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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1998.38
Data decisione, Autorità:
08.04.1998, ICCA
Incarto n. :
11.98.00038
Lugano
8 aprile 1998/lg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (misure cautelari in causa successoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
promossa con istanza 30 dicembre 1997 da
__________ __________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
visto l’appello del
26 febbraio 1998 presentato da __________ __________ __________ __________
contro il decreto cautelare emanato il 12 febbraio 1998 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4;
richiamata la
diffida del 3 marzo 1998 con cui la presidente di questa Camera ha assegnato
all’appellante un termine fino al 23 marzo 1998 per versare sul conto corrente
postale --__________ del Tribunale di appello un deposito
di fr. 2000.– a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, con la
comminatoria che, decorso infruttoso il termine, il ricorso sarebbe stato
dichiarato deserto a norma dell’art. 312 CPC;
ricordato che ove
l’appellante faccia capo al sistema degli ordini postali collettivi (SOC) il
termine per versare un anticipo si considera rispettato se la data di scadenza
indicata sul supporto dati corrisponde, al più tardi, all’ultimo giorno del
termine assegnato per l’anticipo spese e se il supporto stesso è stato
consegnato entro tale termine a un ufficio postale svizzero (DTF 118 Ia 11 consid.
2 a e b);
accertato che nella
fattispecie, come risulta dall’inchiesta svolta dal Servizio delle ricerche
postali, il supporto magnetico dei dati indicava come data di scadenza il 26
marzo 1998, il giorno in cui è stato effettivamente versato l’anticipo, motivo
per cui il termine non è stato rispettato;
decreta : 1. L’appello è stralciato dai
ruoli per mancato versamento dell’anticipo.
- Gli oneri processuali
consistenti in :
a) tassa di
giustizia fr. 80.–
b) spese fr.
20.–
fr.
100.–
sono
posti a carico dell’appellante.
- Intimazione a :
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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