AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.35
Data decisione, Autorità: 20.07.1999, ICCA
Incarto n.: 11.98.00035
Lugano 20 luglio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 21 luglio 1995 da
, __________ __________ () (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’ avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 9 febbraio 1998 da __________ __________ nata __________ contro la sentenza emessa il 16 gennaio 1998 dal Pretore del Distretto di Riviera;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1958), cittadino italiano, e __________ __________ (1959), cittadina __________, si sono sposati a __________ il __________ 1992. Dalla loro unione non sono nati figli. Il marito ha avuto da un precedente matrimonio il figlio __________ __________ (1979), mentre la moglie è madre di __________ __________ (__________1982), che ha vissuto con i coniugi. Il marito, tecnico __________, è stato responsabile della produzione presso la __________ __________ __________ di __________. Verso la metà di marzo 1995 __________ __________ è partito per l’Italia con una sua collega di lavoro, lasciando alla moglie un biglietto di addio e inviando il 15 marzo 1995 da __________ una lettera di dimissioni con effetto immediato alla __________ __________ . Egli è rientrato a __________ agli inizi di aprile 1995 e, dopo il rifiuto della moglie di accoglierlo, si è dapprima trasferito presso la collega di lavoro con cui era partito e poi in un appartamento proprio a . __________ __________ ha lavorato in seguito presso __________ __________ a __________ e la o- __________ a __________ di __________ e dal luglio 1996 vive con la madre a __________ __________ (). __________ __________ ha trovato lavoro nell’aprile 1995, dopo un periodo di disoccupazione, come cameriera presso il ristorante “ __________ ” di __________.
B. Il 28 marzo 1995 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Riviera l’emanazione di misure a protezione dell’unione coniugale. Con decreto del 30 marzo 1995, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito alla moglie l’alloggio coniugale e ha fatto obbligo ad __________ __________ in esso contenuti, con il versamento di un contributo alimentare mensile di fr. 700.– (da indicizzare) per la durata di dieci anni e, infine, con un’indennità di fr. 15’000.– a titolo di riparazione del torto morale. Nella replica del 25 gennaio 1996 l’attore si è opposto alle richieste della convenuta, ribadendo le proprie domande. A sua volta la moglie, nella duplica del 25 marzo 1996 ha confermato le domande di risposta. Ultimata l’istruttoria, ogni parte ha ribadito il proprio punto di vista in un memoriale scritto, rinunciando al dibattimento finale.
E. Statuendo il 16 gennaio 1998, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha diviso a metà gli eventuali risparmi depositati su conti bancari intestati ai coniugi, ha attribuito all’attore i mobili e le suppellettili e alla moglie, dietro compenso al marito, beni appartenenti alla massa degli acquisti; in caso di disaccordo il Pretore ha previsto per questi ultimi un’equa divisione in natura. La tassa di giustizia di fr. 2’000.–, le spese e le ripetibili sono state poste a carico delle parti e per esse, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato.
F. Il 9 febbraio 1998 __________ __________ è insorta contro la sentenza appena citata con un appello nel quale postula – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – il rigetto della petizione o quanto meno, in via subordinata, la regolamentazione degli effetti accessori del divorzio con l’attribuzione di tutta la mobilia, delle suppellettili e con l’assegnazione di un contributo alimentare (da indicizzare) di fr. 700.– mensili per la durata di dieci anni. Nelle sue osservazioni del 16 marzo 1998 __________ __________ propone di respingere il gravame e di confermare il giudizio impugnato; contestualmente insta anch’egli per il beneficio dell’assisten-za giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato che la profonda turbativa delle relazioni coniugali era ormai insanabile: separati dalla fine di marzo del 1995, i coniugi non si erano più riavvicinati. Anzi, dall’epoca della repentina partenza del marito per l’Italia in compagnia di una collega di lavoro e dell’abbandono improvviso del suo posto di lavoro i rapporti coniugali si erano irrimediabilmente guastati. Le improvvide decisioni del marito avevano contribuito in maniera predominante al dissidio coniugale, trasceso per finire in una viepiù profonda diffidenza e sfiducia. Ciò non giustifica in ogni modo, a mente del Pretore, l’opposizione della moglie al divorzio: intanto perché essa non ha manifestato la concreta volontà di riconciliarsi, nonostante gli sforzi intrapresi dal marito per riparare i propri errori. Insistendo per il mantenimento del vincolo matrimoniale, svuotato ormai di significato, essa abusa quindi dei suoi diritti.
L’appellante sottolinea che la responsabilità esclusiva della disunione incombe al marito e fa valere di non abusare in alcun modo dell’art. 142 cpv. 2 CC, poiché con la pronuncia del divorzio vedrebbe pregiudicate le sue aspettative pensionistiche e compromesso il rinnovo del suo permesso di soggiorno, di cui beneficia quale moglie di un cittadino straniero domiciliato in Svizzera.
Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro (art. 142 CC). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124, n. 622; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, nota 18 ad art. 142 CC).
In concreto non risulta con chiarezza a quando risale il dissidio coniugale. La moglie sostiene che il matrimonio era felice e che solo negli ultimi mesi di vita in comune il marito ha cominciato a palesare un nervosismo che essa ha attribuito a problemi sul posto di lavoro, salvo scoprire poi che ciò era dovuto alla relazione con un’altra donna (inc. /, act. I). A ciò essa attribuisce l’improvvisa decisione del marito – verso la metà di marzo 1995 – di lasciare la famiglia e il lavoro, non essendovi state prima di allora avvisaglie di una siffatto comportamento. L’ambiente coniugale si è così deteriorato: dopo il rientro del consorte, i coniugi non si sono più riconciliati, tant’è che l’attore ha vissuto con l’amica fino al settembre 1995 (deposizione __________ __________).
Il marito, invece, sostiene che con la collega __________ __________ avrebbe intrattenuto soltanto un legame d’amicizia: costei lo ha sostenuto moralmente in un periodo di profonda crisi, durante il quale era anche in cura medica (replica, pag. 3). Perciò la collega, preoccupata per le sue condizioni psico-fisiche, lo ha accompagnato nel viaggio del marzo 1995. Secondo l’attore le difficoltà coniugali erano affiorate già da tempo: dopo i primi tempi di serena convivenza la diversità di carattere e di interessi ha viepiù allontanato i coniugi, tant’è che proprio l’insoddisfazione per il rapporto coniugale unitamente al sovraccarico di lavoro hanno determinato il suo crollo emotivo (petizione, pag. 2). Quanto alla sua improvvisa partenza e al licenziamento, essi sono stati determinati anche dall’intenzione di stare vicino alla madre gravemente ammalata e residente in Italia (interrogatorio formale __________ __________).
Per il resto, dagli atti non emergono dissapori coniugali anteriori al marzo 1995, tanto meno contrasti tali da “privare gli ultimi mesi di convivenza di quei sentimenti che dovrebbero caratterizzare un’unione coniugale”, come affermato dall’attore nella petizione (pag. 2). Per altro il marito non ha fatto cenno a difficoltà coniugali nemmeno nel suo biglietto di addio alla moglie, nel quale al contrario le ha scritto: ”Ciao __________, quando leggerai queste righe sarò già molto lontano. Vado via, non so dove, non cercarmi, sono stufo di tutto ciò che mi circonda. È stato bello vivere con te, ma non sopporto più la vita che mi circonda.” (doc. C, inc. /). In conclusione, nulla suffraga l’ipotesi che altre cause abbiano condotto alla disunione coniugale se non proprio – come si vedrà in seguito – la partenza del marito da casa con una collega di lavoro e le dimissioni immediate dal posto di lavoro.
