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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.58
Data decisione, Autorità: 08.04.1998, ICCA
Incarto n.: 11.98.00058
Lugano 8 aprile 1998/lg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..____ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 23 ottobre 1997 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto cautelare del 17 marzo 1998 emanato dal Pretore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 26 marzo 1998 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 17 marzo 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 10 aprile 1997, passata in giudicato, il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1971) e __________ nata __________ (1971), ha affidato la __________ __________ (______________________________1995) alla madre e ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie sottoscritta dalla parti il 27 dicembre 1996, rispettivamente il 13 gennaio 1997;
che in tale convenzione __________ __________ si impegnava a versare per la figlia un contributo alimentare mensile, già comprensivo degli assegni familiari, di fr. 850.– fino al sesto anno di età, di fr. 950.– fino al dodicesimo, di fr. 1’050.– fino al quindicesimo e di fr. 1’100.– fino alla maggiore età, come pure a corrispondere all’ex moglie fr. 750.– fino al 31 dicembre 2002 e fr. 400.– fino al 31 dicembre 2004;
che il 23 ottobre 1997 __________ __________ si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, chiedendo che la sentenza di divorzio fosse modificata, già in via cautelare, nel senso di sopprimere il contributo alimentare per l’ex moglie e di ridurre quello per la figlia a fr. 650.– mensili, compresi gli assegni familiari;
che il 23 ottobre 1997, con istanza separata, l’attore ha postulato il beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che all’udienza del 10 novembre 1997, indetta per la discussione della domanda cautelare, l’attore ha confermato l’istanza, alla quale si è opposta la convenuta;
che il 10 novembre 1997 la convenuta ha instato per essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che, conclusa l’istruttoria cautelare, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, ribadendo le rispettive domande nei memoriali conclusivi del 10 e del 13 marzo 1998;
che, statuendo il 17 marzo 1998, il Pretore ha respinto sia l’istanza cautelare sia l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria dell’attore, ha posto la convenuta al beneficio del gratuito patrocinio e ha caricato la tassa di giustizia di fr. 100.– con le spese all’attore, con obbligo di rifondere alla convenuta fr. 500.– per ripetibili;
che contro il citato decreto __________ __________ è insorto con un appello del 28 marzo 1998 nel quale chiede, previa concessione dell’assistenza giudiziaria in appello, che il decreto impugnato sia riformato nel senso di ammetterlo al beneficio dell’assistenza giudiziaria tanto per la procedura provvisionale quanto per il merito;
che il gravame non è stato intimato alla controparte;
e considerato
in diritto: che il Pretore, pur riconoscendo la situazione di indigenza dell’attore, ha negato a quest’ultimo l’assistenza giudiziaria ritenendo l’azione di modifica della sentenza di divorzio sprovvista di probabilità di esito favorevole sia nella procedura provvisionale sia nel merito;
che a detta dell’appellante il primo giudice non avrebbe dovuto anticipare il giudizio di merito e considerare la causa priva di buon diritto già allo stadio della petizione, anche perché nelle cause di stato la probabilità di successo non viene valutata in modo rigoroso;
che la probabilità di esito favorevole va apprezzata tenendo conto delle circostanze esistenti al momento in cui è introdotta la domanda di assistenza giudiziaria (Rep. 1985 141), ossia, nel caso concreto, al momento in cui è stata inoltrata la petizione del 23 ottobre 1997;
che una causa non presenta probabilità di successo quando le possibilità di vittoria sono notevolmente inferiori a quelle di soccombenza, così da non potere essere giudicate serie (DTF 121 II 209 consid. 2a e rinvii);
che l’attore ha promosso azione di modifica della sentenza di divorzio nove mesi dopo la firma della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, sostenendo che gli impegni assunti non gli consentivano di conservare il fabbisogno minimo, garantito al debitore alimentare dalla più recente giurisprudenza del Tribunale federale, pubblicata dopo la sottoscrizione della nota convenzione;
che tale sentenza (DTF 123 III 1), contrariamente a quanto ritiene l’appellante, costituisce solo una precisazione della giurisprudenza, il cui cambiamento era intervenuto già nel 1995 (DTF 121 I 97, 121 III 301) ed era stato oggetto di ampia discussione in dottrina (AJP 1995 pag. 939-940, J.-F. Perrin, La détermination des contributions alimentaires dans les situations de surendettement, Famille et droit, in: Mélanges Bernard Schnyder, Berna 1995, pag. 529 segg.);
che ad ogni modo nella petizione l’attore non ha addotto un qualsiasi cambiamento della situazione sua o dell’ex moglie, né ha reso verosimile il benché minimo cambiamento delle circostanze concrete sue o della controparte, limitandosi a sostenere di essere in trattative per la futura stipulazione di un contratto di locazione con un presumibile onere di fr. 900.– mensili;
che l’attore non è stato in grado di rendere verosimile una modificazione del suo fabbisogno o del suo reddito rispetto all’epoca della convenzione neppure successivamente alla petizione, con l’istruttoria provvisionale, tanto che ha ammesso di vivere ancora presso i genitori e di non avere giustificativi sui costi dell’alloggio (conclusioni 10 marzo 1998, pag. 4);
che in tali condizioni, come ha rilevato il Pretore, l’attore doveva presumersi in grado di versare i contributi alimentari pattuiti a suo tempo senza intaccare il proprio fabbisogno e che di conseguenza non erano manifestamente dati i presupposti per una modifica già in via provvisionale dei contributi alimentari (DTF 118 II 228);
che in siffatte circostanze la causa appariva, già al momento della petizione, palesemente sprovvista di probabilità di esito favorevole sia nella procedura provvisionale sia nel merito, anche con un esame poco rigoroso di tale requisito (Rep. 1994 385);
che l’appello, non privo di temerarietà, deve pertanto essere respinto, così come deve essere respinta la domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede, data la totale mancanza di buon diritto;
che, accertata l’indole manifestamente frustranea del ricorso, il patrocinatore dell’appellante deve essere avvertito che, reiterandosi casi del genere, egli si esporrà al rischio di sanzioni disciplinari;
che gli oneri processuali sono a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato intimato;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
L’istanza di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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