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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.39
Data decisione, Autorità: 12.03.1998, ICCA
Incarto n.. 11.98.00039
Lugano 12 marzo 1998
Repubblica e Cantone del Ticino Prima Camera civile Tribunale d'appello
La presidente
Vista l’istanza di misure provvisionali presentata direttamente in appello da
__________, nata __________, __________ __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
nella procedura provvisionale intesa a ottenere l’autorizzazione di vendere l’abitazione coniugale promossa contro di lei con istanza 6 maggio 1997 da
__________, __________ __________, (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che fra i coniugi __________ e __________ __________ è pendente davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, una causa di divorzio;
che con istanza 6 maggio 1997 __________ __________ ha instato per ottenere l’autorizzazione di vendere l’abitazione familiare;
che con decreto cautelare 5 settembre 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato l’istante a vendere il fondo n. __________ RFD di __________ __________ al prezzo di fr. 500.–/m2 al signor __________ __________;
che contro tale giudizio __________ __________ è insorto con un appello 18 settembre 1997 con il quale ha chiesto di essere autorizzato a vendere sia il fondo n. __________ RFD di __________ __________ che il fondo n. __________, su cui sorge l’abitazione occupata da moglie e figlie;
che il gravame è ancora pendente presso questa Camera (inc. n. ..__________);
che con istanza 2 marzo 1998 __________ __________ chiede a questa Camera di essere autorizzata, già in via supercautelare, a procedere lei stessa alla vendita del fondo n. __________ RFD __________ __________ in nome e per conto del marito e postula altresì il blocco del ricavato della vendita, da devolversi al pagamento degli interessi arretrati e all’ammortamento straordinario di un mutuo gravante l’immobile;
che contrariamente a quanto sembra ritenere l’istante, la sua istanza non trae il suo fondamento processuale dalla domanda cautelare già decisa dal primo giudice, poiché essa si fonda sulla nuova situazione verificatasi dopo la disdetta del mutuo ipotecario, notificata il 15 ottobre 1997 dalla Banca creditrice;
che quindi l’istanza provvisionale del 2 marzo 1998 chiede – in realtà – una modifica dell’assetto cautelare sulla base di fatti nuovi rispetto al giudizio cautelare pendente in appello;
che questa Camera non può giudicare sulla base di fatti nuovi non sottoposti al giudizio del Pretore (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Rep. 1979 269), di modo che l’istanza deve essere esaminata, in primo luogo, dal Pretore (art. 377 cpv. 1 CPC);
ordina: 1. L’istanza è trasmessa al Pretore del distretto di Lugano, sezione 6, per sua competenza.
La presidente
(Epiney-Colombo)
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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