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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.37
Data decisione, Autorità: 08.04.1998, ICCA
Incarto n.: 11.98.00037
Lugano 8 aprile 1998/lg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 22 gennaio 1998 da
__________ __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
Comune di __________, __________ (rappresentato dal __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 20 febbraio 1998 presentato da __________ __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 16 febbraio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
Ritenuto
in fatto: che il Comune di __________, proprietario dell’aeroporto __________ ______________________________, ha concluso il 25 marzo 1996 con la __________ __________ __________ __________ un accordo di collaborazione secondo il quale, fra l’altro, quest’ultima avrebbe messo a disposizione gratuitamente un autobus per il trasporto di passeggeri (allegato 4 dell’accor-do);
che le parti hanno convenuto di applicare a tale accordo, concluso per tempo indeterminato con facoltà di disdetta mediante preavviso di tre mesi, le norme del Codice delle obbligazioni per quanto non previsto dal testo;
che il 16 settembre 1996 il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie ha rilasciato alla __________ __________ __________ una concessione per l’esercizio __________ __________ ______________________________;
che nel corso del 1997 __________ __________ __________ __________ ha delegato alla __________ __________ il trasporto passeggeri dell’aviazione generale, tra-sferendo alla stessa la proprietà del veicolo targato __________ ____________________, formalizzando tale incarico il 25 agosto 1997;
che dopo l’inizio dell’attività svolta dalla __________ __________ sono insorte divergenze tra il Comune di __________ e __________ __________ __________ __________ sull’interpretazione dell’accordo concluso il 25 marzo 1996, il Comune ritenendo che __________ __________ __________ __________ si fosse impegnata a utilizzare solo mezzi di trasporto di sua proprietà e ad assicurare il servizio soltanto per i voli della società __________ __________;
che il 22 dicembre 1997 __________ __________ __________ __________ ha instato davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per un esperimento di conciliazione;
che il 21 gennaio 1998 la direzione dell’Aeroporto di ______________________________ ha fatto sequestrare, per il tramite della polizia cantonale, il veicolo utilizzato dalla __________ __________;
che il 22 gennaio 1998 __________ __________ __________ __________ ha convenuto davanti alla Pretura del Distretto di Lugano il Comune di __________, chiedendo di essere autorizzata a usare il veicolo sequestrato per il trasporto dei passeggeri dell’aviazione generale fino alla scadenza della nota convenzione, e che fosse ordinato alla convenuta, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di astenersi dall’impedirle di usare o di far usare il veicolo in questione;
che in via cautelare l’istante ha postulato la restituzione del veicolo sequestrato e la facoltà di svolgere il servizio carico e scarico passeggeri e bagagli per la società di volo __________ __________;
che all’udienza del 29 gennaio 1998 __________ __________ __________ __________ ha mantenuto la propria domanda, alla quale si è opposto il convenuto, che ha messo comunque a disposizione dell’istante le chiavi del veicolo;
che, statuendo il 16 febbraio 1998, il Pretore ha respinto l’istan-za e la contestuale domanda cautelare, ponendo la tassa di giustizia di fr. 250.– a carico di __________ __________ __________ __________, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 350.– per ripetibili;
che __________ __________ __________ __________ è insorta contro la sentenza pretorile con un appello del 20 febbraio 1998 nel quale postula, in riforma del querelato giudizio, l’accoglimento dell’istanza;
che in via cautelare essa chiede che sia fatto ordine al convenuto di lasciarle usare l’aeroporto di ______________________________ per il servizio carico e scarico trasporto passeggeri a favore della __________ __________ con un autoveicolo da lei messo a disposizione, attualmente il minibus targato __________ __________ __________;
che l’appello non è stato intimato alla convenuta;
e considerando
in diritto: che il Pretore ha respinto la domanda cautelare per difetto di competenza, ritenendo che la decisione sul sequestro e l’allon-tanamento dall’area aeroportuale del noto veicolo sarebbe di natura amministrativa, poiché il rapporto tra la direzione dell’ae-roporto e l’utenza – compresa l’istante – sarebbe disciplinato dal diritto pubblico, mentre l’azione di manutenzione sarebbe improponibile, essendo finalizzata alla salvaguardia di un diritto contrattuale sancito dalla convenzione del 25 marzo 1996;
