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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.62
Data decisione, Autorità: 29.12.1999, ICCA
Incarto n.: 11.1998.00062
Lugano 29 dicembre 1999/ld
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 18 settembre 1995 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________ (I) (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 2 aprile 1998 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 12 marzo 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1940) e __________ __________ (1941), entrambi di nazionalità italiana, si sono sposati a __________ __________ __________ (__________) il ____________________ 1963. Dall'unione sono nati i figli __________ (____________________1964) e __________ (____________________1966). Il marito ha lavorato in Svizzera come giardiniere. La moglie, che risiedeva con i figli a __________ __________ , non ha svolto attività lucrativa durante la vita in comune. I coniugi si sono separati nel mese di gennaio del 1978, quando la moglie si è trasferita con i figli ad __________ ().
B. Il 30 gennaio 1978 __________ __________ ha chiesto al Tribunale di Benevento di pronunciare la separazione giudiziale. Con sentenza del 17 marzo 1981 il tribunale ha accolto la domanda, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre) e ha obbligato __________ __________ a versare un contributo alimentare per moglie e figli di complessive Lit. 150 000 mensili. Con atto di citazione del 13 ottobre 1986 il marito ha poi postulato davanti al medesimo tribunale la divisione dei beni immobili, che è stata sancita con giudizio del 15 ottobre 1991. __________ __________ è stato riconosciuto invalido al 70% e dal 1° settembre 1992 è al beneficio di una rendita intera d'invalidità, mentre la moglie riceve la relativa rendita completiva. Il 10 novembre 1994 il marito, domiciliato in Svizzera, ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 27 gennaio 1995.
C. __________ __________ ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il 18 settembre 1995. Nella sua risposta del 16 novembre 1995 __________ __________ ha aderito alla domanda di divorzio, chiedendo però che gli oneri processuali fossero posti a carico del marito. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Ad istanza dell’attore, il Pretore ha sospeso il 3 maggio 1996 la causa, che è poi stata riattivata il 10 luglio 1996. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 24 settembre 1996.
D. Con domanda processuale del 14 novembre 1996 __________ __________ ha modificato le sue richieste, postulando la reiezione della domanda di divorzio. Alla discussione del 12 dicembre 1996 __________ __________ si è opposto alla domanda di mutazione formulata dalla moglie. Su richiesta delle parti, il giudice ha nuovamente sospeso la causa fino al 20 gennaio 1997. Con decreto del 7 febbraio 1997 egli ha poi dichiarato inammissibile l'opposizione al divorzio e ha assegnato alla moglie un termine per formulare eventuali domande sulle conseguenze accessorie. In un memoriale del 27 febbraio 1997 __________ __________ ha chiesto così che il marito fosse tenuto a versarle l'importo di fr. 22 950.– oltre interessi per contributi alimentari arretrati stabiliti nella sentenza di separazione, come pure un contributo alimentare di fr. 400.– mensili. Nelle sue osservazioni del 25 marzo 1997 __________ __________ si è opposto alle richieste della moglie.
E. Esperita l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 15 gennaio 1998 __________ __________ ha postulato lo scioglimento del matrimonio per divorzio e il versamento di un contributo alimentare di fr. 400.– mensili, rinunciando alla pretesa di fr. 22 950.– per contributi arretrati. In via subordinata essa ha chiesto che la definizione del contributo alimentare fosse rinviata a procedura separata. Nel suo memoriale conclusivo di stessa data __________ __________ ha mantenuto le sue domande di giudizio, che ha confermato al dibattimento finale del 20 gennaio 1998. A tale dibattimento la moglie ha rinunciato a comparire.
F. Statuendo il 12 marzo 1998, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 400.– mensili. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 2 aprile 1998 nel quale chiede di essere liberato da contributi alimentari per l'ex moglie. Nelle sue osservazioni del 29 aprile 1998 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha riconosciuto alla moglie un contributo mensile di fr. 400.– per compensare la perdita, in seguito al divorzio, della rendita completiva d'invalidità di cui essa beneficiava dal 1° settembre 1992. L'appellante contesta di dover versare alcunché all'ex moglie, argomentando che il criterio decisivo per la concessione di un contributo alimentare – secondo il diritto italiano applicabile – consiste nella mancanza di mezzi finanziari adeguati o nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Non è dunque sufficiente allegare una riduzione delle entrate: occorre che il richiedente dimostri di non essere in grado di compensare la perdita subìta mediante il proprio reddito o la propria sostanza.
a) La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, in seguito alla modifica della predetta disposizione avvenuta nel 1987 (art. 10 della legge n. 74 del 6 marzo 1987), l'assegno di divorzio ha assunto un carattere esclusivamente assistenziale (Corte di cassazione civile, sentenza n. 7199 del 5 agosto 1997). Presupposto indispensabile per la concessione dell'assegno appare dunque l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente (Pantaleoni in: Separazione, divorzio, annullamento del matrimonio, Torino 1999, pag. 321 in mezzo). La mancanza di tale requisito – il quale dev'essere accertato in via preliminare – impedisce al giudice ogni esame inerente agli altri criteri normativi, che sono destinati esclusivamente alla quantificazione del contributo (Corte di cassazione civile, sentenze n. __________del 29 marzo 1994, n. __________del 12 marzo 1992, n. __________del 29 dicembre 1990). Ne discende che l'assegno di divorzio dev'essere negato ove sia richiesto solo sulla base di premesse diverse dall'inadeguatezza dei mezzi (Corte di cassazione civile, sentenza n. __________del 27 novembre 1992; Pantaleoni, op. cit., pag. 321 in fondo).
b) La nozione di adeguatezza dei mezzi dev'essere invero interpretata nell'ampio senso di garantire il coniuge più debole contro il deterioramento delle condizioni economiche godute durante il matrimonio (Corte di cassazione civile, sentenza n. __________del 20 dicembre 1995), e ha fra l'altro la funzione di ristabilire un certo equilibrio tra le rispettive posizioni economiche dei coniugi (Corte di cassazione civile, sentenza n. __________del 1° dicembre 1993). L'attribuzione dell'assegno divorzile non risponde invece ad alcun interesse pubblico e non rientra pertanto nel novero dei poteri d'ufficio del giudice (Corte di cassazione civile, sentenza n. __________del 26 giugno 1991). L'accoglimento della domanda presuppone dunque la prova da parte del richiedente della mancanza di mezzi economici da un lato, e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dall'altro (Corte di cassazione civile, sentenza del 5 agosto 1997, citata). Per valutare l'adeguatezza dei mezzi occorre tener conto non soltanto dei redditi lavorativi, ma anche dei cespiti patrimoniali e delle altre utilità di cui il coniuge richiedente può disporre (Corte di cassazione civile, sentenza n. __________del 29 ottobre 1996).
Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che la convenuta subirà un deterioramento apprezzabile della propria posizione economica in seguito al divorzio, a causa della perdita della rendita completiva d'invalidità concessale dal 1° settembre 1992 (decisione 8 febbraio 1995 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità per gli assicurati residenti all'estero, doc. I nel fascicolo VII dell'incarto). Dal fascicolo processuale non emerge tuttavia alcun dato concreto sulla situazione finanziaria della moglie, in particolare per quanto riguarda il provento della sua attività di rammendatrice, il reddito della sua sostanza immobiliare e altre eventuali entrate. La convenuta si è limitata ad affermare che "come rammendatrice, ha un salario di circa fr. 1300.– mensili. Ha 56 anni; ha pertanto superato il limite di età per il pensionamento che, in Italia, per le donne è di 55 anni. Dovrà cessare il suo lavoro il prossimo novembre, con una pensione che probabilmente non raggiungerà fr. 500.– al mese" (memoriale del 27 febbraio 1997, punto 4 pag. 2 in basso), senza tuttavia fornire il benché minimo elemento a comprova delle proprie allegazioni. Invano si cercherebbe inoltre negli atti di causa qualsiasi riferimento in merito al fabbisogno minimo di lei.
Di fronte alla più totale carenza di prove non si può dunque escludere che la perdita della rendita mensile di fr. 475.– possa essere compensata da altre entrate o da una corrispondente diminuzione del fabbisogno della moglie, fors'anche poco probabili vista l'età e la formazione professionale di quest'ultima, ma non perciò inverosimili. Basti rilevare che al suo interrogatorio formale del 25 novembre 1997 la convenuta ha ammesso che "a __________ avevo una casa che ho venduto dando il ricavato a __________ __________, mio figlio. Mi sembra che il ricavato della vendita sia stato di lit. 160 milioni” (verbale del 25 novembre 1997, risposta 1 pag. 2 in alto). Non avendo fatto fronte all'onere probatorio che le incombeva secondo la predetta giurisprudenza della Corte di cassazione civile italiana (sentenze del 26 giugno 1991 e del 5 agosto 1997 citate), la convenuta non può dunque pretendere dal marito alcun assegno che sopperisca alla cessazione della rendita completiva d'invalidità. Nelle circostanze descritte l'appello si dimostra fondato e la sentenza del Pretore dev'essere riformata di conseguenza. Ciò rende superfluo esaminare le altre argomentazioni addotte dall’appellante in relazione ai suoi redditi.
Gli oneri processuali sono posti a carico della moglie (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, la moglie risultando soccombente sia sul principio del divorzio sia sulle conseguenze accessorie del medesimo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
A __________ __________ non è dovuto alcun contributo alimentare.
La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono poste a carico della moglie, con obbligo di rifondere al marito fr. 2000.– per ripetibili.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili d'appello.
III. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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