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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.41
Data decisione, Autorità: 14.07.1998, ICCA
Incarto n.: 11.98.00041
Lugano 14 luglio 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (annullamento di decisione assembleare: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza dell'11 febbraio 1998 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
Comunione dei comproprietari del CONDOMINIO __________ __________, particella n. __________RFD, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 2 marzo 1998 pre-sentata dalla Comunione dei comproprietari del “__________ __________ __________ ”, particella n. __________RFD di __________., contro il decreto emesso il 18 febbraio 1998 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 5;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ possiede le proprietà per piani n. e ________, pari a 60.03/1000 e 12.90/1000 della particella n. __________ RFD di __________ (“__________________”). Nel 1995 e – in parte – anche nel 1996, l’amministrazione del Condominio è stata curata dall’Am-ministrazione __________ __________ __________, per poi essere affidata, nella seconda metà del 1996, alla dott. iur. __________ __________. All’assem-blea generale ordinaria del 10 luglio 1997 la maggioranza dei comproprietari del Condominio ha deciso di non rinnovare il mandato di amministrazione alla dott. __________ e di nominare, in sua sostituzione, la precedente amministrazione (delibera n. 5.2).
B. Con petizione del 7 agosto 1997 __________ __________ ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano la Comunione dei comproprietari del “__________ __________ __________ ”, postulando l’annullamento della predetta decisione. Pedissequamente alla petizione egli ha chiesto l’adozione di misure cautelari. La causa è stata trattata dalla sezione 5 (inc. __________ .). Il 6 febbraio 1998 l’assemblea generale dei condomini ha affidato l’incarico di amministratore del Condominio anche per il 1998 alla Amministrazione __________ __________ __________ (delibera n. 5).
C. All’udienza indetta per la discussione della cautelare 7 agosto 1997, svoltasi l’11 febbraio 1998, l’istante ha mantenuto le sue domande, cui si è opposta la convenuta, sia in ordine – eccependo l’incompetenza della sezione 5 – sia nel merito. __________ __________ ha inoltre presentato seduta stante un’istanza di provvedimenti cautelari contro la delibera assembleare n. 5 adottata il 6 febbraio 1998 (____________________.__________) postulando la concessione dell’effetto sospensivo alla delibera contestata fino al passaggio in giudicato della decisione di merito, la nomina della dott. __________ __________ ad amministratore del Condominio pendente causa o – in subordine – di un terzo, l’assegnazione di un termine fino al 9 marzo successivo per presentare l’azione di merito e, infine, la congiunzione della procedura con quella parallela, promossa il 7 agosto 1997. La convenuta si è opposta anche a questa istanza, sia in ordine sia nel merito.
D. Il __________ assessore ha respinto seduta stante l’eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta (inc. ..__________), ha ordinato la congiunzione – ai fini dell’istruttoria – dei due procedimenti cautelari e ha assegnato all’istante un termine scadente il 9 marzo 1998 per promuovere l’azione di merito nella causa n. __________ .. Statuendo il 18 febbraio 1998, egli ha poi accolto l’istanza cautelare del 7 agosto 1997, ponendo a carico della convenuta oneri processuali e ripetibili.
E. La Comunione dei comproprietari del “__________ __________ __________ ” è insorta contro i decreti predetti con appelli del 20 febbraio e del 2 marzo 1998 nei quali postula l’accoglimento dell’eccezione di incompetenza e la reiezione dell’istanza cautelare del 7 agosto 1997.
F. Sempre il 18 febbraio 1998 il Segretario assessore, accogliendo l’istanza cautelare dell’11 febbraio 1998, ha conferito effetto sospensivo alla delibera assembleare del 6 febbraio 1998 (oggetto n. 5), ha nominato amministratrice del Condominio pendente causa la dott. __________ __________, ha assegnato un termine all’istante fino al 9 marzo 1998 per presentare la causa di merito, pena il decadimento del provvedimento adottato, e ha posto la tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 250.–, a carico della convenuta, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 700.– per ripetibili.
G. Contro il predetto decreto è insorta la Comunione dei comproprietari del “__________ __________ __________ ” con un appello del 2 marzo 1998 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, l’istanza sia respinta. Nelle osservazioni del 2 aprile 1998 l’appellato postula la reiezione del gravame e la conferma del giudizio impugnato.
H. La causa di merito è stata presentata tempestivamente, con petizione del 6 marzo 1998. Con ordinanza del 10 marzo successivo il Segretario assessore ha disposto la sospensione del processo fino a definizione degli appelli presentati dalla convenuta.
Considerando
in diritto: 1. Nel decreto impugnato il Segretario assessore, accogliendo l’istanza cautelare dell’11 febbraio 1998, ha concesso effetto sospensivo alla delibera n. 5 dell’assemblea straordinaria dei comproprietari svoltasi il 6 febbraio 1998 e ha confermato la dott. __________ __________ amministratrice del Condominio pendente causa. Egli ha motivato la decisione – per l’essenziale – con l’intenzione di assicurare continuità alla gestione del Condominio fino alla decisione di merito, per evitare un aumento dei costi di amministrazione e per il fatto che la dott. __________ era comunque già a conoscenza delle peculiarità del Condominio.
L’appellante sostiene anzitutto che il giudizio impugnato è stato emanato da un giudice incompetente (sezione 5), poiché in virtù del regolamento sull’organizzazione della Pretura di Lugano la causa sarebbe di competenza della sezione 1. Afferma inoltre che il decreto litigioso è infondato pure nel merito, mancando i presupposti per l’adozione di provvedimenti cautelari, sicché l’istanza andrebbe respinta.
La petizione del 6 marzo 1998 diretta contro la deliberazione assembleare del 6 febbraio 1998 non è ancora stata notificata alle parti, la procedura essendo stata sospesa il 10 marzo 1998. La decisione sull’assegnazione della causa, che consiste materialmente nell’apposizione di un timbro con il numero della sezione competente (inc. ..__________, consid. 5), non è di conseguenza ancora stata intimata e le parti potranno impugnarla, dandosi il caso, dopo la sua notificazione (art. 308 cpv. 1 CPC, cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 del regolamento sull’organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano, RL 3.1.1.3.1). La censura fondata sull’attribuzione della causa di merito alla sezione 5 o alla sezione 1 della Pretura di Lugano è quindi prematura in sede provvisionale.
Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, il decreto cautelare non sarebbe nullo nemmeno se fosse accertata già fin d’ora l’incompetenza della sezione 5 a statuire nella procedura di merito. La Pretura di Lugano costituisce infatti un unico tribunale, i cui giudici hanno – di principio – competenza su tutto il Distretto (messaggio del 24 ottobre 1984 in: Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1984, vol. 3, pag. 1383 e 1385). Per costante giurisprudenza, inoltre, il giudice adito può ordinare provvedimenti cautelari ancor prima ancora che sia accertata la sua competenza a pronunciarsi sul merito, salvo che l’incompetenza sia manifesta (Rep. 1979 127, Rep. 1958 244). Nella fattispecie non si può certo dire che l’incompetenza della sezione 5 a trattare la causa fosse manifesta, ove appena si consideri per chiarire la competenza nella parallela causa iniziata con petizione del 7 agosto 1997 si è reso necessario un esame approfondito (sentenza odierna negli inc. ..e ..). Ne deriva che il Segretario assessore, confrontato con una domanda cautelare urgente, doveva senz’altro occuparsene. Rimane da esaminare, in concreto, se il mantenimento in carica della precedente amministrazione durante la causa di merito meriti conferma.
Secondo l’art. 376 cpv. 1 CPC il giudice può ordinare, su istanza di parte, provvedimenti cautelari idonei quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole. L’emanazione di un provvedimento cautelare è subordinata a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell’azione di merito, l’istante essendo responsabile – per altro – dei danni causati da provvedimenti ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CC; DTF 112 II 32; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). L’esistenza dei tre requisiti cumulativi va esaminata d’ufficio (Rep. 1989 127 con riferimenti).
a) Nella fattispecie l’assemblea dei comproprietari ha confermato il 6 febbraio 1998 l’amministratrice designata nella precedente deliberazione, già oggetto di contestazione giudiziaria. L’attore ha postulato l’11 febbraio 1998 la sospensione cautelare della deliberazione n. 5 adottata il 6 febbraio 1998 dall’assemblea dei comproprietari durante la causa di contestazione da egli promossa, come pure la nomina pendente causa della dott. __________ __________, subordinatamente di un terzo, quale amministratore della comproprietà per piani. Il primo giudice, accertato che la contestazione di delibere assembleari non impedisce l’esecutività delle risoluzione impugnate, ha ravvisato i requisiti dell’urgenza e del notevole pregiudizio nella necessità di garantire continuità alla gestione della proprietà per piani e di evitare un eventuale cambio di amministrazione con conseguenti maggiori costi. L’appellante rileva, per contro, che l’attore non ha motivato la domanda cautelare e che in concreto non sono dati i requisiti dell’urgenza, del notevole pregiudizio e della probabilità di buon esito della causa.
b) Nell’istanza dell’11 febbraio 1998 l’attore si è limitato a ribadire quanto esposto nelle sue precedenti domande cautelari, adducendo il timore di notevoli pregiudizi – non meglio specificati – se non fosse stato concesso il provvedimento cautelare. All’udienza dell’11 febbraio 1998 egli non ha addotto altri elementi. Ora, anche se si potesse ammettere, a un sommario esame, che la causa presenta probabilità di esito favorevole, nel caso concreto non sono dati manifestamente né il requisito dell’urgenza né quello del notevole pregiudizio. L’incarico di amministrare la proprietà per piani è stato attribuito, con la risoluzione assembleare contestata, alla società che se ne occupava già prima dell’entrata in carica della dott. __________. La nuova amministratrice conosce quindi, al pari di quella proposta dall’attore, particolarità e necessità della comproprietà per piani. Un notevole pregiudizio non può essere intravisto nemmeno nell’eventuale differenza di onorari tra le due amministratrici, per altro proprio oggetto della causa di merito, differenze che potrebbero trovare origine nella diversità delle prestazioni, su cui spetta all’assemblea decidere. La proprietà per piani convenuta deve senz’altro avere un amministratore, data la sua complessità, ma l’assemblea ha provveduto alla sua designazione e – come a ragione ha rilevato il primo giudice – tale decisione, ancorché impugnata, è esecutiva. La causa di merito promossa il 7 agosto 1997 contro la precedente assemblea dei comproprietari, per quanto appare dalla petizione e dalle prove richieste nell’allegato (perizia contabile), durerà verosimilmente qualche tempo e non vi è quindi motivo in concreto di paventare un avvicendamento intempestivo di amministrazione. Mancando già d’acchito, a un esame sommario come quello che governa le procedure provvisionali, il requisito dell’urgenza e del notevole pregiudizio, l’appello deve essere accolto e il decreto impugnato riformato nel senso di respingere l’istanza cautelare, ciò che rende superfluo statuire sulla domanda di restituzione in intero per produrre nuovi documenti.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e il decreto cautelare è così riformato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 250.– sono poste a carico di __________ __________, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 700.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________;
– dott. iur. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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