AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.67
Data decisione, Autorità: 13.12.1999, ICCA
Incarto n. 11.1998.00067
Lugano 13 dicembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 22 gennaio 1996 da
__________ __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 6 aprile 1998 presentata da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 17 marzo 1998 dal Pretore del Distretto di __________;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1950) e __________ __________ __________ (1952) si sono sposati a __________ il ____________________ 1972. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (____________________ 1974) e __________ (____________________1980). Il marito è impiegato presso l'Azienda __________ __________ di __________, mentre la moglie lavora a tempo parziale presso l'Associazione per la cura e l'assistenza a domicilio del __________. Il 22/29 dicembre 1995 i coniugi hanno sottoscritto una convenzione sugli effetti accessori della separazione che prevedeva l'affidamento di __________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre), il versamento di un contributo mensile indicizzato di fr. 2800.– per la moglie e uno di fr. 700.– per il figlio (fino al compimento dei 20 anni d'età), l'attribuzione dell'abitazione coniugale di __________ al marito, il quale si impegnava a versare alla moglie fr. 15 000.– in liquidazione del regime dei beni. Il 2 gennaio 1996 __________ __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di __________ per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 16 gennaio successivo.
B. Il 22 gennaio 1996 __________ __________ __________ ha promosso azione di separazione per tempo indeterminato, chiedendo l'omologazione della citata convenzione. Il 29 gennaio 1996 __________ __________ ha presentato, senza l'ausilio di un legale, un memoriale nel quale ha dichiarato di aderire alla petizione postulando anch'egli l'approvazione dell'accordo. All'udienza preliminare del 4 marzo 1996 le parti hanno ottenuto che la causa fosse sospesa finché fossero stati precisati taluni punti della convenzione. Il processo è stato riattivato il 25 aprile 1996 su richiesta della moglie e il 22 maggio 1996 il marito, munitosi nel frattempo di un patrocinatore, ha chiesto la restituzione del termine per presentare la risposta e l'annullamento della convenzione sugli effetti accessori della separazione, definendola inadeguata e viziata da errore essenziale. Nel corso di una nuova udienza preliminare del 30 maggio 1996 – limitata all'esame della validità della convenzione – il convenuto ha ribadito le sue contestazioni, mentre la moglie ha confermato la richiesta di omologazione.
C. In esito a un'istanza di __________ __________ __________, con decreto cautelare del 20 maggio 1997 emanato senza contraddittorio il Pretore ha imposto al marito il versamento, dal 1° gennaio 1997, di un contributo mensile di fr. 2500.– per la moglie e uno di fr. 600.– per __________. Il 18 giugno 1997 __________ __________ ha instato per una modifica dell'assetto cautelare, sollecitando la soppressione o quanto meno la riduzione del contributo alimentare per la moglie e un adeguamento di quello per il figlio. Con decreto del 23 giugno 1997 il Pretore ha respinto l'istanza in ordine. Contro tale giudizio il marito è insorto con un appello dell'11 luglio 1997, che è stato poi ritirato il 17 marzo 1998 (inc. .._____).
D. Esperita nel frattempo l'istruttoria cautelare e di merito, nei rispettivi memoriale conclusivi le parti hanno confermato le loro domande, il marito chiedendo in particolare che fosse accertata la nullità della convenzione sugli effetti accessori della separazione (subordinatamente l'omologazione dei soli punti 2, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 della medesima). Il dibattimento finale ha avuto luogo il 2 settembre 1997. Il 6 marzo 1998 la moglie ha postulato la trattenuta dal salario del marito dei contributi alimentari per sé e il figlio.
E. Statuendo il 17 marzo 1998 con un giudizio unico, il Pretore ha ridotto il contributo mensile provvisionale per la moglie a fr. 1921.– dal 1° gennaio 1997 e a fr. 1829.40 dal 1° gennaio 1998, ha aumentato quello per il figlio a fr. 700.–, ha respinto l'istanza di trattenuta salariale e ha dichiarato valida la convenzione sugli effetti accessori della separazione, riducendo tuttavia il contributo mensile per la moglie dai previsti fr. 2800.– a fr. 1921.–, rispettivamente a fr. 1829.40 dal 1° gennaio 1998. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 700.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la citata sentenza __________ __________ __________ è insorta con un appello del 6 aprile 1998 nel quale chiede che la convenzione sugli effetti accessori sia integralmente omologata, che il contributo alimentare per sé e per il figlio sia aumentato dal 13 novembre 1996 a complessivi fr. 3500.– mensili e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 5 maggio 1998 __________ __________ propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le convenzioni sulle conseguenze accessorie della separazione necessitano per la loro validità l'approvazione del giudice (art. 158 n. 5 CC), anche se sono stipulate prima della causa di divorzio o di separazione (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 516 n. 6a; Hegnauer/ Breitschmid, Grundriss des Eherechts, Berna 1993, pag. 217). Tale approvazione ha valore costitutivo (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 71 ad art. 158 CC). Ciò non significa che, prima di essere approvata, la convenzione non abbia alcun valore: le parti infatti sono vincolate all'accordo fino alla decisione del giudice e non possono revocarlo unilateralmente, salvo impugnarlo per vizi della volontà (Bühler/Spühler, op. cit., n. 150 e 152 ad art. 158 CC). Tale obbligatorietà non impedisce tuttavia al coniuge di chiedere al giudice, anche al dibattimento finale o in sede di ricorso, di non omologare la convenzione, sia perché affetta da un vizio della volontà, sia perché le circostanze siano notevolmente cambiate nel frattempo, sia ancora perché la pattuizione offende il sentimento di equità o perché l'accordo si fondava su premesse non verificatesi (Bühler/Spühler, op. cit., n. 151 ad art. 158 CC; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 25 ad art. 158 CC, pag. 837; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 159, n. 800; DTF 99 II 362; Rep. 1994 pag. 309). Il giudice dal canto suo deve verificare, al momento dell'omologazione, che la convenzione non sia contraria a disposizioni generali di diritto privato o pubblico, che non sia inadeguata, poco chiara o incompleta e che non pregiudichi gli interessi dei figli (Bühler/Spühler, op. cit., n. 180–201 ad art. 158 CC).
Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto l'errore invocato dal marito non compatibile con le regole della buona fede e inidoneo perciò a invalidare la convenzione sottoscritta il 22 dicembre 1995. Nondimeno, egli ha ridotto in via equitativa il contributo mensile per la moglie da fr. 2800.– a fr. 1921.– (fr. 1829.40 dal 1° gennaio 1998), in modo da evitare che il marito fosse costretto "a vivere in una situazione economica rasentante l'indigenza e per garantire a entrambi i coniugi un tenore di vita confacente, equivalente a quello goduto precedentemente la sospensione domestica" (sentenza, consid. 5). L'appellante insorge contro tale riduzione, sostenendo che il Pretore si è sospinto oltre un giudizio di mera legalità e ha leso la libertà contrattuale delle parti. Essa non contesta che il contributo alimentare previsto dalla convenzione per sé medesima sia superiore a quanto le spetterebbe per legge, ma fa valere di avere accettato in contropartita un contributo insufficiente per il figlio e una limitazione a fr. 15 000.– della liquidazione del regime dei beni dopo 23 anni di matrimonio, di avere rinunciato a prevalersi delle colpe del marito e a pretendere che si computasse un valore locativo per l'appartamento situato al piano terreno della casa del marito, come pure di avere accettato di abbandonare l'abitazione coniugale e di avere lasciato al marito la vettura più costosa. Di ciò il Pretore non avrebbe tenuto debito conto.
Il diritto federale non impone l'applicazione del principio inquisitorio in materia di contributi fra coniugi (Bühler/Spühler, op. cit., nota 84 ad art. 151 CC con rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 795 pag. 158). Di conseguenza, secondo il diritto ticinese, il giudice può rifiutare l'omologazione di una convenzione sottoscritta da entrambi i coniugi solo per illiceità, manifesta inadeguatezza, oscurità o incompletezza (Rep. 1995 pag. 217; 1994 pag. 375; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 20 ad art. 158 CC; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 516 seg.; Bühler/Spühler, op. cit., note 180 segg. ad art. 158 CC). Ciò non toglie che il criterio per il calcolo dei contributi alimentari a norma dell'art. 145 cpv. 2 CC, validi anche in caso di separazione, è disciplinato dal diritto federale. Occorre dunque fondarsi sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno personale dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). In concreto gli accertamenti del Pretore danno il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:
reddito del marito fr. 6067.—
reddito della moglie fr. 2026.70
fr. 8093.70 mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2943.10
fabbisogno minimo della moglie fr. 3444.55
fabbisogno in denaro di __________ fr. 700.—
fr. 7087.65 mensili
eccedenza fr. 1006.— mensili
metà eccedenza fr. 503.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 2943.10 + fr. 503.– = fr. 3446.10 mensili
Contributo per il figlio __________: fr. 700.— mensili
Contributo per la moglie:
fr. 3444.55 + fr. 503.– ./. fr. 2026.70 = fr. 1920.85 mensili.
Ciò posto, non bisogna dimenticare che al coniuge debitore della rendita deve essere garantito almeno il fabbisogno minimo, mentre l'eventuale ammanco rimane a carico del coniuge privo di reddito e con un reddito insufficiente a coprire il fabbisogno (DTF 123 III 4 consid. 3b, 121 I 97, 121 III 303 consid. 5b). Qualora dovesse versare i contributi alimentari previsti dalla convenzione (fr. 2800.– per la moglie e fr. 700.– per il figlio), nel caso in esame il marito sarebbe ridotto a vivere con un importo di fr. 2567.– mensili, nettamente inferiore al proprio fabbisogno minimo (di fr. 2943.10 mensili), il che offenderebbe manifestamente il diritto federale. In simili circostanze a ragione il Pretore ha rifiutato di omologare il contributo alimentare per la moglie previsto nella convenzione.
L'appellante contesta invero il reddito del marito e i fabbisogni stabiliti dal Pretore, ma a prescindere dal fatto che le cifre prospettate non sono nemmeno rese verosimili, il calcolo proposto non è conforme al diritto federale. Il fabbisogno in denaro e gli oneri del figlio, in particolare, non rientrano nel fabbisogno del genitore affidatario, mentre la pigione della moglie lede il precetto della parità di trattamento, alla quale i coniugi hanno diritto in costanza di matrimonio, né il minimo vitale del diritto esecutivo di un coniuge convivente è la metà di quello per coniugati. Anche su tali punti l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
La sentenza del Pretore denota invece un altro difetto. Il primo giudice ha ritenuto esiguo, in effetti, il contributo alimentare per il figlio (fr. 700.– mensili) previsto nella convenzione, ma non ha indagato a quanto ammonterebbe un contributo adeguato "mancando in assoluto ogni dato utile a una seria valutazione economica del caso". A suo avviso non sussisterebbe "preoccupazione di verifica (…) in quando osservando l'impegno e l'interesse dimostrati dalla signora __________ e dal suo legale per definire il contributo per sé stessa, appare difficile credere che quest'ultima sia capace di lesinare sull'importo pertoccante a suo figlio" (sentenza, consid.6). Tale conclusione non può lontanamente essere condivisa. In materia di filiazione il giudice è tenuto d'ufficio a un esame di adeguatezza, in virtù del principio inquisitorio illimitato del diritto federale (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1; I CCA, Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 253 ad art. 145 CC). Ora, le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi costante, prevede per un ragazzo oltre il 17° anno d'età un fabbisogno complessivo di fr. 1460.– mensili (RDT 51/1996 pag. 33). Tale valore si rapporta a fasce di reddito attorno ai fr. 7000.– mensili (si veda la pag. 11 dell'edizione 1988, adattata al rincaro) e nella fattispecie, visto il reddito delle parti (fr. 8'093.70), potrebbe anche essere superiore. Omologare in siffatte condizioni un contributo alimentare di fr. 700.– mensili appare manifestamente inadeguato, né è ammissibile compensare un maggiore contributo in favore del coniuge con uno insufficiente per il figlio, già per il fatto che i beneficiari sono diversi.
