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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.14
Data decisione, Autorità: 05.08.1998, ICCA
Incarto n.: 11.98.00014
Lugano 5 agosto 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Poretti Schuhmacher
sedente per statuire nella causa .._____ (contestazione di deliberazione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 23 aprile 1997 da
e __________ __________ -__________, __________
contro
Comunione dei comproprietari della particella n. __________RFD,
(rappresentata dalla __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 16 gennaio 1998 presentata da __________ e __________ __________ -__________ contro la sentenza emessa il 12 dicembre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Ritenuto
in fatto: A. __________ e __________ __________ -__________ sono comproprietari in parti uguali del foglio n. __________ (quota di 9/1000) della particella n. __________ RFD di __________, denominata Condominio . __________ __________ -, revisore dei conti della proprietà per piani, ha proposto all’as-semblea dei comproprietari, nel suo rapporto del 15 marzo 1997, di non approvare i conti e di rinviarli all’amministrazione affinché li completasse. All’assemblea del 24 marzo 1997 la maggioranza dei comproprietari ha respinto la proposta, approvando il bilancio e il conto economico al 31 dicembre 1996 presentati dall’amministrazione.
B. Il 20 aprile 1997 __________ e __________ __________ -__________ hanno convenuto la Comunione dei comproprietari davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che fosse annullata la deliberazione assembleare del 24 marzo 1997 sull’approvazione del bilancio e del conto di esercizio 1996 e che gli atti fossero rinviati all’amministrazione per allestire nuovi conti in conformità alle disposizioni di legge. Con risposta del 20 maggio 1997 la comunione dei comproprietari, rappresentata __________ -trice __________ __________, si è opposta alla petizione. Nella replica del 10 giugno 1997 e nella duplica del 14 luglio 1997 le parti hanno ribadito le rispettive tesi. All’udienza preliminare, tenutasi il 2 ottobre 1997, le parti hanno confermato le loro domande e, non essendovi prove da assumere, hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale, riconfermandosi nelle proprie argomentazioni.
C. Con sentenza del 12 dicembre 1997 il Pretore ha respinto la petizione, ritenendo che la tenuta della contabilità non era né illegale né contraria agli statuti. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste a carico degli attori, con obbligo di rifondere alla controparte un’indennità per ripetibili di fr. 500.–.
D. Gli attori sono insorti contro tale sentenza con un appello del 16 gennaio 1998 nel quale chiedono di annullare la nota deliberazione dell’assemblea o quanto meno, in subordine, di ridurre la tassa di giustizia e di sopprimere ogni indennità per ripetibili alla controparte. La Comunione dei comproprietari propone nelle sue osservazioni del 18 febbraio 1998 di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.
E. Su richiesta della giudice delegata la Comunione dei comproprietari ha trasmesso un estratto della deliberazione assembleare, tenutasi il 20 maggio 1997, con la quale l’assemblea dei comproprietari ha autorizzato __________ __________ a stare in lite.
F. __________ e __________ __________ -__________ hanno comunicato il 30 marzo 1998 di ritirare la domanda principale del loro appello, divenuta nel frattempo priva di oggetto a seguito dell’accoglimento della loro richiesta all’assemblea dei comproprietari tenutasi il 27 marzo 1998. Essi hanno tuttavia ribadito di mantenere l’appello sulla domanda subordinata relativa alla tassa di giustizia e alle spese.
Considerando
in diritto: 1. Gli attori chiedono la riduzione della tassa di giustizia stabilita dal Pretore, affermando che l’importo di fr. 600.– è eccessivo per una procedura promossa in applicazione dell’art. 75 CC. Essi non indicano tuttavia di quanto dovrebbe essere ridotta la tassa di giustizia litigiosa. Ora, l’atto di appello deve contenere – sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) – non solo l’indicazio-ne precisa dei punti che si intendono impugnare (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC), ma anche l’enunciazione completa delle richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC). Dandosi contestazioni patrimoniali l’appellante non può limitarsi a chiedere modificazioni indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, nota 6 ad art. 30; Rep. 1993 227). Analogo principio vige del resto sul piano federale (Messmer/ Imboden, Die Eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). Ciò posto, il ricorso degli appellanti, che non adempie i requisiti dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, potrebbe essere dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina.
La legge sulla tariffa giudiziaria (RL 3.1.1.5) prevede che la tassa di giustizia è fissata dal giudice in considerazione del valore, della natura e della complessità dell’atto o della controversia (art. 3 cpv. 1 LTG). L’azione di contestazione di una deliberazione ha per principio natura pecuniaria (DTF 108 II 77; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 5a edizione, Berna 1997, 13 n. 140 pag. 364; Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 1 ad art. 5 CPC). Gli attori non hanno indicato alcun valore, limitandosi a presentare un’azione ordinaria, e la convenuta non ha sollevato obiezioni. Se non che, il valore litigioso è determinante non solo per la determinazione delle tasse e delle ripetibili, ma anche per accertare la ricevibilità dell’appello (art. 15 CPC). Ora, gli attori contestavano in sostanza l’utile di fr. 42’902.20 figurante nel bilancio 1996 approvato dall’assemblea dei comproprietari, che a loro avviso non corrispondeva alla realtà (petizione, pag. 3; rapporto di revisione del 15 marzo 1997, doc. B; verbale dell’as semblea del 24 marzo 1997, doc. D). Il valore della causa da essi promossa corrisponde perciò a tale importo, che dev’essere considerato facendo astrazione della loro quota di comproprietà (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, nota 9.8 ad art. 36; per analogia: Meier-Hayoz/Rey, Berner Kommentar, nota 126 ad art. 712m CC e Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna, 1996, note 79 e segg. pag. 258). Ora, l’art. 17 LTG prevede, per le cause di valore tra fr. 20’001.– e fr. 50’000.–, una tassa di giustizia da fr. 750.– a fr. 2’000.–. La tassa di giustizia determinata dal Pretore, in fr. 600.– si rivela quindi inferiore alla tariffa, a tutto favore degli appellanti.
Gli appellanti contestano anche l’indennità per ripetibili di fr. 500.– attribuita dal Pretore alla convenuta e argomentano che quest’ultima non era stata rappresentata da un legale e non aveva quindi diritto a indennità, tanto più che la causa era stata provocata dai conti incompleti presentati dall’amministrazione. L’argomentazione non potrebbe essere condivisa nemmeno se fosse ricevibile. Nel concetto di ripetibili (art. 150 CPC) dottrina e giurisprudenza fanno rientrare, infatti, anche un’equa indennità per chi in causa non si avvale di un patrocinatore, già per compensare il dispendio di tempo (per analogia: Sträuli/ Messmer, ZPO, 3ª edizione, § 68 n. 5; I CCA, sentenza del 15 dicembre 1987 in re C. c. F.; Rep. 1990 pag. 213). In concreto la Comunione dei comproprietari era rappresentata dall’ammini-strazione (art. 712t cpv. 2 CC), il cui operato è stato ratificato dall’assemblea dei comproprietari (cfr. massima pubblicata in SJZ 93 [1997] pag. 381). Nella fattispecie la rappresentante ha redatto la risposta di causa, la duplica e ha partecipato all’udien-za preliminare. Anche solo tenendo conto del tempo necessario per tali prestazioni, fatturate separatamente alla convenuta (contratto di amministrazione doc. 1, punto 9), l’indennità di fr. 500.–, addirittura modesta, rientra senz’altro nella latitudine di apprezzamento del Pretore. Anche su questo punto l’appello deve quindi essere respinto.
Gli oneri processuali sono posti a carico degli appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC), tanto nella misura in cui il ricorso è stato ritirato (la desistenza equivale a soccombenza: Rep. 1978 375) quanto nella misura in cui è stato mantenuto. Gli appellanti rifonderanno alla controparte, inoltre, un’adeguata indennità per le spese cagionate dall’attuale procedura.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è stato ritirato, l’appello è respinto in quanto ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 400.– complessivi per ripetibili di appello.
.
– __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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