AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.30
Data decisione, Autorità: 29.10.1998, ICCA
Incarto n. 11.98.00030
Lugano,
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 30 novembre 1995 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere dichiarato senza interesse giuridico l’appello dell’11 febbraio 1998 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 21 gennaio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da __________ __________ il 6 marzo 1998;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 21 gennaio 1998 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1933) e __________ nata __________ (1934), condannando il primo a versare alla seconda un contributo mensile (art. 152 CC) di
fr. 224.– in contanti e di fr. 1176.– “quale rendita dovuta all’ex coniuge in base agli statuti della Cassa pensioni __________ ”;
che contro la sentenza appena citata __________ __________ ha introdotto appello l’11 febbraio 1998 per ottenere – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – l’annullamento della rendita di fr. 1176.– mensili dovuta all’ex moglie, la Cassa pensioni __________ avendogli precisato per telefono, dopo l’emanazione del giudizio pretorile, che nessuna prestazione sarebbe stata erogata a favore di __________ __________, quanto meno finché egli fosse rimasto in vita;
che nelle sue osservazioni del 6 marzo 1998 __________ __________ non si è opposta a un parziale accoglimento dell’appello, purché l’ex marito le versasse un contributo di almeno fr. 1260.– mensili complessivi;
che il giorno medesimo essa ha formulato a sua volta una richiesta di assistenza giudiziaria in appello;
che il 26 aprile 1998 __________ __________ ha presentato una domanda di restituzione in intero contro la sentenza del Pretore, allegando una lettera del 6 aprile 1998 in cui la Cassa pensioni __________ conferma formalmente che “la moglie, anche dopo il divorzio, non ha nessun diritto a prestazioni della cassa”;
che, statuendo il 3 settembre 1998, il Pretore ha accolto la domanda di restituzione in intero e, in modifica della sua precedente sentenza, ha ridotto a fr. 980.– complessivi (la somma offerta dall’attore) il contributo mensile a favore di __________ __________;
che con lettera del 25 settembre 1998 __________ __________ chiede ora a questa Camera di stralciare l’appello (“che non ha più ragione di esistere”) contro la sentenza pretorile del 21 gennaio 1998, ma ribadisce la sua richiesta di assistenza giudiziaria per tale procedura;
che __________ __________i, cui la lettera è stata inviata in copia, è rimasta silente;
e considerando
in diritto: che la sentenza impugnata è stata modificata dallo stesso Pretore, in pendenza di appello, a soddisfazione dell’interessato;
che nelle circostanze descritte non sussiste più interesse legittimo a esaminare il merito delle censure mosse contro tale sentenza, ormai superata;
che una causa divenuta priva d’interesse giuridico per le parti va stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC);
che il pronunciato sulle spese e le ripetibili consecutive allo stralcio è disciplinato per analogia dall’art. 72 PC (I CCA, sentenza del 12 ottobre 1989 in re G. contro R.; sentenza del 22 febbraio 1993 in re B. contro B., consid. 1), nel senso che il giudice statuisce con decisione sommaria “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”;
che in concreto occorre valutare sommariamente, perciò, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l’appello se il Pretore non avesse accolto nel frattempo la domanda di restituzione in intero (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid. 7a);
che nella fattispecie l’appello si fondava sull’argomento – vero, ma apparentemente contraddetto dalle risultanze istruttorie – secondo cui __________ __________ non avrebbe ricevuto alcunché, dopo il divorzio, dalla Cassa pensioni __________;
che nondimeno, per ammissione dello stesso appellante, i documenti acquisiti agli atti accreditavano la tesi contraria, tanto ch’egli medesimo ha definito “incensurabile” la sentenza emanata dal Pretore sulla scorta dei dati assunti al momento della decisione (appello, pag. 8 in alto);
che pertanto, già a un sommario esame, l’appello avrebbe avuto possibilità di successo solo ove fossero stati ricevibili nuovi mezzi di prova, ipotesi esclusa tuttavia dall’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC;
che, ciò posto, fin dall’inizio sarebbe mancata all’appello ogni apprezzabile probabilità di buon esito;
che nulla giova all’interessato il parziale accoglimento dell’ap-pello cui avrebbe consentito l’ex moglie sulla base di documenti nuovi, tali atti non potendo essere considerati in sede di appello;
che nelle condizioni predette gli oneri processuali dello stralcio andrebbero posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);
che si può soprassedere nondimeno, per equità, a simile prelievo, il Pretore avendo accertato nella sentenza sulla domanda di restituzione in intero che l’appellante deve sopperire alle proprie esigenze con un fabbisogno mensile inferiore a quello che gli garantirebbe l’art. 152 CC;
che in ogni modo non può essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria, l’appello apparendo destituito di buon diritto (art. 157 CPC);
che a tale beneficio dev’essere ammessa invece la convenuta (art. 155 CPC), la quale ha dovuto difendersi da un appello infondato senza poter contare – per la situazione economica in cui versa l’ex coniuge – sulla corresponsione di ripetibili;
decreta: 1. L’appello è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.
La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello è respinta.
__________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. dott. __________ __________.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster