in merito al blocco dei conti intestati a __________ __________ presso __________ __________ __________ __________, succursale di __________, è revocato.
La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese sono poste a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà all’appellante fr. 800.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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