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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.33
Data decisione, Autorità: 08.09.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00033
Lugano, 8 settembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura di Locarno-Campagna promossa con petizione dell’11 marzo 1994 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (ora patrocinato dalla lic. iur. __________ __________, studio avv. __________ __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto cautelare dell’11 febbraio 1998 con cui il Pretore ha respinto un aumento del contributo provvisionale chiesto il 23 dicembre 1997 dall’attrice unitamente alla figlia
__________ (1979), __________
(patrocinata a sua volta dall’avv. __________ __________, __________)
in favore di quest’ultima;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 18 febbraio 1998 presentato da __________ e __________ __________ contro il decreto cautelare emesso l’11 febbraio 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito di una causa di divorzio promossa l’11 marzo 1994 da __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, il marito __________ __________ è stato obbligato con decreto cautelare del 10 settembre 1997 a versare in via provvisionale alla figlia , nata il __________ 1979, un contributo alimentare di fr. 1325.– mensili dal 1° settembre 1996 al 31 ago-sto 1997 e di fr. 325.– mensili dopo di allora. Un appello introdotto da __________ __________ contro tale decreto è stato parzialmente accolto da questa Camera, che statuendo il 18 giugno 1998 ha fissato il contributo per la figlia dopo il 31 agosto 1997 in fr. 725.– mensili (inc. ..).
B. Il 31 ottobre 1997 __________ __________ ha concluso l’apprendistato presso la __________ __________ __________ __________ __________ __________ e all’inizio di novembre è partita per l’Australia allo scopo di seguire corsi di inglese dal __________ al __________ 1998. Insieme con la madre essa ha inoltrato al Pretore, il 23 dicembre 1997, un’istanza di provvedimenti cautelari per ottenere che il contributo in suo favore fosse aumentato retroattivamente dal 1° novembre 1997 a fr. 2284.– mensili. Al contraddittorio del 5 febbraio 1998 __________ chiesto dal figlio dopo i 18 anni di età soggiace tuttavia alla legge nuova (Forni, op. cit., pag. 446 a metà). Nel caso specifico l’istanza di modifica è stata introdotta quando la figlia aveva già compiuto 18 anni. V’è da interrogarsi quindi se sia giustificato continuare ad applicare la vecchia legge solo perché la causa di divorzio tra i genitori è tuttora pendente.
Il quesito non manca di rilievo giuridico. Se ai fini dell’attuale giudizio si applicasse invero la vecchia legge (quella che fissava la maggiore età a 20 anni), l’istanza del 23 dicembre 1997 doveva essere trattata – e così è stata trattata dal Pretore – come una domanda cautelare presentata dalla moglie nella causa di divorzio per ottenere un aumento del contributo provvisionale in favore della figlia ancora minorenne (art. 145 cpv. 2 CC). Si applicasse invece la legge nuova, l’istanza avrebbe dovuto essere trattata come una domanda della figlia volta a ottenere un aumento del contributo in suo favore giusta l’art. 277 cpv. 2 CC. Nel primo caso l’istanza soggiaceva alla procedura di camera di consiglio (art. 376 cpv. 2 lett. d e 419 cpv. 3 CPC), nel secondo si sarebbe dovuta applicare quella dell’assistenza tra parenti (art. 425 cpv. 1 CPC). Per contingenze fortuite in concreto la distinzione non ha effetti pratici. L’istanza è stata presentata in effetti sia dalla moglie sia dalla figlia; inoltre era diretta a un giudice competente a esaminarla tanto come istanza cautelare quanto come istanza di mantenimento (art. 279 cpv. 2 CC) ed è stata decisa con una procedura – il rito sommario – assimilabile a quella dell’assistenza tra parenti. L’ipotesi che siano stati compiuti atti nulli (art. 142 CPC) o annullabili (art. 143 CPC) può dunque essere esclusa (analogamente: I CCA, sentenza del 21 marzo 1995 in re G., consid. 1b). I termini di impugnazione sono inoltre gli stessi (art. 370 cpv. 2 e 428 cpv. 2 CC). La questione di sapere se la domanda in esame dovesse essere trattata come istanza di mantenimento anziché come istanza cautelare di modifica può dunque, in ultima analisi, rimanere irrisolta.
Nella fattispecie il Pretore ha lasciato aperta la questione di sapere se il corso di inglese frequentato dalla figlia in Australia possa considerarsi rientrare nella normale formazione di un impiegato di banca. Accertato che durante l’apprendistato, tra il 25 agosto 1994 e il 31 ottobre 1997, l’interessata aveva percepito complessivi fr. 32 430.25 netti, oltre il contributo alimentare erogato dal padre, egli ha ritenuto che la ragazza avrebbe senz’al-tro avuto l’opportunità di accantonare mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle proprie necessità professionali. Non si giustificava perciò di chiamare il genitore a fornire ulteriori contributi giusta l’art. 277 cpv. 2 CC.
Le appellanti ribadiscono che il noto corso di inglese costituisce “il naturale compimento del curriculum a suo tempo intrapreso con il consenso di entrambi i genitori”, tant’è che il convenuto non si è opposto al soggiorno linguistico, quantunque la partenza della figlia gli fosse stata “ampiamente preavvisata”. D’altro lato – esse affermano – il convenuto è sicuramente in grado di stanziare il contributo richiesto conservando un margine del 20% sul proprio fabbisogno minimo. Non sussistendo le premesse per ottenere una borsa o un prestito di studio, il figlio maggiorenne deve fare assegnamento sui genitori, i quali non possono costringerlo a intaccare la propria sostanza ove dispongano di sufficiente capacità economica. Nel caso in esame, per di più, il poco denaro risparmiato dalla figlia durante l’apprendistato appare irrilevante per rapporto alla situazione finanziaria dei genitori, mentre l’ammontare degli ipotetici risparmi calcolato a posteriori dal primo giudice risulta puramente teorico.
L’art. 277 cpv. 2 CC stabilisce che “se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora ultimato la propria formazione, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui questa formazione possa normalmente concludersi”. L’obbligo di mantenimento dopo la maggiore età ha natura eccezionale ed è destinato a far sì che il figlio possa sovvenire alle proprie esigenze materiali esercitando una professione conforme alle sue attitudini. Quanto alla formazione, essa deve avere carattere professionale, senza essere né una seconda formazione né una formazione supplementare; inoltre il piano di studi deve già essere stato definito nei suoi tratti essenziali prima della maggiore età del figlio (DTF 118 II 98 consid. 4a, 117 II 129 consid. 3b, 115 II 126 consid. 4b, 114 II 207 consid. 3a, 113 II 376 consid. 2, 111 II 416 consid. 2 e 410 consid. 2).
Nella fattispecie è pacifico che la figlia ha ottenuto il diploma di impiegata di commercio presso la __________ __________ __________ a __________, vedendosi anche prospettare concrete possibilità di assunzione (riassunto scritto prodotto dal convenuto al contraddittorio del 5 febbraio 1998, pag. 2). Che la normale formazione di un impiegato di banca comprenda anche soggiorni linguistici all’estero non risulta, né è stato reso verosimile che in concreto l’apprendimento dell’inglese fosse un requisito o anche solo un titolo preferenziale di assunzione. Certo, in campo bancario la conoscenza di tale lingua può rivelarsi utile, come può essere proficua nel settore commerciale in genere e nel comparto del terziario in particolare. Ciò non basta tuttavia, quanto meno in difetto di particolari motivi (di cui in concreto manca qualsiasi dimostrazione) per considerare un soggiorno linguistico in Australia come parte integrante della comune formazione di un impiegato, tanto meno se si pensa che nel caso specifico la __________ __________ __________, offrendo all’interessata un posto nel proprio organico, considera l’appellante pronta a essere inserita nel contesto professionale scelto.
Il caso potrebbe – forse – apparire diverso qualora il soggiorno linguistico si inquadrasse in uno specifico corso di training bancario. A parte il fatto però che anche in tale ipotesi andrebbe esaminato se esso non costituisca una formazione supplementare nel senso della giurisprudenza (sopra, consid. 6), la scuola cui si è iscritta l’interessata non denota alcun carattere professionale (doc. BBB e CCC, 2° foglio). L’insegnamento consiste – e gli atti non legittimano altra conclusione – in ordinari corsi di inglese, apparentemente analoghi a quelli per adulti che organizza la Divisione della cultura nel Cantone Ticino. Rientrano quindi nell’ambito dell’istruzione generale che ognuno può seguire e non lasciano trasparire alcuna connotazione d’indole commerciale, tanto meno bancaria.
L’interessata sembra far valere che, comunque sia, il genitore ha saputo con largo anticipo del suo stage all’estero, senza essersi mai opposto. In realtà l’unico elemento addotto a sostegno di tale assunto consiste in una lettera del 13 maggio 1997 nella quale essa annunciava al padre le proprie intenzioni (doc. VV). Non risulta però che il convenuto abbia aderito alla proposta, foss’anche solo per atti concludenti. Anzi, una successiva lettera del 9 ottobre 1997 la figlia si doleva appunto di non avere ottenuto alcun riscontro (doc. ZZ). Non si può dunque sostenere che, a prescindere dal carattere non professionale del corso linguistico, il convenuto abbia assunto l’onere di contribuire al mantenimento della figlia anche dopo la maggiore età.
Ciò posto, l’appello potrebbe essere respinto già in base alle considerazioni che precedono. Giovi soggiungere nondimeno che a norma dell’art. 276 cpv. 3 CC i genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi. Ciò vale a maggior ragione per il mantenimento dopo la maggiore età, che come si è visto ha natura eccezionale (sopra, consid. 6). Contrariamente a quanto asseriscono le appellanti, il figlio maggiorenne deve quindi provvedere alla sua formazione facendo capo in primo luogo ai suoi elementi di reddito e di sostanza. Nel caso in esame il Pretore ha ritenuto che, con quanto aveva guadagnato come apprendista fra il 25 agosto 1994 e il 31 ottobre 1997 (complessivi fr. 30 430.50), la figlia avrebbe potuto finanziare essa medesima il suo soggiorno linguistico, il padre continuando a erogarle parallelamente un contributo di fr. 1325.– mensili fino al 31 agosto 1997 e di fr. 725.– mensili dopo di allora (sopra, consid. A). L’interessata obietta che i suoi risparmi sono “molto modesti” e che l’importo calcolato dal Pretore è “del tutto teorico” (appello, pag. 7 in fondo), ma non indica – né tanto meno documenta – a quanto tali risparmi ammontino. Anche sotto il profilo finanziario manca dunque la verosimiglianza che essa debba fare assegnamento su ulteriori contributi da parte del padre.
Per di più, proprio per il suo carattere di eccezionalità, l’obbligo di mantenimento dopo la maggiore età è dato solo se in sua mancanza il figlio sarebbe costretto a interrompere gli studi (DTF 111 II 416 consid. 2; Hegnauer in: Berner Kommentar, Berna 1997, n. 23 e 24 ad art. 277 CC). Nel caso precipuo non risulta che per far fronte al proprio soggiorno linguistico, assolto e ormai concluso, la figlia abbia dovuto contrarre mutui o si sia dovuta in qualche modo indebitare. Avrà forse fatto assegnamento su denaro della madre, ma di ciò non è parola né vi è traccia agli atti. Sta di fatto che le pretese necessità economiche della figlia per frequentare il corso di inglese all’estero non sono state rese verosimili. Donde l’infondatezza del ricorso.
Gli oneri processuali, commisurati all’entità del litigio, seguono la soccombenza (art.148 cpv. 1 CPC). Fosse ricevibile come appello della sola madre o solo come appello della sola figlia (sopra, consid. 3), l’esito del gravame rimane il medesimo, sicché non vi è ragione per derogare al principio della solidarietà in materia di costi (art. 148 cpv. 4 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico delle appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 700.– complessivi per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– lic. iur. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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