Nella misura in cui il marito nega la causalità tra il suo comportamento e il naufragio dell’unione coniugale, giovi ricordare che il coniuge adultero intenzionato a ottenere il divorzio – come nella fattispecie – sulla base dell’art. 142 cpv. 1 CC, senza che risultino elementi di dissidio anteriori alla sua relazione extraconiugale, deve dimostrare che il matrimonio è finito indipendentemente dalla propria colpa (Bühler/Spühler, op. cit., nota 126 ad art. 142 CC con riferimenti di giurisprudenza). Incombeva dunque al marito, nel caso in esame, dimostrare che i suoi rapporti con la collega di lavoro non sono stati causali per la disunione, o perché non vi era rapporto sentimentale, o perché i dissapori hanno origini estranee o perché essi sono anteriori alla relazione. Nulla di tutto ciò è stato comprovato, nemmeno per indizio. Al contrario, __________ __________ ha sorpreso il cognato già verso la metà di dicembre 1994 in atteggiamenti affettuosi con __________ __________i. Lo stesso attore ha poi ammesso con terzi di avere avuto un rapporto sessuale con la collega (deposizione testimoniale __________ __________). Poco importa che egli abbia poi cercato di minimizzare l’episodio, dando una diversa interpretazione sul significato di relazione adulterina, tanto più che la reciproca simpatia tra i due era notoria sul posto di lavoro (deposizione __________ __________, __________ __________i). A ciò si aggiunga che l’improvvisa partenza del marito per l’Italia, seppure in concomitanza con il ricovero della madre in ospedale (doc. N), non spiega comunque la decisione di abbandonare con effetto immediato il posto di lavoro, né tanto meno di lasciare la famiglia, comunicando alla moglie con un biglietto che tutto era finito. Non risulta – né l’attore lo ha sostenuto – che la moglie si sarebbe opposta a una visita alla madre malata, né tanto meno che essa si sia disinteressata dei problemi del coniuge. Ciò posto, il marito deve essere ritenuto preponderantemente colpevole nel senso dell’art. 142 cpv. 2 CC. La questione è ora di sapere se – come reputa il Pretore – opponendosi al divorzio la moglie incorra nell’abuso.
L’opposizione al divorzio del coniuge innocente (art. 142 cpv. 2 CC) è indebita qualora configuri un manifesto abuso di diritto. Tale eventualità, da ammettere con grande riserbo, si riscontra in particolare ove l’opponente non tenga più al vincolo matrimoniale se non per la forma, così che il suo rifiuto al divorzio non servirebbe che a conservare un’unione vuota di contenuto (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 125 n. 626 con rinvii). Anche in quest’ultima ipotesi, nondimeno, l’opposizione può rivelarsi legittima ove l’opponente invochi un interesse degno di protezione alla continuazione del matrimonio. Sotto questo profilo sono sufficienti anche interessi di ordine economico, purché i contributi alimentari che l’opponente può chiedere a norma dell’art. 151 o 152 CC non rimedino – o rimedino solo in parte – al pregiudizio finanziario causato dal divorzio (Lüchin-ger/Geiser, op. cit., nota 20 ad art. 142 CC; Deschenaux/ Tercier/Werro, op. cit., pag.126 nota 627, entrambi con richiami).
Come si è detto l’appellante, oltre a confermare la sua disponibilità per una riconciliazione con il marito, afferma che con la pronuncia del divorzio potrebbe non esserle più rinnovato il permesso di soggiorno – di cui beneficia quale moglie di un cittadino straniero domiciliato in Svizzera – e che il suo rientro in Iugoslavia comprometterebbe il suo diritto a percepire prestazioni pensionistiche. Se non che, in prima istanza essa aveva fondato la sua opposizione al divorzio sulla colpa esclusiva del marito (risposta, pag. 5; duplica, pag. 7) e sulla possibilità di una riconciliazione (conclusioni, pag. pag. 10). I pregiudizi di ordine economico e pratico addotti dalla convenuta, oltre a non essere confortati da alcun elemento concreto, sono inammissibili, poiché proposti per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Ciò premesso, si tratta di stabilire se una riconciliazione tra i coniugi sia ancora possibile. Ora, la convenuta subordina la ripresa della vita in comune a “ben determinate condizioni” (appello, pag. 12 in fondo), di cui nulla si sa di preciso se non che – come ha rilevato il Pretore e l’appellante non contesta – la fine della convivenza con __________ __________ nel settembre 1995, il pagamento dei debiti e la ricerca di una nuova occupazione non sono stati sufficienti all’appellato per ottenere il perdono della moglie, la quale in siffatti sforzi ha semmai intravisto un atteggiamento pretestuoso volto a evitare le conseguenze patrimoniali del divorzio (risposta dell’11 dicembre 1995, pag. 5). A ciò si aggiunga che sin dal primo allegato di causa la convenuta ha giudicato il comportamento processuale del marito inopportuno, tanto da compromettere “forse definitivamente ogni possibilità di riconciliazione“ (risposta dell’11 dicembre 1995, pag. 5) e che tra i coniugi, dalla separazione di fatto e dopo il trasferimento dell’attore in Italia nel luglio 1996, non vi è più stato alcun contatto. In conclusione, a tali condizioni, mal si intravede una possibilità di riconciliazione e a giusto titolo, nelle circostanze descritte, il Pretore ha respinto l’opposizione della moglie fondata sull’art. 142 cpv. 2 CC, pronunciando il divorzio.
Il primo giudice, constatato che la moglie aveva di principio diritto a un contributo alimentare giusta l’art. 151 CC, le ha tuttavia negato ogni prestazione perché la sua situazione economica non risultava pregiudicata dal divorzio e che comunque l’attore, trasferitosi in Italia, non era in grado di erogare alcunché. L’appellante contesta le conclusioni del Pretore e rivendica un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per dieci anni. Asserisce di avere subito danni economici notevoli a causa del divorzio, poiché durante il matrimonio i coniugi vivevano senza grossi problemi, avendo un reddito complessivo di fr. 7’000.– mensili, mentre dopo il divorzio essa si trova a dover mantenere sé stessa e la figlia __________ con uno stipendio netto mensile di fr. 2’400.–, insufficiente per coprire finanche il loro fabbisogno minimo.
L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. In concreto l’attore è “coniuge colpevole” nel senso di tale norma (sopra, consid. 5) e la moglie è pacificamente innocente. A giusto titolo quindi il Pretore ha applicato l’art. 151 cpv. 1 CC (e non l’art. 152 CC), il cui scopo è appunto quello di rimediare al danno economico derivante dal fatto che in caso di divorzio il mantenimento dei coniugi (e dei figli) non è più assicurato dall’impegno congiunto del marito e della moglie nell’ambito di un’economia domestica comune.
L’ammontare del contributo dovuto ai sensi dell’art. 151 cpv. 1 CC dipende in primo luogo dall’entità del pregiudizio economico (DTF 115 II 6 consid. 3). L’obbligo contributivo, così come l’entità del contributo stesso, dipendono dal guadagno e dalla sostanza di entrambi i coniugi, dalla durata del matrimonio, dalla gravità della colpa del debitore, dall’età, dallo stato di salute e dalla formazione professionale (DTF 115 II 10 consid. 4; Bühler/Spühler, op. cit., nota 32 segg. ad art. 151 CC). Nei matrimoni di breve durata, inferiori a cinque anni, il limite superiore del contributo è rappresentato dal tenore di vita avuto prima del matrimonio (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unter-haltsrechts, Berna 1997, pag. 287 nota 5.120 segg. con riferimenti di giurisprudenza).
Ora, incombeva all’appellante addurre e dimostrare i fatti a sostegno delle sue pretese, il giudizio sulle pensioni alimentari essendo soggetto nel diritto di procedura ticinese alla massima dispositiva e al principio attitatorio (RDAT II-1996 n. 61 pag. 200, consid. 7; Rep. 1987 195). Dagli atti emerge solo che l’interes-sata, non ancora quarantenne al momento del divorzio e madre di una figlia sedicenne, durante il matrimonio è sempre stata professionalmente attiva (appello, pag. 14 nel mezzo) e che dopo un periodo imprecisato di disoccupazione è stata assunta come cameriera in un ristorante di __________, con un reddito mensile netto di fr. 2’400.–. Mancano però elementi concreti per apprezzare il tenore di vita della convenuta prima del matrimonio e per confrontarlo con quello attuale. L’appellante non ha quindi dimostrato di aver subito pregiudizio economico – per altro nemmeno allegato – a causa del divorzio e non può rivendicare prestazioni fondate sull’art. 151 cpv. 1 CC né può fondare pretese sull’art. 152 CC, non ravvisandosi nesso di causalità tra la sua verosimile indigenza e il divorzio. Ancorché per motivi diversi da quelli esposti nella sentenza impugnata, nel risultato la valutazione del Pretore sfugge perciò alla critica. Ciò rende superfluo esaminare le censure dell’appellante sulla capacità di guadagno dell’attore in Italia.
