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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.66
Data decisione, Autorità: 07.10.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00066
Lugano 7 ottobre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (procedimento esecutivo civile) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa in seguito a opposizione del 2 gennaio 1998 sollevata da
__________, __________ __________ __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
al precetto esecutivo civile fattogli intimare il 22 dicembre 1997 da
__________, __________ __________ __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l'appellazione del 9 aprile 1998 presentata da __________ __________ contro il decreto emesso il 27 marzo 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietario della particella n. __________RFD di __________ __________ __________, che confina con la n. __________appartenente a __________ __________ . Con sentenza del 7 agosto 1997 il Pretore della giurisdizione di __________ -, in parziale accoglimento di una petizione presentata da __________ __________ __________, ha ordinato ad __________ __________ di tagliare un pinus nigra “a un’altezza che non impedisca la vista dal fondo dell’attore”.
B. Il 22 dicembre 1997 __________ __________ __________, insoddisfatto del taglio eseguito dal vicino, ha avviato una procedura esecutiva chiedendo che __________ __________ procedesse al taglio così come stabilito dal Pretore. Oppostosi tempestivamente, il
2 gennaio 1998, il precettato ha rilevato in sostanza di avere già dato seguito all’ingiunzione. All’udienza del 10 febbraio 1998 le parti hanno ribadito le loro domande. Statuendo il 27 marzo 1998, il Pretore ha rigettato l’opposizione e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 100.–, a carico del precettato, tenuto a rifondere alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
C. Insorto contro il citato decreto con un appello del 9 aprile 1998, __________ __________ chiede che la decisione impugnata sia annullata e che sia confermata la sua opposizione al precetto esecutivo. Nelle sue osservazioni dell’8 maggio 1998 __________ __________ __________ conclude per il rigetto del gravame.
Considerando
in diritto: 1. La Camera civile di appello ha ripetutamente enunciato entro quali limiti una sentenza può essere considerata, a tutti gli effetti, un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 488 CPC. Non torna conto riprendere tutte quelle nozioni, bastando il richiamo alle sentenze pubblicate in Rep. 1928 pag. 60, 1932 pag. 553, 1936 pag. 550, 1974 pag. 415, 1976 pag. 67 e 1984 pag. 168. Ai fini dell’attuale giudizio basti rilevare che di fronte a titoli esecutivi come quelli enunciati dall’art. 488 CPC non è più possibile al giudice del rigetto esaminarne il dispositivo passato in giudicato o interpretarlo o farvi aggiunte. Il titolo esecutivo vale solo in quanto contenga un obbligo formale, chiaro ed esplicito (DTF 78 II 293; 84 II 458; Rep. 1988 pag. 400; 1991 pag. 489). Non vi è motivo per scostarsi nella fattispecie da tale consolidata giurisprudenza, perfettamente consona allo scopo del procedimento esecutivo, che è quello di evitare al beneficiario di un titolo chiaro ed evidente di adire nuovamente la procedura ordinaria con tutti i rischi che essa comporta.
In concreto il Pretore aveva ordinato all’appellante nella sentenza 7 agosto 1997 di tagliare il pinus nigra “a un’altezza che non impedisca la vista dal fondo del vicino”. Un dispositivo tanto vago e generico non adempie manifestamente le condizioni poste dalla giurisprudenza in materia di esecuzione civile, non essendo dato di sapere – nemmeno dai motivi – a quale altezza effettiva l’albero dovesse essere tagliato. L’ingiunzione può essere interpretata solo facendo capo ad elementi estrinseci, ciò che non è ammissibile. Certo, il Pretore ha indicato che solo un'altezza della pianta non superiore a 5 m garantisce la vista dal fondo vicino, ma tale indicazione non figura nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione né agli atti. Che l’appellato si fosse dichiarato disposto in quella sede a potare la conifera fino all’altezza di 5 m (verbale del 10 febbraio 1998) non è di manifestamente alcun rilievo ai fini dell’esecuzione civile. Ne discende che l'appello, provvisto di buon diritto, deve essere accolto e l’opposizione dell’appellante al precetto esecutivo mantenuta.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza tanto in prima quanto in seconda sede (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e il decreto impugnato è così riformato:
L’opposizione da __________ __________ al precetto esecutivo civile fattogli notificare il 22 dicembre 1997 da __________ __________ __________ è confermata.
La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese sono poste a carico di __________ __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
già anticipati dall’appellante, sono posti a carico di __________ __________ __________, che rifonderà all’appellante fr. 300.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________ -Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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