AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.61
Data decisione, Autorità: 25.08.1998, ICCA
Incarto n.: 11.98.00061
Lugano 25 agosto 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di modifica di contributo di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 4 agosto 1997 da
(1993), __________ (rappresentato dalla madre __________ __________, __________, e patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 31 marzo 1998 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 23 marzo 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1964) e __________ __________ (1952) hanno avuto una relazione dalla quale è nato il ____________________ 1993 il figlio __________. __________ __________, coniugato e padre di __________ (1976) e __________ (1984), ha riconosciuto il bambino il 22 ottobre 1993 e ha sottoscritto il 14 gennaio 1994 un contratto di mantenimento in virtù del quale si impegnava a versare per il figlio un contributo alimentare di fr. 400.– mensili fino al sesto anno di età, di fr. 450.– dal settimo al dodicesimo anno, di fr. 550.– dal tredicesimo al sedicesimo anno e di fr. 650.– dal diciassettesimo anno alla maggiore età. Il contratto è stato ratificato dalla Delegazione tutoria e un ricorso interposto dalla madre contro tale risoluzione è stato respinto il 20 dicembre 1994 dalla Divisione degli interni. __________ i, rappresentato dalla madre, ha promosso il 23 marzo 1995 un’azione di mantenimento davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (inc. ..), respinta dal Pretore con sentenza del 30 ottobre 1995.
B. __________ __________, rappresentato dalla madre, ha convenuto il padre con istanza del 4 agosto 1997 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo l’adeguamento dei contributi alimentari, da aumentare a fr. 450.– mensili fino al 6° anno, a fr. 700.– dal 7° al 12°, a fr. 755.– dal 13° al 16° e a fr. 1’000.– dal 16° al 20° anno di età già in via cautelare. Alla discussione del 4 settembre 1997 l’istante ha ribadito la domanda cautelare e quella di merito, alle quali si è opposto il convenuto. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto delle comparse scritte. Nel suo allegato dell’11 dicembre 1997 __________ __________ ha ribadito le proprie domande, mentre __________ __________ ha riaffermato nel suo memoriale del 24 novembre 1997 la sua opposizione all’istanza.
C. Statuendo il 23 marzo 1998, il Pretore ha accertato che la situazione economica del padre era cambiata dopo la firma del contratto di mantenimento, da un lato per il fatto che il figlio maggiore aveva raggiunto l’indipendenza economica e dall’altro per la contrazione del reddito, ma anche delle spese. Ha quindi fatto obbligo al convenuto di corrispondere un contributo alimentare per il figlio di fr. 450.– mensili dal 4° al 6° anno di età, di fr. 700.– dal 7° al 12° anno, di fr. 755.– dal 12° al 16° anno e di fr. 1’000.– dal 17° al 20° anno di età, oltre agli assegni familiari. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all’istante un’indennità di fr. 2’500.– per ripetibili.
D. Insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 31 marzo 1998, __________ __________ chiede che in riforma della sentenza impugnata l’istanza di modifica sia respinta. Nelle sue osservazioni del 23 aprile 1998 __________ __________ propone di respingere l’appello e chiede di essere ammesso al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria. __________ __________ si oppone alla concessione dell’assistenza giudiziaria, in via subordinata la ammette nella misura della dispensa dal pagamento di tasse e spese giudiziarie.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto che la situazione economica complessiva del convenuto era migliorata rispetto a quella risultante dalla sentenza del 30 ottobre 1995 (inc. ..__________), nonostante il suo stipendio fosse diminuito notevolmente in seguito all’avve-nuta indipendenza economica del figlio maggiore __________ e alla diminuzione degli oneri ipotecari rispetto al 1994 e al 1995. Egli ha accertato un reddito complessivo della famiglia del convenuto di fr. 7’517.– mensili, di cui fr. 6’017.– conseguiti dal marito e fr. 1’500.– dalla moglie, valutando il relativo fabbisogno minimo in fr. 6’523.– complessivi (inclusi fr. 1’040.– per il fabbisogno in denaro del figlio minore __________). Su queste basi ha ritenuto che l’eccedenza di cui dispone il convenuto consente a quest’ ultimo di sopportare l’adeguamento dei contributi alimentari nella misura chiesta dall’istante.