L’attore ha sostenuto in corso di causa che, salvo alcuni pezzi acquistati dai coniugi – in specie un tavolo rotondo da cucina con quattro sedie, la cucina elettrica a quattro piastre, il mobile da bagno, la lavatrice automatica e una libreria in legno – il resto del mobilio era di sua proprietà, trattandosi di beni che già si trovavano nel suo appartamento quando le parti si sono sposate e lì trasferite (petizione, pag. 5; replica, pag. 8, memoriale conclusivo, pag. 10). Il marito non ha mai rinunciato all’arredamen-to, anzi ha sempre ribadito di esserne proprietario e ne ha chiesto la restituzione già in via cautelare (istanza del 14 novembre 1995, pag. 4 in alto), salvo poi accettare che esso rimanesse in possesso della moglie a titolo di garanzia per pretese da egli fatte valere nella causa di merito (verbale del 2 febbraio 1996, 3° foglio). La moglie, dal canto suo, non ha contestato che l’appartamento coniugale fosse parzialmente arredato al momento del matrimonio, né tanto meno ha messo in dubbio l’elenco dei mobili acquistati in comune, limitandosi a pretendere la ripartizione della mobilia “secondo necessità” (risposta, pag. 6; duplica, pag. 8). In siffatte circostanze la qualità di beni propri del marito dei mobili, esclusi il tavolo rotondo da cucina con quattro sedie, la cucina elettrica a quattro piastre, il mobile da bagno, la lavatrice automatica e la libreria in legno, non era contestata e non doveva essere provata (art. 184 cpv. 2 CPC). A ragione quindi il Pretore ha concluso che la moglie non poteva vantare diritti su tali oggetti, beni propri del marito (art. 198 n. 2 e 207 cpv. 1 CC).
Infine la convenuta afferma che il mobilio dovrebbe esserle attribuito come surrogato di indennità per torto morale secondo l’art. 151 cpv. 2 CC, alla quale rinuncia in sede di appello. L’argomentazione è finanche irricevibile. Il Pretore ha negato alla convenuta indennità per torto morale con una motivazione chiara e precisa (sentenza, pag. 17 in fondo), sulla quale l’appellante nemmeno si esprime, dando per scontato il suo diritto. Privo di motivazione, su questo punto l’appello si rivela dunque irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC).
Per quel che concerne l’assistenza giudiziaria chiesta dall’ap-pellato, in questa sede egli ottiene un’indennità per ripetibili, ciò che per principio renderebbe l’istanza senza oggetto. Vista la presumibile impossibilità di incassare tale indennità, stante la precaria situazione economica dell’appellante, il diritto all’assi-stenza giudiziaria non è di per sé escluso (DTF 122 I 322). Si tratta quindi di verificare se l’appellato versi in grave ristrettezza e se il suo allegato denotava qualche probabilità di buon esito. L’attore ha ripetutamente affermato di non avere mezzi per far fronte alle spese legali a causa delle sue difficoltà nel trovare e conservare un posto di lavoro in Italia. Alle richieste della giudice delegata di produrre documenti a sostegno delle sue affermazioni, egli ha fatto valere di lavorare in nero e di non poter dimostrare le sue entrate, limitandosi a dichiarare un reddito di Lit. 2’500’000, spese ricorrenti mensili per Lit. 1’550’000 e una somma di Lit. 950’000 a disposizione per il mantenimento suo e della madre a suo carico. Chi postula l’assistenza giudiziaria deve illustrare nondimeno le sue condizioni finanziarie ed esibire ogni elemento di cui riesce a disporre (Rep. 1996 306). Invitato a chiarire la propria situazione finanziaria, l’appellato – come detto – non ha inviato documentazione alcuna, nemmeno quella relativa ai propri costi. Non avendo egli fatto fronte all’onere di motivare la domanda, anche la richiesta di assistenza giudiziaria dell’appellato deve di conseguenza essere respinta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 1’000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’050.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà ad __________ __________ fr. 1’200.– per ripetibili di appello.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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