AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.70
Data decisione, Autorità: 10.08.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00070
Lugano 10 agosto 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 4 marzo 1996 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione : 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 15 aprile 1998 presentata da __________ __________ contro il decreto emanato il 7 aprile 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1946) e __________ __________ (1949), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (Canton ) l’ __________ 1969. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (1969, deceduto alla nascita), __________ __________ (1970), __________ (1974) e __________ (1976). __________ __________ è titolare di un __________ omonimo a __________, situato sulla particella n. __________RFD appartenente alla società __________ __________, di cui egli è il maggior azionista, mentre la moglie è capo del personale presso la ditta __________ a __________. In esito a un’istanza di __________ __________ del 6 aprile 1995 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha disposto il blocco della particella n. __________RFD di __________o, appartenente al marito e di alcune relazioni bancarie intestate al medesimo e ha ordinato a quest’ultimo di non compiere atti di disposizione sulle azioni da lui detenute delle società __________ __________ __________ e __________ __________. Non essendo stata promossa un’azione di merito entro il termine di sei mesi, il 15 febbraio 1996 il Pretore ha revocato gli ordini di blocco.
B. Il 4 marzo 1996 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione. Contemporaneamente essa ha presentato una nuova istanza cautelare tendente alla pronuncia della separazione dei beni e al blocco di beni del marito. Il 5 marzo 1996 il Pretore ha decretato inaudita parte il blocco della particella n. __________ RFD di __________ e di tutte le relazioni bancarie intestate al convenuto presso la Banca __________ __________ __________ e ha ordinato a __________ __________ di non compiere atti di disposizione sulle azioni da lui detenute delle sue società anonime. Alla discussione del 27 marzo 1996 __________ __________ ha proposto di respingere l’istanza. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 15 aprile 1996. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale e nei rispettivi riassunti conclusivi hanno ribadito il loro punto di vista, il convenuto aderendo alla pronuncia della separazione dei beni.
C. Con decreto cautelare del 7 aprile 1998 il Pretore ha respinto l’istanza. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico dell’istante, tenuta a rifondere al convenuto un’indennità di fr. 1’000.– per ripetibili.
D. Contro il predetto decreto __________ __________ è insorta con un appello del 15 aprile 1998 nel quale chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’accoglimento della sua istanza. In via cautelare essa ha postulato l’adozione delle medesime misure chieste al Pretore. Il 24 aprile 1998 la presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo, ma ha invitato l’ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano a menzionare il blocco della particella n. __________RFD di __________. Nelle sue osservazioni del 15 maggio 1998 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il decreto impugnato. Alla discussione del 20 maggio 1998 davanti a questa Camera __________ __________ si è opposto alle domande cautelari.
Considerando
in diritto : 1. Il Pretore ha respinto l’istanza poiché a suo giudizio non era dato un rischio concreto e imminente per le pretese patrimoniali della moglie. Egli ha rilevato, in sintesi, che il marito non risultava voler spogliare le sue società, né avere donato un’automobile ad __________ __________, né operare in maniera sistematica con i suoi amministratori per diminuire gli attivi e aumentare i passivi delle ditte. Quanto alla domanda di separazione dei beni, cui il marito aveva aderito, essa è stata respinta poiché non ne erano dati i presupposti.
L’appellante ribadisce che un rischio concreto e imminente per le sue pretese patrimoniali è insito già nella composizione del patrimonio coniugale, costituito di titoli al portatore delle due società, facilmente trasferibili. Ritiene inoltre che l’aumento del mutuo ipotecario, il regalo dell’automobile all’amica e la reticenza degli amministratori delle società sono indizi tali da rendere verosimile un serio pericolo per le sue pretese.
L’art. 145 cpv. 2 CC stabilisce che, proposta l’azione di divorzio, il giudice prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Se occorre per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall’unione coniugale (in specie per assicurare una corretta liquidazione del regime dei beni), il giudice può – a istanza di un coniuge – subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell’altro (art. 178 cpv. 1 CC, applicabile per analogia anche come misura provvisionale nel quadro dell’art. 145 cpv. 2: DTF 120 III 69 consid. 2a). In tali evenienze il giudice non può esigere tuttavia la prova assoluta di un pericolo imminente, ma deve accontentarsi della verosimiglianza (DTF 118 II 381 consid. 3b; Hasenböhler in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 9 ad art. 178 CC). In ogni caso occorre che il provvedimento rispetti un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Hasenböhler, op. cit., n. 11 ad art. 178 CC).
Se una restrizione del potere di disporre si giustificasse per il solo fatto che un patrimonio coniugale è costituito da titoli al portatore, ogni coniuge azionista di una società potrebbe vedersi costretto in ogni momento a prestare garanzia per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall’unione coniugale. Ciò sarebbe sproporzionato. Per decretare una restrizione del potere di disporre non bastano pericoli astratti. Devono intravedersi rischi concreti che spetta al richiedente rendere verosimili. La questione è di sapere se ciò sia il caso in concreto.
