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Numero d'incarto:
11.1998.64
Data decisione, Autorità:
14.12.1999, ICCA
Incarto n.
11.1998.00064
Lugano
14 dicembre
1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (misure
provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6, promossa con istanza del 2 marzo 1998 da
__________ __________, nata
__________, __________ __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ ,
__________ ()
(patrocinato dall'avv. dott. __________ __________,
__________);
premesso
che il 9 aprile 1998 __________ __________ ha presentato appello contro un
decreto cautelare del 27 marzo 1998 con cui il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha autorizzato __________ __________– tra l'altro – a vendere in
nome proprio e per conto di lui la particella n. __________ RFD di __________
__________, destinando il ricavato al pagamento di interessi e ammortamenti
arretrati;
accertato
che nelle sue osservazioni dell'8 maggio 1998 __________ __________ ha concluso
per il rigetto dell’appello;
preso atto
che l’appellante ha comunicato il 9 dicembre 1999 di ritirare il gravame;
ricordato
che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta,
di regola, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo
di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
ritenuto
in ogni modo che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta (art.
21 LTG);
accertato
inoltre che nella fattispecie si giustifica di compensare le ripetibili, così
come hanno pattuito i coniugi nella convenzione sugli effetti accessori del
divorzio;
richiamato
l’art. 352 CPC,
decreta: 1. La
causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
dott. __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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