L’appellante contesta che la sua situazione finanziaria sia migliorata rispetto al 1994 e riafferma che nella fattispecie le circostanze non sono mutate in modo rilevante, di modo che non si giustificherebbe un adeguamento del contributo alimentare pattuito a suo tempo.
Per l’art. 286 cpv. 2 CC il giudice modifica il contributo alimentare, su istanza del figlio o di un genitore, se le circostanze determinanti per la commisurazione della prestazione siano notevolmente mutate (Hegnauer in: Berner Kommentar, n. 68 ad art. 286 CC). Nella determinazione dei contributi alimentari per i figli (così come di ogni altra questione loro inerente: affidamento, diritto di visita ecc.) vige la massima ufficiale illimitata: il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii; 118 II 93; Rep. 1984 307).
L’appellante ribadisce che la sua situazione economica è peggiorata, nonostante l’indipendenza economica del figlio maggiore __________, perché il suo stipendio si è ridotto dal 1997 di almeno fr. 600.– mensili, per giungere a fr. 6’017.– mensili, importo che comprende, contrariamente a quanto esposto dal Pretore, anche la tredicesima mensilità. La censura cade nel vuoto. Il primo giudice ha infatti preso in considerazione un reddito mensile medio di fr. 6’017.–, specificando, anche se in modo poco chiaro, che esso comprende sia la tredicesima sia le prestazioni accessorie (indennità per votazioni, picchetti ecc.). Dagli atti (doc. 1 e 25) risulta che al reddito mensile netto di fr. 5’410.95 conseguito dall’appellante nel 1997 deve essere aggiunta infatti la quota di tredicesima mensilità, pacificamente percepita, come ammette lo stesso appellante nel gravame (pag. 9) e le relative indennità, per un totale, appunto, di fr. 6’017.– mensili.
Il convenuto contesta il suo fabbisogno minimo calcolato dal Pretore, sostenendo che esso dovrebbe ancora comprendere fr. 417.– mensili per il contributo versato all’istante, fr. 458.– per il terzo pilastro della moglie e fr. 69.– per il premio mensile dell’as-sicurazione incendio della casa. Le censure sono fondate solo in parte. L’obbligo alimentare di un coniuge nei confronti del figlio nato da una sua relazione extraconiugale, contrariamente a quanto sembrano ritenere le parti, non rientra nel fabbisogno della famiglia, ma deve essere sopportato – per principio – dal solo genitore con la propria quota di eccedenza rispetto al fabbisogno familiare (I CCA, sentenza del 15 novembre 1994 nella causa M. c. M.; Bräm in: Zürcher Kommentar, n. 143 ad art. 159 CC; Hausheer/Brunner, Handbuch des Unterhalts-rechts, Berna 1997, n. 3.24 pag. 127; Hegnauer, op. cit., n. 55 ad art. 278 CC). Il contributo alimentare dovuto all’istante non va quindi inserito in quello dell’intera famiglia del convenuto. Per quel che concerne la quota di risparmio (terzo pilastro) della moglie, la richiesta sfugge a ogni esame, essendo stata presentata per la prima volta in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Si tratta del resto di un’uscita non comprovata che nemmeno figura nella lista dettagliata prodotta agli atti (doc. 1). Merita invece accoglimento la censura relativa all’assicurazione per l’incendio della casa di proprietà dell’appellante. Il premio di fr. 69.– mensili per l’assicurazione incendio figurava già nella distinta delle spese domestiche sottoposta al Pretore (doc. 1, 2 e 5) e si riferisce a un’assicurazione che è notoriamente obbligatoria per i proprietari di immobili gravati da ipoteche. Non vi è quindi motivo per escluderla dal fabbisogno familiare, che aumenta dunque a fr. 6’592.– mensili.
L’appellante sottolinea ancora che la situazione della madre dell’istante è rimasta immutata e che essa potrebbe estendere l’occupazione lucrativa per coprire maggiormente i bisogni del figlio. L’argomentazione, non priva di inutili polemiche sul passato, è irrilevante appunto perché la situazione dell’altro genitore è rimasta sostanzialmente invariata e in discussione è solo quella del convenuto. Decisivo, nella fattispecie, è sapere se le modificazioni intervenute nella situazione del convenuto giustifichino un aumento del contributo alimentare dovuto all’istante.
Deducendo dal reddito complessivo della famiglia di fr. 7’517.– mensili (reddito del marito fr. 6’017.–, reddito della moglie fr. 1’500.–) il fabbisogno globale di fr. 6’592.– mensili si ottiene una differenza di fr. 925.–. All’appellante spetta la metà di tale importo, vale a dire fr. 462.50. Egli aveva quindi, nel 1997, la possibilità di versare all’istante il contributo di fr. 450.– deciso dal Pretore dall’agosto 1997, facendo beneficiare il figlio di un aumento del 12.5% rispetto al contributo originariamente fissato. Se non che, la situazione finanziaria dell’interessato, come riconosce lo stesso Pretore, si è ulteriormente deteriorata nel 1998, visto che il suo datore di lavoro, seguendo l’esempio di altri enti pubblici, ha deciso di ridurre del 2.5% gli stipendi superiori a fr. 40’000.– dal 1° gennaio 1998 (deposizione __________, verbale dell’11 novembre 1997) e di ridimensionare le varie indennità (soppressione delle indennità di picchetto e recupero delle ore straordinarie con tempo libero invece che in contanti). Sommando tutti questi fattori si può prudentemente stimare in circa fr. 5’925.– mensili (riduzione media dell’1.5%) il reddito complessivo dell’appellante a partire dal gennaio 1998. Non essendo prevedibili paralleli cambiamenti nella struttura dei bisogni domestici, la quota di eccedenza di cui il convenuto può disporre nel 1998 si riduce a fr. 416.50 mensili, appena sufficienti per far fronte al contributo alimentare stabilito nel noto contratto di mantenimento fino al sesto anno di età. L’altra metà dell’ecce-denza familiare spetta alla moglie del convenuto e non all’istan-te, contrariamente a quanto quest’ultimo sostiene nelle osservazioni all’appello, poiché al suo mantenimento devono sopperire in primo luogo i genitori (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4a edizione, n. 20.12).
Per concludere, quindi, nel 1997 si è verificato un miglioramento nella situazione finanziaria globale del convenuto, anche considerando la notevole riduzione del suo reddito dal 1° gennaio 1997 (in particolare per l’aumento delle quote di cassa pensione, doc. 1), l’avvenuta indipendenza economica del figlio maggiore e la riduzione degli interessi ipotecari (doc. 17). Il miglioramento non è però stato duraturo, visto che già dal gennaio 1998 si è verificata un’ulteriore diminuzione di stipendio. Mancano quindi, in concreto, i requisiti per aumentare il contributo alimentare (Hegnauer, Berner Kommentar, op. cit., n. 83 ad art. 286, pag. 388 a metà). L’appello deve di conseguenza essere accolto e la sentenza impugnata riformata.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’ istante con le osservazioni non può essere accolta, nonostante l’indigenza, mancando il requisito cumulativo della probabilità di buon esito, quanto meno parziale (art. 157 CPC), anche a un esame poco rigoroso. Per ragioni di equità, nondimeno, si può prescindere dal prelievo di tasse e spese in questa sede, l’appellato essendo totalmente sprovvisto di mezzi. L’indennità per ripetibili dovuta all’appellante, per contro, va commisurata a quanto sarebbe bastato per esporre senza vane polemiche le critiche alla sentenza pretorile. L’esito dell’attuale giudizio implica anche la riforma del dispositivo sulle spese di prima sede, che vanno addebitate all’istante, con obbligo di rifondere al convenuto un’indennità di fr. 2’500.– per ripetibili. Pur trattandosi di una causa soggetta alla massima ufficiale, non si ravvisano agli atti elementi che possano contemperare il principio della soccombenza enunciato all’art. 148 cpv. 1 CPC. L’istante era infatti a conoscenza dell’importante riduzione di stipendio del padre già prima di promuovere la causa, avendo ricevuto il 10 giugno 1997 la dichiarazione del Municipio di __________ sullo stipendio conseguito nel 1996 e nel 1997 (doc. F).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono poste a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto fr. 2’500.– per ripetibili.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
Non si prelevano tasse né spese. __________ __________ rifonderà a __________ __________ un’indennità di fr. 800.– per ripetibili di appello.
Intimazione a:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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