AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.19
Data decisione, Autorità: 23.04.1998, ICCA
Incarto n.: 11.98.00019
Lugano 24 marzo 1998/lg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (12639/95) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord (misure provvisionali in causa di stato) promossa con istanza del 13 gennaio 1995 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 26 gennaio 1998 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 12 gennaio 1998 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1958) e __________ __________ (1943) si sono sposati a __________ il __________ 1987. Dall’unione non sono nati figli, ma __________ __________ aveva già due figli da un precedente matrimonio: __________ e __________ in __________, ora maggiorenni. Il 14 settembre 1994 __________ __________ ha chiesto il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 6 ottobre successivo. Da allora i coniugi vivono separati, la moglie a __________ e il marito a __________, dopo un breve soggiorno a __________. __________ __________ ha lavorato per le onoranze funebri __________. __________ dal 1° gennaio 1987 al 31 luglio 1996. Dal 1° agosto 1996 egli è disoccupato e collabora saltuariamente con una ditta di __________ __________ a . La moglie non esercita attività lucrativa e percepisce dal 1° ottobre 1994 una rendita intera d’invalidità. Il 13 novembre 1996 il marito ha avuto un figlio () da un’altra donna.
B. Con istanza cautelare del 13 gennaio 1995 __________ __________ ha postulato un contributo alimentare di fr. 2’500.– mensili indicizzati, l’attribuzione dell’abitazione coniugale e una provvigione di causa di fr. 3’000.–. Statuendo senza contraddittorio il 17 gennaio successivo, il Pretore ha condannato il convenuto a versare all’istante un contributo fr. 2’000.– mensili dal gennaio 1995, oltre una provvigione ad litem di fr. 1’500.–, e ha assegnato l’abitazione coniugale alla moglie. Il 23 gennaio 1995 __________ __________ ha postulato la revoca del decreto e ha chiesto che il contributo per la moglie fosse fissato in fr. 1’400.– mensili, instando per il beneficio dell’assistenza giudiziaria. All’udienza le parti hanno sottoscritto un accordo in virtù del quale il marito si impegnava a corrispondere alla moglie un contributo di fr. 1’800.– mensili, garantito da una trattenuta di stipendio. Il 23 febbraio 1995 il Pretore ha ammesso entrambe le parti al beneficio dell’assistenza giudiziaria e ha revocato la provvigione di causa accordata alla moglie con decreto supercautelare del 17 gennaio 1995. Con petizione del 5 maggio 1995 __________ __________ ha postulato poi la separazione a tempo indeterminato.
C. Il 7 dicembre 1995 __________ __________ ha postulato la modifica dell’assetto cautelare, chiedendo che il contributo alimentare per la moglie fosse ridotto a fr. 1’400.– mensili dal gennaio 1996 e che fosse revocata la trattenuta di stipendio. Alla discussione del 12 gennaio successivo egli ha confermato le sue domande, mentre la moglie vi si è opposta. Il 4 settembre 1996 egli ha inoltrato una nuova istanza cautelare, concludendo per la riduzione del contributo litigioso a fr. 829.– mensili dal gennaio 1996 e per la revoca della trattenuta di stipendio. Statuendo il giorno stesso senza contraddittorio, il Pretore ha ridotto il contributo litigioso a fr. 829.– mensili e ha ordinato la trattenuta di tale importo dalle indennità di disoccupazione erogate dalla Cassa CAD Famiglia __________ di __________. All’udienza del 12 novembre 1996 si sono tenuti la discussione finale sull’istanza del 7 dicembre 1995 e il contraddittorio sull’istanza del 4 settembre 1996. Le parti hanno mantenuto le rispettive domande.
D. L’11 febbraio 1997 la moglie ha instato per un aumento del contributo alimentare a sua favore da fr. 829.– a fr. 1’529.– mensili e alla discussione del 18 marzo 1997 ha rivendicato un contributo mensile di fr. 1’659.–. Il marito si è opposto alla modifica del contributo cautelare. Le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale provvisionale relativo alle istanze del 4 settembre 1996 e 11 febbraio 1997, producendo i rispettivi memoriali conclusivi. __________ __________ ha chiesto che dal mese di settembre 1996 il contributo per la moglie fosse ridotto a fr. 813.50 mensili con riferimento all’istanza del 4 settembre 1996, rispettivamente a fr. 680.– mensili in conformità all’istanza dell’11 febbraio 1997. __________ __________ ha concluso perché il contributo litigioso fosse fissato in fr. 1’659.– mensili dal febbraio 1997.
E. Statuendo il 12 gennaio 1998, il Pretore ha fissato il contributo alimentare per la moglie in fr. 1’785.– mensili dal 7 dicembre 1995 al 3 settembre 1996, in fr. 1’080.– dal 4 settembre 1996 al 10 febbraio 1997 e in fr. 910.– dall’11 febbraio 1997 in poi. Non sono stati riscossi oneri processuali né sono state assegnate ripetibili.
F. Insorto contro il decreto del Pretore con un appello del 26 gennaio 1998 __________ __________ chiede che – conferitogli il beneficio dell’ assistenza giudiziaria – il contributo per la moglie sia stabilito in fr. 1’677.– mensili dal 7 dicembre 1995 al 3 settembre 1996, in fr. 969.– dal 4 settembre 1996 al 10 febbraio 1997 e in fr. 760.– dall’11 febbraio 1997. Nelle sue osservazioni del 13 febbraio 1998 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile, instando per il beneficio dell’assistenza giudiziaria senza opporsi a quella sollecitata dalla controparte.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Al coniuge debitore del contributo deve ad ogni modo essere garantito almeno il minimo previsto dal diritto esecutivo, l’eventuale ammanco rimanendo a carico del coniuge privo di reddito o con reddito insufficiente a coprire il proprio fabbisogno (DTF 123 III 1, 121 I 97, 121 III 301). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429).
Il Pretore ha posto a carico del marito un contributo mensile per la moglie di fr. 1’785.– mensili dal 7 dicembre 1995 al 3 settembre 1996, di fr. 1’080.– dal 4 settembre 1996 al 10 febbraio 1997 e di fr. 910.– dall’11 febbraio 1997. A tali importi egli è giunto dipartendosi da un reddito del marito di fr. 4’860.–, rispettivamente fr. 3’790.– e fr. 3’900.– secondo i periodi considerati, e da un guadagno della moglie di fr. 1’000.– mensili. Il fabbisogno minimo della moglie è stato calcolato in fr. 2’280.– per i primi due periodi e in fr. 1’650.– dall’11 febbraio 1997, mentre al marito è stato riconosciuto un fabbisogno di fr. 2’570.–, fr. 2’710.– e fr. 2’735.– mensili a dipendenza dei periodi.
L’appellante chiede che il fabbisogno minimo della moglie sia ridotto da fr. 2’280.– a fr. 2’064.– mensili tra il 7 dicembre 1995 e il 10 febbraio 1997, rispettivamente da fr. 1’650.– a fr. 1’520.– mensili dopo l’11 febbraio 1997.
a) Per quanto riguarda il canone di locazione dell’appartamento in cui abita la moglie, di fr. 600.– mensili (doc. GGG), egli sostiene anzitutto che esso dovrebbe essere riconosciuto nella sola misura di fr. 200.– mensili (invece dei fr. 300.– conteggiati dal Pretore) per tenere conto del fatto che questa vive con i due figli maggiorenni e provvisti di reddito. Ora, in linea di massima i coniugi devono equitativamente beneficiare – durante una causa di divorzio o di separazione – del medesimo tenore di vita, ciò che include anche condizioni abitative sostanzialmente paritarie (I CCA, sentenza del 12 agosto 1997 in causa B./B.). È vero che se uno dei coniugi vive con terze persone, costoro devono di principio partecipare equamente alle spese di locazione (Rep. 1990 pag. 122, n. 22). La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare però che se un coniuge riduce volontariamente e in misura apprezzabile il suo tenore di vita, diminuendo in particolare le spese dell’alloggio, non deve vedersi pregiudicare per ciò soltanto (Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 157 ad art. 145 CC). In determinate situazioni l’equità impone di riconoscere nel fabbisogno del coniuge specialmente economo, in altri termini, il costo di un’abitazione equiparabile a quella dell’altro coniuge (Rep. 1995, 142). Se si pensa che in concreto l’importo di fr. 300.– considerato dal Pretore quale onere locativo della moglie è circa la metà di quello riconosciuto al marito (fr. 550.–, oltre fr. 50.– per spese accessorie: decreto impugnato, pag. 10), la valutazione del primo giudice resiste alla critica. Né l’appellante può seriamente pretendere che l’onere di alloggio della moglie sia ulteriormente ridotto, con l’importo di fr. 200.– mensili potendosi tutt’al più trovare una camera ammobiliata. Su questo punto il decreto impugnato merita dunque conferma.
b) Per le medesime ragioni l’appellante chiede che le spese di riscaldamento, ammesse dal Pretore nella misura di fr. 44.–, siano computate alla moglie solo in misura di un terzo. L’assunto non può essere condiviso. Se è vero che i conviventi del coniuge dovrebbero partecipare, in linea di principio, alle spese dell’alloggio e a quelle del riscaldamento, nel caso in esame non si giustifica di ridurre la posta litigiosa ove appena si consideri la vistosa differenza – favorevole all’ap-pellante – tra i due oneri d’abitazione (fr. 344.– la moglie, fr. 600.– il marito).
c) L’appellante ritiene poi che debba essere stralciato dal fabbisogno minimo della moglie l’importo di fr. 83.50 mensili riconosciutole dal Pretore fino all’11 febbraio 1997 per la rata mensile destinata all’acquisto di una lavatrice. Egli fa valere che i coniugi avevano firmato l’11 dicembre 1993 un contratto di nolo per la lavatrice, ma che l’acquisto dell’apparecchio sarebbe stato deciso unilateralmente dalla moglie nel maggio 1995, dopo l’avvio della causa. Il rimprovero è inconsistente. Per prassi costante il rimborso di debiti può invero essere inserito nel fabbisogno di uno dei coniugi solo se il debito è stato contratto consensualmente durante la vita in comune (Rep. 1994, 147; I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re G./G., massima pubblicata in SJZ 93/1997 pag. 380 e in: Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 14/1997 pag. 3 segg.; Bühler/ Spühler, Berner Kommentar, 3a edizione, n. 162 ad art. 145 CC). In concreto il nolo della lavatrice era stato sottoscritto l’11 dicembre 1993, quando i coniugi ancora vivevano in comunione domestica ed è stato convertito in contratto di acquisto dalla moglie, nel maggio 1995, dopo la separazione di fatto avvenuta nel settembre 1994 (doc. TT, sopra, ad A). La rata destinata all’acquisto della lavatrice non può quindi essere inserita nel fabbisogno della moglie, mentre si dovrebbe continuare a tenere conto del nolo, stipulato di comune accordo dai coniugi per ammissione stessa dell’appel-lante. Ora, l’ammontare del nolo mensile non risulta dagli atti, ma tenuto conto del fatto che per il nolo della cucina “__________ ” l’interessata paga fr. 92.– mensili (doc. SS), ammettere per il nolo della lavatrice l’importo di fr. 83.50 fino all’11 febbraio 1997 rientra nel legittimo potere di apprezzamento del primo giudice. Al riguardo l’appello è quindi sprovvisto di buon diritto.
d) L’appellante rileva infine che la posta di fr. 50.– mensili inclusa nel fabbisogno minimo della moglie per la tassa annua di raccolta dei rifiuti dovrebbe essere ridotta a fr. 30.–, pari alla tassa applicata dal Comune di __________ alle persone sole. Sennonché la censura è addotta per la prima volta in questa sede ed è perciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). In conclusione, dunque, le censure dell’appellante sul fabbisogno della moglie sono infondate. Ne discende che il fabbisogno dell’attrice rimane di fr. 2’280.– mensili per il periodo dal 7 dicembre 1995 al 10 febbraio 1997 e di fr. 1’650.– dall’11 febbraio 1997 in poi.
Nel caso concreto non si evincono elementi che consentano di scostarsi dal reddito effettivamente conseguito. La disdetta del rapporto di impiego per il 31 luglio 1996 è avvenuta per motivi indipendenti dalla volontà del marito (disdetta, doc. 10), il quale da allora percepisce le indennità di disoccupazione e svolge saltuariamente qualche attività per una ditta di __________ __________ a __________, guadagnando in media tra Lit. 150’000 e 200’000 mensili. L’appellante non è più in giovane età (40 anni) e ha esperienza in un settore economico molto particolare. Una situazione di disoccupazione in atto da più di un anno non può più essere considerata meramente transitoria (ZR 96/1997 n. 25 pag. 72) ed è indizio di serie difficoltà oggettive nel trovare un lavoro. Non si hanno d’altra parte indicazioni sulla formazione professionale del marito e mancano in concreto elementi dai quali si possa ritenere che egli sarebbe concretamente in grado di conseguire un reddito superiore a quello effettivo dando prova di buona volontà (DTF 119 II 316, 117 II 16), quanto meno a un giudizio sommario come quello provvisionale. Il reddito da considerare dopo il novembre 1996 è quindi quello derivante dalle indennità di disoccupazione, alle quali va aggiunto il compenso per gli occasionali lavori a __________.
