AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.29
Data decisione, Autorità: 30.11.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00029
Lugano, 7 gennaio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 27 ottobre 1997 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dalla lic. iur. __________ , studio avv. __________ __________ -, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 9 febbraio 1998 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 29 gennaio 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________ (1969) e __________ __________ (1972), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il __________ 1992;
che dal matrimonio sono nati __________ (__________1994) e __________ (____________________1997);
che il __________ 1997 è decaduto infruttuoso un tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie il 27 ottobre 1997 al Pretore del Distretto di Bellinzona;
che con istanza del 30 dicembre 1997 __________ __________ ha postulato in via provvisionale l’affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del marito), un contributo alimentare di fr. 2180.– complessivi destinato a sé e ai figli per il mese in corso, uno di fr. 3280.– mensili complessivi dal 1° gennaio 1998 (con trattenuta di stipendio per il medesimo importo), una provvigione ad litem di fr. 2000.– e il beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che il Pretore, statuendo il 29 gennaio 1998, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre secondo accordo tra le parti), ha imposto ad __________ __________ un contributo mensile di fr. 383.– per la moglie e di fr. 600.– per ogni figlio (compresi gli assegni familiari), ha respinto sia la domanda di trattenuta sia quella di provvigione, ha rinunciato al prelievo di spese processuali, condannando __________ __________ versare all’istante fr. 800.– per ripetibili;
che contro tale decreto __________ __________ è insorto con un appello del 9 febbraio 1998 volto a ottenere – previo conferimento dell’assistenza giudiziaria – la soppressione del contributo alimentare per la moglie;
che nelle sue osservazioni del 20 febbraio 1998 __________ __________ propone di respingere l’appello, instando a sua volta per il beneficio dell’assistenza giudiziaria;
e considerando
in diritto: che litigioso è unicamente – in concreto – il reddito del convenuto, calcolato dal Pretore in fr. 4500.– netti mensili (compresi gli assegni familiari);
che non sono in discussione, per converso, né il metodo di calcolo applicato dal primo giudice in ossequio all’art. 145 cpv. 2 CC, né il fabbisogno minimo dei coniugi, né tanto meno il fabbisogno in denaro dei figli;
che il Pretore ha desunto l’importo di fr. 4500.– netti mensili da una lettera agli atti (doc. 1), precisata dalla testimonianza di __________ __________ (contitolare della __________ per cui lavora il convenuto), la quale ha dichiarato che dal 1° novembre 1997 il suo unico dipendente percepisce uno stipendio di fr. 4182.– netti, compresi gli assegni familiari (fr. 366.– mensili complessivi), più la tredicesima (verbali, pag. 4 seg.);
che, effettivamente, lo stipendio del convenuto ammonta perciò a fr. 54 000.– annui, onde un reddito medio di fr. 4500.– mensili (compresi gli assegni familiari);
che a parere dell’appellante da tale somma andrebbero dedotte le spese di trasferta – rifuse dal datore di lavoro – da egli sopportate fra il giugno del 1997 (mese in cui è stato assunto) e l’ottobre successivo;
che tuttavia l’obbligo contributivo dell’appellante verso moglie e figli decorre solo dal 1° dicembre 1997, né egli pretende di avere dovuto affrontare le citate spese professionali anche dopo di allora;
che nelle condizioni descritte non è dato a divedere quale pertinenza avrebbe l’appello, decisivo essendo il reddito del convenuto a valere dal mese in cui comincia il suo obbligo contributivo, non il reddito pregresso;
che il ricorso, manifestamente infondato, appariva perciò destinato fin dall’inizio all’insuccesso;
che in tali circostanze il beneficio dell’assistenza giudiziaria non può entrare in linea di conto (art. 157 CPC), indipendentemente dalla situazione economica in cui versa il convenuto;
che, ciò posto, gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che nondimeno, considerata la difficile situazione finanziaria della famiglia, si giustifica di rinunciare eccezionalmente al prelievo di spese;
che merita un’indennità per ripetibili invece la controparte, la quale ha formulato osservazioni all’appello;
che si legittima inoltre di concedere l’assistenza giudiziaria alla moglie (art. 155 CPC), nella misura in cui l’incasso delle ripetibili dovesse risultare insufficiente, difficile o addirittura impossibile;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante è respinta.
Non si riscuotono tasse né spese. L’appellante rifonderà alla controparte un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.
__________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ nella misura in cui l’indennità per ripetibili risultasse insufficiente o di difficile incasso.
Intimazione:
– lic. iur. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione al Pretore del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster