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Numero d'incarto:
11.1998.69
Data decisione, Autorità:
21.01.2000, ICCA
Incarto n.
11.1998.00069
Lugano
21 gennaio 2000
Repubblica e
Cantone
del Ticino
Prima Camera civile
Tribunale
d'appello
Il giudice delegato
vista la nota professionale emessa il 25 ottobre 1999
dall’
__________avv. dott. __________ __________,
come patrocinatore d’ufficio di __________, nella
procedura di appello davanti a questa Camera;
accertata che l'onorario è conforme all'art. 10 TOA;
ritenuto che un compenso orario di fr. 215.– (da ridurre al 70%: art. 36 cpv. 1 LTG) appare equo, date anche le
gravi ristrettezze finanziarie in cui versa il cliente, e copre quanto meno le
spese generali dell'ufficio (da ultimo: CdM, sentenza dell'8 novembre 1999 in
re avv. D. P., consid. 7);
rilevato che le spese possono essere riconosciute,
eccetto la posta di fr. 30.– per "formazione incarto", poiché non si
apre un incarto per ogni grado di giurisdizione;
richiamato l’art. 36 cpv. 3 LTG,
decreta: 1. La nota professionale è così tassata:
a) onorario
(70%) fr. 1'445.–
b) spese fr.
313.60
c) IVA
(7,5%) fr. 131.90
fr.
1'890.50
- Intimazione
all’avv. dott. ____________ _______, ________.
Il
giudice delegato
(Enrico
Giani)
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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