a) Dal fascicolo processuale risulta che il 5 settembre 1989 è stata iscritta a carico della particella n. RFD di __________ -, già proprietà del convenuto e ora della __________ __________, un’ipoteca legale provvisoria di fr. 149’861.80 a favore della ditta __________ __________ __________, che aveva costruito un capannone (doc. H). Il 17 febbraio 1995 il convenuto ha stipulato con la Banca __________ __________, subentrata alla __________ __________ __________, un accordo secondo cui egli si riconosceva debitore di fr. 120’000.– verso l’istituto bancario, si impegnava a pagare il debito in tre rate di fr. 40’000.– e consentiva all’iscrizione di un’ipoteca legale definitiva di fr. 80’000.– a favore della banca (doc. 1). Lo stesso giorno, in esecuzione dell’accordo, il convenuto ha prelevato fr. 40’000.– da un conto intestato alla __________ __________ __________ presso la medesima banca e li ha versati su un conto a beneficio della __________ __________ __________ (ricevute bancarie prodotte all’udienza del 20 maggio 1998). Il 5 ottobre 1995 la banca ha confermato l’aumento del mutuo ipotecario di fr. 120’000.– destinati al pagamento dell’ipoteca legale a favore della __________ __________ __________ (doc. 2). Il 26 ottobre 1995 e il 3 gennaio 1996 Sfelos SA ha versato al convenuto complessivi fr. 120’000.– (doc. T e T1). L’amministratore unico della __________ __________ ha confermato che la società doveva rimborsare fr. 120’000.– a __________ __________, che il convenuto ha prelevato parte del suo credito (fr. 40’000.–) dalla __________ __________ __________ versandolo a __________ __________ e che successivamente egli ha ricuperato tale suo anticipo alla società attraverso la __________ __________, con l’aumento dell’ipoteca (deposizione __________). Ciò posto, non si può condividere l’opinione dell’appellante secondo cui il credito di __________ __________ è stato liquidato con il versamento di fr. 80’000.–, sicché il marito si sarebbe arricchito di fr. 40’000.– senza titolo. Certo, dai bilanci non risultano né il prelevamento di fr. 40’000.– dalla __________ __________ __________ né un credito del convenuto verso la società, ma a prescindere dal fatto che i bilanci si limitano per loro natura ad attestare una situazione contabile a una determinata data, l’interessato ha dimostrato di avere versato tutto quanto aveva ricevuto dalla banca per estinguere un debito di una delle sue società. Che l’operazione sia stata ordita a scapito della moglie non può dirsi, di modo che non si ravvisano seri indizi di pericolo per le pretese di lei.
b) L’appellante sostiene che il marito ha regalato all’amica __________ __________ una vettura del valore di fr. 11’000.–. Il convenuto contesta ciò, rilevando di avere funto solo da tramite fra l’acquirente e il garage. Dall’istruttoria è emerso che nel febbraio 1996 il garage __________ __________ di __________ ha venduto una __________ intestata ad __________ __________ e a carico della quale è stata emessa la fattura, ma il cui prezzo di fr. 11’000.– è stato versato dal convenuto (deposizione __________). __________ __________ ha precisato, da parte sua, di avere rimborsato al convenuto fr. 12’700.– proprio per l’acquisto dell’autovettura, negando di averla ricevuta in regalo. L’appellante afferma che il marito ha una relazione con __________ __________, ma non pretende che in merito al rimborso della somma quest’ultima abbia dichiarato il falso. Nelle condizioni descritte non è dato a divedere con sufficiente verosimiglianza, quindi, una manovra del marito lesiva del patrimonio coniugale.
c) L’appellante adduce infine che il marito e gli amministratori delle sue società diminuiscono sistematicamente gli attivi delle ditte, aumentando i passivi, allo scopo di danneggiarla. Ora, è possibile che talune poste dei bilanci siano poco convincenti e che i testimoni (i contabili e l’amministratore delle società) non siano stati in grado di dare precisazioni sull’uno o sull’altro importo della contabilità. Essi però hanno escluso manovre fraudolente o manipolazioni di dati (teste __________). Che tra i costi aziendali figuri anche il pagamento di assicurazioni private del convenuto ancora non significa che si stiano sistematicamente aumentando i passivi, anche perché tali posizioni dovranno essere riviste (teste __________). Infine dalla documentazione prodotta all’udienza del 20 maggio 1998 risulta che il convenuto ha riversato l’importo di
fr. 20’740.– ricevuto dall’assicurazione __________ sul conto della __________ __________ __________ (v. anche interrogatorio formale del convenuto, risposte 19 e 20). In circostanze siffatte non si ravvisano indizi sufficienti per presagire l’intenzione del marito di eludere i diritti patrimoniali della moglie. Ne discende che, lungi dall’apparire verosimili, le premesse oggettive per l’adozione di misure cautelari a tutela di pretese derivanti dal regime matrimoniale non sono date e che a giusta ragione il Pretore ha respinto l’istanza. L’appello, su questo punto, deve pertanto essere respinto.
La pretesa dell’appellante intesa alla pronuncia della separazione dei beni giusta l’art. 176 cpv. 1 n. 1 CC non può essere accolta poiché, come si è appena visto, la richiedente non ha reso sufficientemente verosimile l’esistenza di gravi motivi, segnatamente che il marito stia mettendo in pericolo i suoi interessi (art. 185 cpv. 2 n. 2 CC). Anche su questo punto l’appello è destinato perciò all’insuccesso.
L’emanazione dell’attuale sentenza comporta la revoca del blocco a registro fondiario della particella n. __________RFD di __________, ordinato il 24 aprile 1998.
Gli oneri processuali sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
L’Ufficiale del registro fondiario di __________ è invitato a togliere il blocco del registro fondiario decretato il 24 aprile 1998 dalla presidente della I Camera civile del Tribunale di appello sulla particella n. __________RFD __________ __________, proprietà di __________ __________.
Gli oneri processuali, consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
– Ufficio del registro fondiario del Distretto di __________ (estratto).
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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