che l’appellante ribadisce la proponibilità dell’azione di manutenzione, sostenendo che la posizione della convenuta nell’amministrazione dell’aerodromo sarebbe regolata dal diritto privato, che l’oggetto dell’azione possessoria consisterebbe nell’utilizzo dell’aerodromo di __________ ____________________ nei termini previsti dalla convenzione del 25 marzo 1996, equiparabile nei suoi effetti a un contratto di locazione (rispettivamente a un comodato), ciò che le conferirebbe il possesso sull’area dell’aeroporto;
che a detta dell’appellante l’azione di manutenzione sarebbe proponibile, il Comune di __________ avendo leso con un atto di illecita violenza il suo possesso sull’area che le era riservata in uso e sul veicolo di sua proprietà;
che il giudice esamina d’ufficio i presupposti processuali, tra cui la competenza (art. 97 CPC);
che l’azione possessoria non è proponibile contro atti compiuti da un ente pubblico nell’esercizio delle sue mansioni di diritto amministrativo, come tali sottratte alla competenza del giudice civile (Rep. 1990 pag. 213);
che ci si potrebbe chiedere se le controversie derivanti dalla convenzione stipulata tra l’istante e la convenuta non soggiacciano al diritto privato, già per il fatto che al momento in cui è stato sottoscritto l’accordo l’appellata non ha, per quanto risulta dagli atti, agito nell’ambito delle sue mansioni di natura amministrativa e che le parti hanno convenuto di applicare il Codice delle obbligazioni a titolo suppletorio;
che ad ogni modo il quesito può rimanere irrisolto, visto che l’azione possessoria è comunque improponibile nel caso concreto, come si vedrà in seguito;
che davanti al Pretore l’istante si è avvalsa dell’art. 928 CC (“azione di manutenzione”), il quale conferisce al possessore turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza la facoltà di chiedere al giudice la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni;
che l’azione di manutenzione compete, secondo la giurisprudenza più recente, anche al possessore indiretto che intende procedere contro il possessore diretto, a condizione tuttavia che la questione di sapere se sia dato un “atto di illecita violenza” non implichi la soluzione di problemi di diritto legati all’eventuale rapporto giuridico instauratosi fra le parti (Stark, Berner Kommentar, note 56 segg. all’introduzione degli art. 926–929 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3a edizione, pag. 92 n. 331 con richiami; ICCA, sentenza del 4 ottobre 1994 in re P. contro B, consid. 3, 5 e 6; sentenza del 27 febbraio 1996 in re R. contro R., consid. 2; Baurecht 1995 pag. 43 n. 136);
che tale è proprio il caso in concreto, poiché il litigio verte sull’ interpretazione dell’accordo firmato dalle parti il 25 marzo 1996, con il quale la convenuta ha concesso all’istante il diritto di circolare e sostare sull’area dell’aerodromo con un veicolo riservato al trasporto passeggeri e bagagli, in particolare per quel che concerne l’estensione dell’autorizzazione, dopo che l’appellante ha incaricato una terza società – la __________ __________– di svolgere il servizio in questione;
che secondo il noto accordo il veicolo “può essere utilizzato da ambo le parti e dato in consegna a terzi secondo particolari disposizioni da definire preventivamente”, ma che non vi è traccia nell’intero incarto di simili accordi sull’uso del mezzo;
che per dirimere la vertenza occorre anche chiarire se __________ __________ sia una semplice ausiliaria del possesso dell’istante o se invece non sia titolare autonoma del diritto di circolare e sostare sul sedime aeroportuale;
che pertanto la controversia tra le parti trascende manifestamente i limiti di un’azione possessoria e a giusta ragione il Pretore l’ha respinta;
che l’appello, manifestamente infondato, può essere deciso con la procedura semplificata prevista dall’art. 313bis CPC;
che con la decisione sul merito della possessoria la domanda cautelare proposta contestualmente all’appello diviene priva di oggetto;
che gli oneri processuali sono a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica l’assegnazione di ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato intimato;
per i quali motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– Municipio del Comune di __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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