Ne segue, nelle circostanze descritte, che il Pretore non avrebbe dovuto omologare nemmeno il contributo alimentare per il figlio. D'altro lato l'appellante ha ragione quando afferma che, modificandosi i contributi alimentari, si rimetteva in discussione l'intera convenzione. Già davanti al Pretore essa aveva fatto valere in effetti che il contributo per sé era stato fissato tenendo conto di sue rinunce e concessioni, in particolare per quanto riguardava la liquidazione del regime dei beni (v. anche la deposizione dell'avv. __________ __________, act. XX). Constatata l'inadeguatezza della convenzione, il Pretore doveva quindi rifiutarne l'approvazione, continuare la causa e statuire egli medesimo sulle conseguenze accessorie della separazione (Lüchinger/Geiser , op. cit., n. 22 ad art. 158 CC; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 159 n. 803). Nelle circostanze descritte non rimane quindi che accogliere parzialmente l'appello, annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti al Pretore affinché istruisca la causa e si pronunci sugli effetti accessori della separazione nel loro insieme. La Camera civile di appello non può infatti statuire essa medesima al riguardo, da un lato per la totale insufficienza istruttoria (nessun elemento istruttorio permetterebbe di fissare i contributi), dall'altro perché altrimenti giudicherebbe come autorità di primo grado, sottraendo alle parti la possibilità di adire un'autorità di ricorso – l'unica – munita di piena cognizione in fatto e in diritto.
L'appellante postula altresì l'aumento dei contributi provvisionali per sé e il figlio a complessivi fr. 3500.–, come il marito aveva accettato nella nota convenzione sugli effetti accessori della separazione. Se non che, la fissazione di contributi alimentari pendente causa è una misura provvisionale a norma dell'art. 145 cpv. 2 CC. La procedura è pertanto quella sommaria (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto (art. 290 lett. b seconda frase CPC), appellabile entro dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). Il termine d'impugnazione non è inoltre sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 384bis CPC). In concreto il primo giudice ha statuito sulla questione insieme con il merito. Questa Camera ha già avuto occasione di rilevare che tale modo di procedere è fuorviante e lede la sicurezza giuridica relativamente ai termini di impugnazione, che nella procedura sommaria sono soltanto di dieci e non di venti giorni (I CCA, sentenza del 16 novembre 1999 nella causa R. contro R. consid. 12 con riferimenti). Ciò non toglie che nel caso in esame il dispositivo n. 2 del giudizio impugnato mantenga natura cautelare, né sarebbe sostenibile che le parti ottenessero termini di ricorso più lunghi in sede provvisionale per il solo fatto che il Pretore emani un giudizio unico, comprendente anche il merito (I CCA, sentenza del 27 ottobre 1997 nella causa A. contro A., consid. 7). In concreto la sentenza del Pretore è pervenuta alla moglie il 18 marzo 1998 (appello, pag. 2 in alto). Introdotto il 6 aprile 1998, l'appello si rivela dunque tardivo e come tale irricevibile.
Gli oneri processuali seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce parzialmente vittorioso sulla validità della convenzione, ma soccombe sulla modifica dell'assetto cautelare. Si giustifica pertanto che sopporti i tre quarti dei costi e che rifonda alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è annullato e la causa è rinviata al primo giudice perché continui la causa e statuisca nel senso dei considerandi. Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per tre quarti a carico di quest'ultima e per un quarto a carico di __________ __________. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili ridotte.
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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