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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.34
Data decisione, Autorità: 18.05.1998, ICCA
Incarto n.: 11.98.00034
Lugano 18 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baranovic
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 20 settembre 1996 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 16 febbraio 1998 presentato da __________ __________ __________ __________ contro il decreto emanato il 2 febbraio 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se deve essere accolto l’appello del 16 febbraio 1998 presentato da __________ __________ __________ __________ contro la sentenza emanata il 2 febbraio 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata con gli appelli;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ __________ (1939), cittadina italiana, e __________ __________ (1962), cittadino __________ e __________, si sono sposati il __________ 1987 a __________. Dalla loro unione non sono nati figli.
B. Con sentenza del 2 febbraio 1993 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato la separazione tra i coniugi per tempo indeterminato, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie da loro sottoscritta.
C. Il 28 agosto 1996 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 17 settembre 1996. Con petizione del 20 settembre 1996 egli ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e la soppressione del contributo alimentare per la moglie, di fr. 120.– mensili, pattuito al momento della separazione. Nella sua risposta del 23 dicembre 1996 __________ __________ si è opposta al divorzio; in via subordinata ha aderito al divorzio, ma ha rivendicato un contributo alimentare mensile di fr. 850.–, la metà del capitale di previdenza professionale dell’attore e un’indennità per torto morale, di importo imprecisato; in via ancor più subordinata essa ha postulato una rendita di indigenza di fr. 850.– mensili, oltre alla metà del capitale di previdenza professionale del marito. In via riconvenzionale, infine, essa ha chiesto che fosse nuovamente pronunciata la separazione a tempo indeterminato e che le fosse riconosciuto un contributo alimentare mensile di fr. 400.–.
D. __________ __________ ha instato il 23 dicembre 1996 per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nel successivo scambio di allegati preliminari le parti hanno mantenuto le loro richieste di giudizio. Conclusa l’istruttoria, ognuno ha ribadito il proprio punto di vista in un memoriale scritto, rinunciando al dibattimento finale.
E. Statuendo il 2 febbraio 1998, il Pretore ha accolto l’azione principale, ha pronunciato il divorzio, ha negato alla convenuta ogni contributo alimentare, ha sciolto il regime matrimoniale riconoscendo a ogni coniuge la proprietà di quanto si trovava in suo possesso e ha dichiarato priva di oggetto la riconvenzione della convenuta. La tassa di giustizia di fr. 550.– è stata posta a carico della convenuta, con obbligo di rifondere all’attore un’indennità di fr. 2’500.– per ripetibili. Con decreto di stessa data il Pretore ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria presentata dalla convenuta.
F. Con due appelli del 16 febbraio 1998 __________ __________ insorge per chiedere la riforma del decreto nel senso di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria, di riformare la sentenza nel senso di porre la tassa di giustizia a carico dello Stato e di dispensarla dal pagamento di ripetibili. L’appellante ha instato altresì per la concessione dell’assistenza giudiziaria anche in appello. __________ __________, mentre non è data, neppure in via riconvenzionale, la possibilità di riproporre un’azione di separazione (BÜHLER/SPÜHLER, Berner Kommentar, ad art. 142 n. 19; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 957 pag. 192; Rep. 1984 p. 112).
Se ne conclude che la convenuta adempiva, al momento in cui ha instato per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, sia il requisito dell’indigenza sia quello della probabilità di esito favorevole, quanto meno limitatamente all’azione principale. Né si poteva pretendere dalla moglie che si rivolgesse al marito per ottenere una provvigione ad litem, viste le precarie condizioni economiche di lui (Rep. 1994 306). Essa deve quindi, in parziale accoglimento dell’appello, essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria per quel che concerne l’azione principale.
L’ammissione della convenuta al beneficio dell’assistenza giudiziaria comporta anche la parziale modifica del dispositivo pretorile sugli oneri processuali. Il Pretore ha posto a carico della moglie, integralmente soccombente, una tassa di giustizia complessiva per l’azione principale e per la riconvenzione, oltre a un’indennità per ripetibili globale. Si rende quindi necessario stimare l’incidenza dell’azione riconvenzionale sull’ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili. Tenuto conto del fatto che tutta l’istruttoria verteva sull’accertamento della colpa nella disunione, vale a dire sul principio del divorzio, la tassa di giustizia per l’azione di divorzio può essere equamente stabilita in fr. 400.– e quella per la riconvenzione in fr. 150.–, mentre le ripetibili possono essere suddivise in fr. 1’800.– per l’azione principale e in fr. 700.– per la riconvenzione. La concessione dell’assistenza giudiziaria alla convenuta per l’azione principale non comporta invece alcuna modifica dell’indennità per ripetibili riconosciuta all’attore, vincente su tutta la linea. Del resto, l’appellante non ha contestato né la ripartizione, né l’ammontare dell’indennità per ripetibili, limitandosi a chiedere la sua ammissione all’assistenza giudiziaria. Ora, il diritto della parte vincente alla rifusione delle ripetibili opera solo nei confronti della parte soccombente, anche se ammessa all’assistenza, e lo Stato non ha alcun obbligo al riguardo (DTF 117 Ia 513). Non vi è quindi motivo di modificare l’indennità per ripetibili dovuta dalla parte soccombente.
L’appellato non ha presentato osservazioni ai ricorsi e non può pertanto essere ritenuto soccombente in questa sede, ma neppure ha diritto a ripetibili. Per il resto, date le particolarità del caso, si può prescindere dal prelievo di tasse e spese, mentre l’appellante può essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria in appello, il suo ricorso presentando parziale probabilità di buon esito ed essendo indiscussa la sua indigenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello contro il decreto è parzialmente accolto e il giudizio impugnato è così riformato:
II. L’appello contro la sentenza è parzialmente accolto e il giudizio impugnato è così riformata:
b) La tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale, di fr. 150.–, è posta a carico della convenuta, e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
III. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
IV. __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
V. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________i, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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