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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1998.13
Data decisione, Autorità:
29.09.1998, ICCA
Incarto n.:
11.98.00013
Lugano
29 settembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (provvisionale in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con istanza del 17 aprile 1997 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
premesso che __________
__________ ha interposto appello il 19 gennaio 1998 contro un decreto cautelare
del 7 gennaio 1998 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha
parzialmente accolto un’istanza cautelare presentata il 17 aprile 1997 da
__________ __________ nell’ambito di una causa di divorzio da lui promossa;
preso atto che
l’appellante ha comunicato il 25 settembre 1998 di ritirare l’appello, i coniugi
avendo nel frattempo sottoscritto una convenzione sulle conseguenze accessorie
del divorzio;
ricordato che il ritiro
di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea
di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con
obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
accertato che i coniugi
si sono accordati sugli oneri processuali nel senso che il marito assume la
tassa di giustizia dell’appello, mentre le ripetibili sono compensate;
ritenuto che la tassa di
giustizia va equamente ridotta per tenere conto anche della buona volontà dimostrata
dalle parti nel risolvere il contenzioso (art. 21 LTG);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai
ruoli per desistenza.
- Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 70.–
b) spese fr.
30.–
fr.
100.–
sono
posti a carico dell’appellante, compensate le ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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