AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.27
Data decisione, Autorità: 29.07.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00026
Lugano 19 luglio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause ..__________ e . (modifica di contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del
9 maggio 1997 da
__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________ (1996), __________ (rappresentata dalla madre __________ __________ __________ __________ e patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 4 febbraio 1998 proposto da __________ __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 26 gennaio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ il 12 febbraio 1998;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ __________ ha dato alla luce il __________ 1996 la figlia __________a, che è stato riconosciuta da __________ __________ __________ __________ (1957), cittadino brasiliano. Quest’ultimo, coniugato con __________ __________, è anche padre di __________ (nato __________ 1994). Il 19 novembre 1996 la Delegazione tutoria di __________ ha approvato un contratto per l’obbligo di mantenimento e per il diritto alle relazioni personali sottoscritto tra i genitori, in base al quale il padre si impegnava, tra l’altro, a versare per la figlia un contributo alimentare di fr. 450.– mensili indicizzati fino al 6° anno di età, oltre all’assegno familiare.
B. Il 9 maggio 1997 __________ __________ __________ __________ ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un’azione tendente alla modifica del contributo di mantenimento, chiedendo che fosse annullato il contributo a favore della figlia. In via cautelare egli ha postulato la riduzione del contributo a fr. 118.– mensili non compreso l’assegno familiare. All’udienza del 25 giugno 1997 l’attore ha confermato le sue domande, alle quali la figlia si è opposta. Esperita l’istruttoria, le parti hanno riaffermato il loro punto di vista in un memoriale scritto. La discussione e il dibattimento finale hanno avuto luogo il 12 novembre 1997.
C. Statuendo il 26 gennaio 1998, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha ridotto il contributo alimentare a fr. 343.– mensili dal 1° marzo al 16 dicembre 1997, a fr. 213.– mensili fino al 1° settembre 1998, a fr. 313.– mensili fino al 10 maggio 2001, a fr. 183.– mensili fino al 10 maggio 2012 e a fr. 870.– mensili fino al 31 agosto 2014. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Entrambe le parti sono state poste al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
D. Insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 4 febbraio 1998, __________ __________ __________ __________ chiede – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – di fissare il contributo per la figlia in fr. 183.– mensili dal 1° marzo 1997 al 10 maggio 2012 e in fr. 692.– fino al 31 agosto 2014. Nelle sue osservazioni del 12 febbraio 1998 __________ __________ __________ propone di respingere l’appello e insta anch’essa per il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
E. Nel frattempo, il 16 dicembre 1997, il medesimo Pretore ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ __________ __________ e __________ , imponendo all’attore un contributo alimentare per il figlio __________ di fr. 700.– mensili fino al 1° settembre 1998 e di fr. 600.– mensili fino al 6° anno di età. Con appello del 15 gennaio 1998 __________ __________ __________ __________ postula una riduzione del contribuito alimentare anche per il figlio __________ (inc. ..).
F. Con ordinanza del 19 maggio 1999 la presidente di questa Camera ha ordinato la congiunzione a fini istruttori della causa riguardante il contributo alimentare per la figlia __________ e di quella riguardante il contributo alimentare per il figlio __________. Tutte le parti sono state citate così al dibattimento del 2 luglio 1999, in occasione del quale l’appellante ha comunicato che, avendo egli dovuto cambiare posto di lavoro, dal 20 gennaio 1999 il suo stipendio si è ridotto. Richiamato agli atti un altro incarto pendente davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, alla discussione finale del 12 luglio 1999 le parti hanno ribadito le loro domande.
Considerando
in diritto: 1. I fatti addotti all’udienza del 2 luglio 1999 sono ammissibili, in deroga all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, per il principio inquisitorio che disciplina nel diritto federale i rapporti, anche patrimoniali, fra genitori e figli (DTF 120 II 231 consid. 1 con rinvio; Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86). È vero che la massima ufficiale è destinata in primo luogo a tutelare gli interessi del figlio, non quelli del genitore, sicché un intervento del giudice a favore di quest’ultimo si giustifica solo in presenza di contributi manifestamente eccessivi o sproporzionati (Rep. 1994 pag. 237; Hegnauer in: Berner Kommentar, n. 109 ad art. 279/280 CC; Grundriss des Kindesrechts, 4a edizione, n. 14.10 e 21.05). Nella fattispecie non si tratta però di intervenire a favore dell’appellante, ma a favore della figlia nata fuori del matrimonio, la quale ha diritto di essere trattata per principio come il fratellastro (DTF 120 II 285 consid. 3, 116 II 110 consid. 4). Ciò presuppone che si determini con sufficiente affidabilità il reale guadagno dell’appellante. L’applicazione del principio inquisitorio non autorizza le parti, in ogni modo, a notificare fatti e prove in modo informe, chiedendo alla discussione finale quanto già avrebbero potuto postulare al dibattimento. Anche per tale motivo __________ __________ __________ __________ si è vista respingere le prove notificate il 12 luglio 1999. Ciò posto, occorre procedere all’esame dell’appello.
fr. 700.– mensili fino al 10 maggio 2001, di modo che alla figlia __________ rimane quanto eccede il di lui suo minimo vitale. L’appel-lante sostiene invece che il suo reddito raggiunge appena fr. 2’928.– mensili, a fronte di fabbisogno minimo di fr. 2’235.50, poiché contrariamente a quanto ha accertato dal Pretore, egli è gravato di oneri fiscali per fr. 98.50 mensili.
fr. 3’164.– mensili, come ha accertato a suo tempo questa Camera. Sprovvisto di buon diritto, su questo punto l’appello dev’essere respinto.
In merito all’onere fiscale, è indubbio che tale posta rientra per giurisprudenza nel fabbisogno minimo (DTF 114 II 394 consid. 4b; 118 II 99 in basso; Rep. 1994 pag. 298). In concreto il Pretore non ha inserito alcun importo a questo titolo poiché verosimilmente l’interessato ne sarebbe andato esente. Anche tenendo conto delle deduzioni per i contributi versati all’ex moglie e ai figli, il reddito imponibile dell’appellante, che non beneficia più dell’aliquota favorevole dei coniugati (art. 35 LT), sarà verosimilmente di circa fr. 20/25’000.–, onde un carico tributario complessivo attorno ai fr. 1’950.– annui (fr. 1’000.– per l’imposta cantonale, fr. 850.– per quella comunale e fr. 100.– per l’imposta federale diretta). Contrariamente a quanto sostiene la convenuta, l’appellante non può d’altra parte beneficiare della deduzione sociale per figli minorenni, che è riconosciuta solo al genitore detentore dell’autorità parentale, ossia – nella fattispecie – alla madre. L’importo di fr. 100.– mensili fatto valere con l’appello del 15 gennaio 1998 deve quindi essere inserito nel fabbisogno minimo dell’appellante, che va fissato in fr. 2’392.– mensili (consid. 3 della sentenza inc. ..__________). Tale importo costituisce il limite inferiore sotto il quale non può essere costretto a vivere l’appellante (DTF 123 III 5 consid. 3b/bb e 9 consid. 5).
Ne segue che l’interessato, con un reddito di fr. 3’164.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2’392.–, deve mettere a disposizione dei figli l’eccedenza di fr. 772.– mensili. Il problema è che con tale somma l’appellante sarebbe in grado di far fronte al pagamento del contributo impostogli dal Pretore per il figlio __________, ma potrebbe contribuire al mantenimento della figlia avuta fuori del matrimonio solo in misura esigua (fr. 72.– mensili fino al 1° settembre 1998, fr. 172.– fino all’11 maggio 2000 ecc.). Se non che, come si è già accennato, i figli di un medesimo genitore, siano essi nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, hanno diritto nei confronti di tale genitore a un uguale livello di vita (sopra, consid. 1). Occorre definire perciò in che misura l’appel-lante possa provvedere equamente anche al sostentamento della figlia __________a. Le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi costante, prevedono per figli dell’età di __________ e __________ un fabbisogno in denaro di fr. 700.– mensili (RDT 51/1996 pag. 33). Tali valori si rapportano tuttavia a fasce di reddito attorno ai fr. 7’000.– mensili (si veda la pag. 11, adattata al rincaro dell’edizione 1988). In concreto, tenuto conto dei redditi dei genitori (la madre di __________ è attualmente a carico della pubblica assistenza), notevolmente inferiori al citato limite, il fabbisogno in denaro di entrambi i figli può essere stimato in fr. 560.– mensili. Nel caso di __________ tale fabbisogno va maggiorato però di fr. 200.– per la cura e l’educazione, sua madre lavorando a metà tempo (con un reddito di fr. 1’200.– mensili), mentre la madre di __________ non svolge alcuna alcuna attività lucrativa e può quindi occuparsi a tempo pieno della figlia. Inoltre, fino al 1° settembre 1998 si giustifica di considerare per __________ la retta della __________ , di fr. 150.– mensili. Ciò posto, il fabbisogno in denaro di __________ assomma a fr. 910.– mensili fino al 1° settembre 1998 e a fr. 760.– in seguito (consid. 5 della sentenza inc. ..).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare che il genitore tenuto al mantenimento di un figlio adulterino perde, ove non abbia mezzi sufficienti per onorare l’obbligo di mantenimento, sia la quota a libera disposizione (art. 164 CC) sia gli eventuali contributi straordinari dell’art. 165 CC (DTF del 12 novembre 1998 in re F., consid. 2c). Se ciò ancora non basta, il coniuge di tale genitore deve tollerare che il contributo di quest’ultimo alla famiglia sia ridotto (Bräm in: Zürcher Kommentar, n. 143 ad art. 159 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, n. 42 ad art. 159 CC). Per sovvenire a tutti i propri obblighi alimentari l’appellante dovrebbe poter versare, in concreto, fr. 560.– per la figlia __________ e fr. 910.– per __________, ossia fr. 1’470.– mensili complessivi fino al 1° settembre 1998 (fr. 1’320.– in seguito). In realtà egli dispone soltanto di fr. 772.– (reddito di fr. 3’164.– meno il fabbisogno minimo di fr. 2’392.–).
Nessun contributo essendo prioritario sull’altro, rimane solo la possibilità di ridurre le somme in proporzione. Tenuto conto del contributo per __________ (fr. 478.–, rispettivamente fr. 445.–mensili), l’appellante dev’essere tenuto a versare per __________ fr. 294.– mensili fino al 1° settembre 1998 e fr. 327.– in seguito. Il Pretore avendo fissato tale contributo in fr. 343.– fino al 16 dicembre 1997, in fr. 213.– mensili fino al 1° settembre 1998 e in fr. 313.– mensili in seguito, la sentenza odierna comporta per l’appellante una reformatio in peius. Al dibattimento del 2 luglio 1999 egli però è stato reso attento di tale eventualità e ha avuto la possibilità di esprimersi (v. anche DTF 123 V 167). Nella determinazione dei contributi per i figli minorenni vige del resto la massima ufficiale illimitata: il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii; 118 II 93; Rep. 1995 146). In tale ambito una reformatio in peius è quindi possibile (DTF 119 II 203 consid. 1 con richiami dottrinali).
Dal 1° dicembre 1998 la situazione dell’appellante si è modificata poiché, dopo avere perso il lavoro presso __________ __________, egli è stato assunto il 20 gennaio 1999 dalla ditta __________ __________ __________ __________ , dove percepisce un reddito medio di fr. 2’637.– mensili (doc. 3-7 incarto Pretura e doc. A di appello). Il suo fabbisogno mensile deve tuttavia essere ricondotto a fr. 2’021.– e comprende il minimo vitale (fr. 1’025.–), la locazione (fr. 790.–), la cassa malati (fr. 153.–) e l’abbonamento dei trasporti pubblici per il percorso __________ - (fr. 53.–). Gli altri costi non possono più essere ammessi: l’imposta è ora nuovamente trattenuta alla fonte e l’appellante non può rivendicare indennità per pasti presi fuori dal domicilio, poiché lavorando a __________ può rientrare al domicilio anche durante la pausa di mezzogiorno. Per quanto riguarda la cassa malati, il Pretore ha già dedotto dal premio indicato dall’appellante fr. 100.–, pari al verosimile sussidio cantonale. Tutto ciò premesso, l’appellante può mettere a disposizione dei figli fr. 616.– mensili, sicché i contributi mensili in loro favore devono essere fissati, seguendo i principi esposti in precedenza, a fr. 355.– per __________ e a fr. 261.– per __________, quest’ultimo comprensivo dell’assegno familiare percepito dal padre.
L’appellante insorge anche contro l’indicizzazione del contributo, sostenendo di non usufruire di adattamenti del rincaro. Ora, la clausola di adeguamento all’indice nazionale dei prezzi al consumo è giustificata se il reddito del debitore beneficia a sua volta di tale adeguamento, ciò che oggi non può più essere presunto. D’altra parte il figlio non può sapere se, quando e in che misura lo stipendio del genitore beneficerà – dandosene il caso – di adeguamenti. Per prassi costante questa Camera mantiene quindi, in linea di principio, la clausola ancorata all’indice nazionale dei prezzi al consumo. Concede però all’obbligato la facoltà di documentare che il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – di indennità per carovita (Rep. 1996 pag. 126). La sentenza del Pretore va emendata di conseguenza.
L’appellante contesta infine il principio di un contributo scalare secondo le fasce d’età. Di regola ciò si giustifica tuttavia per evitare procedure intese alla successiva modifica del contributo (Stettler in: Traité de droit privé suisse, vol. III, tomo II, 1, pag. 348). Se non che, nel caso in esame è impossibile prevedere con un minimo di attendibilità, al momento attuale, un qualsivoglia aumento di reddito dell’appellante. D’altra parte il primo adeguamento del contributo all’età del figlio non interviene prima dei sei anni. Stabilire già ora un contributo scalare non appare quindi ragionevole. Ricorrendone i presupposti, la figlia potrà in ogni modo chiedere un aumento del contributo sulla base dell’art. 286 CC. Anche al proposito l’appello merita parziale accoglimento.
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Tenuto conto della particolarità del caso si giustifica nondimeno di rinunciare, eccezionalmente, alla riscossione di spese e tasse di giustizia. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante può essere accolta poiché l’appello non mancava, quanto meno a un esame sommario, di qualche buon diritto. Analogo beneficio può essere accordato all’appel-lata, la quale adempie il requisito dell’indigenza e la cui posizione non appariva sprovvista di fondamento.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
__________ __________ __________ __________ è condannato a versare a __________ __________ __________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare in favore della figlia __________ di fr. 294.– mensili fino al 1° settembre 1996, di fr. 327.– mensili fino al 30 novembre 1998 e di fr. 261.– mensili in seguito, assegno familiare compreso.
I contributi alimentari sono riferiti all’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di febbraio 1998 e saranno adeguati il 1° gennaio di ogni anno in base all’indice del mese di novembre precedente. Il debitore è liberato da tale obbligo nella misura in cui documenterà che il suo stipendio non ha beneficiato appieno – o non ha beneficiato affatto – di adeguamenti al rincaro.
Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
__________ __________ è ammesso al beneficio dell’assisten-za giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. dott. __________ __________ __________.
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
avv. dott. __________ __________ __________, __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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