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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.68
Data decisione, Autorità: 05.05.1998, ICCA
Incarto n. 11.98.00068
Lugano 5 maggio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 16 maggio 1997 da
e __________ __________, __________ (ora patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 10 aprile 1998 presentata da __________ e __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 30 marzo 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietaria della particella n. __________RFD di __________, contigua alla particella n. __________, che appartiene a __________ __________. Su entrambi i fondi sorgono case di abitazione, che distano da un minimo di 2.92 m a un massimo di 5.20 m l’una dall’altra. L’abitazione di __________ __________ si trova però a soli 50-60 cm dal confine con la particella n. __________, di modo che per accedere al giardino dietro la casa __________ __________ deve passare per qualche metro di lunghezza anche sul fondo n. __________. Nel mese di maggio 1997 __________ __________ ha cominciato i lavori di nuova recinzione tra i due fondi, esattamente lungo la linea di confine.
B. Con istanza di misure cautelari del 16 maggio 1997 __________ e __________ __________ hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, che fosse ordinato a __________ __________ di sospendere i lavori e di tollerare il passo necessario per raggiungere il giardino. Con decreto emanato senza contraddittorio del 21 maggio successivo, il Pretore ha accolto la domanda. All’udienza del 18 giugno 1997 __________ha chiesto la revoca del provvedimento. Esperita l’istruttoria, limitata a un sopralluogo, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale.
C. Statuendo il 30 marzo 1998, il Pretore ha respinto l’istanza. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico degli istanti, tenuti a rifondere alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
D. Contro il decreto citato __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 10 aprile 1998 nel quale chiedono – previo conferimento dell’effetto sospensivo – di accogliere la loro istanza e di modificare il giudizio del Pretore in tal senso. L’appello non è stato intimato a __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto l’istanza con l’argomento che il giardino posto dietro la casa __________ è raggiungibile anche attraverso l’abitazione e che in ogni modo la larghezza del passaggio esterno è sufficiente per una persona senza invadere il fondo della convenuta. Ciò posto, egli ha negato in sostanza sia l’eventualità di un danno considerevole sia la parvenza di buon esito insita nell’azione di merito. Gli appellanti obiettano che la revoca del provvedimento adottato senza contraddittorio limita il loro diritto di proprietà, poiché con la formazione della nuova cinta da parte della convenuta l’accesso al loro giardino è gravemente ostacolato, tanto più che il passaggio attraverso l’abita-zione è assai disagevole.
Dal fascicolo processuale risulta che unica proprietaria della particella n. __________RFD di __________ è __________ __________ (doc. 2). Il marito __________ non ha quindi alcuna legittimazione per chiedere un accesso necessario e già per questo motivo il suo appello è destinato all’insuccesso.
Secondo l’art. 376 cpv. 1 CPC il giudice può ordinare, su istanza di parte, provvedimenti cautelari idonei quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole. L’emanazione di un provvedimento cautelare è subordinata a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell’azione di merito, l’istante essendo responsabile – per altro –dei danni causati da provvedimenti ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CC; DTF 112 II 32; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). La verosimiglianza dei tre requisiti non giustifica in ogni modo l’adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige che – comunque sia – la misura si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou droit cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
L’esistenza dei tre requisiti cumulativi va esaminata d’ufficio (Rep. 1989 127 con riferimenti). L’urgenza è data nei casi in cui esiste l’impellente necessità di togliere subito gravi inconvenienti la cui persistenza, durante lo svolgimento della causa di merito, potrebbe avere per effetto quello di mutare una situazione di fatto non più, o difficilmente, ricostruibile a causa ultimata (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, n. 4 ad art. 376). Il pregiudizio considerevole è dato allorché dal ritardo a procedere potrebbe derivare all’istante un danno grave e difficilmente riparabile (Rep. 1983 pag. 115).
Nella fattispecie, si volesse anche ammettere un caso di urgenza, mancherebbe la verosimiglianza di un danno considerevole. L’interessata non ha reso attendibile, infatti, che l’esecuzione della nuova cinta da parte del vicino le recherebbe grave pregiudizio. I motivi addotti, del resto per la prima volta nell’atto di appello (in violazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), non bastano a confortare un’ipotesi del genere. Intanto l’appellante non nega che l’accesso al giardino è possibile anche passando dal suo appartamento, limitandosi ad asserire che tale percorso è più lungo, disagevole e non indicato per ragioni di igiene. L’in-sorgere di qualche inconveniente non è sufficiente tuttavia per rendere verosimile l’eventualità di un danno considerevole. Inoltre, contrariamente a quanto l’appellante pretende, il passaggio esterno non risulta impedito dai lavori della vicina. Dal sopralluogo è emerso che esso è praticabile anche con un cesto da giardino del diametro di 53 cm e con un cesto da bucato pieno di scarti da giardino, se trascinato. Quanto infine alle prospettate opere di tinteggio e di soprelevazione, esse sono meramente accennate, senza che l’appellante abbia tentato di sostanziare concretamente quale danno considerevole le risulterebbe dall’ultimazione dei lavori da parte dalla vicina. Mancando il requisito di un grave pregiudizio, è superfluo indagare sul terzo presupposto (cumulativo) per l’adozione di provvedimenti cautelari, ovvero sul requisito della parvenza di buon esito insito nella causa di merito. Manifestamente infondato, l’appello deve pertanto essere respinto.
L’emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello (art. 382 cpv. 3 CPC).
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte, cui l’appello non è stato nemmeno intimato.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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