A detta del marito il reddito sarebbe di fr. 3’735.– mensili (fr. 3’595.– indennità di disoccupazione
Nel periodo dal 4 settembre 1996 al 10 febbraio 1997, come si vedrà in seguito, le entrate della famiglia non sono sufficienti per coprire i fabbisogni di entrambi i coniugi. Il Pretore ha posto l’ammanco a carico della moglie, conformemente alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 123 III 1, 121 III 301). Se non che, in tal modo il primo giudice ha garantito al debitore un importo ben superiore al minimo del diritto esecutivo, avendo inserito nel fabbisogno del marito un importo di fr. 449.– per il rimborso di un debito contratto con la Banca __________ durante la convivenza coniugale (decreto, pag. 10 in fondo). Come si è visto (consid. 3c), il rimborso di debiti, anche di quelli contratti di comune accordo e nell’interesse della famiglia, presuppone però che ogni membro della famiglia abbia garantito il proprio fabbisogno mensile, ciò che non avviene in concreto dal 4 settembre 1996 al 10 febbraio 1997. Il fabbisogno del marito deve quindi essere ridotto a fr. 2’506.20, il rimborso del citato debito dovendo essere decurtato nella misura necessaria per garantire a ogni coniuge la copertura del fabbisogno. Non entra per contro in considerazione una riduzione del fabbisogno della moglie, già contenuto all’indispensabile, pur con il nolo della lavatrice, apparecchio necessario all’economia domestica.
In sintesi il quadro patrimoniale mensile della famiglia così si presenta:
Periodo dal 7 dicembre 1995 al 3 settembre 1996:
reddito del marito fr. 4’860.–
reddito della moglie fr. 1’000.–
fr. 5’860.–
fabbisogno del marito fr. 2’570.–
fabbisogno della moglie fr. 2’280.–
fr. 4’850.–
eccedenza fr. 1’010.–
contributo per la moglie:
fabbisogno minimo fr. 2’280.–
metà eccedenza fr. 505.–
./. reddito proprio fr. 1’000.–
fr. 1’785.–
Periodo dal 4 settembre 1996 al 10 febbraio 1997:
reddito del marito fr. 3’786.20
reddito della moglie fr. 1’000.—
fr. 4’786.20
fabbisogno del marito fr. 2’506.20
fabbisogno della moglie fr. 2’280.—
fr. 4’786.20
eccedenza –.—
il marito deve alla moglie:
reddito fr. 3’786.20
./. fabbisogno personale fr. 2’506.20
fr. 1’280.—
Periodo dall’11 febbraio 1997 in poi:
reddito del marito fr. 3’786.20
reddito della moglie fr. 1’000.—
fr. 4’786.20
fabbisogno del marito fr. 2’735.—
fabbisogno della moglie fr. 1’650.—
fr. 4’385.—
eccedenza fr. 401.20
contributo per la moglie:
fabbisogno minimo fr. 1’650.—
metà eccedenza fr. 200.60
./. reddito proprio fr. 1’000.—
fr. 850.— arrotondati
Le censure dell’appellante, in ultima analisi, si rivelano fondate solo per quel che concerne i contributi alimentari dovuti dall’11 febbraio 1997. Il decreto impugnato va pertanto riformato riducendo a fr. 850.– il contributo alimentare destinato alla moglie dopo tale data.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:
__________ è tenuto a versare alla moglie __________, anticipatamente entro il terzo giorno di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 1’785.– mensili dal 7 dicembre 1995 al 3 settembre 1996,
fr. 1’080.– mensili dal 4 settembre 1996 al 10 febbraio 1997;
fr. 850.– mensili dall’11 febbraio 1997 in poi.
Per il resto il decreto impugnato è confermato.
__________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. dott. __________ __________ __________.
__________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti per due terzi a carico di __________ __________ e il resto a carico di __________ __________ e per entrambi, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
– avv. dott. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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