AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.11
Data decisione, Autorità: 16.08.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00011
Lugano 19 luglio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 2 maggio 1997 da
__________ __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dalla lic. iur. __________ __________, studio legale __________ __________ __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 15 gennaio 1998 presentato da __________ __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 16 dicembre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ __________ il 2 febbraio 1998;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ __________ (1957), cittadino brasiliano, e __________ __________ (1962) si sono sposati a __________ __________ 1991. Dall’unione è nato __________, __________ 1994. I coniugi si sono separati di fatto nel maggio 1996: la moglie è rimasta con il figlio nell’abitazione coniugale e il marito si è trasferito in un appartamento proprio. __________ __________ __________ __________ è poi divenuto padre di __________ __________ __________, nata il __________ 1996 da una relazione con __________ __________ __________ __________.
B. Il 10 giugno 1996 __________ __________ __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 4 novembre 1996. Il 2 luglio 1997 il Pretore ha regolato l’assetto cautelare e ha obbligato __________ __________ __________ __________ a versare dal 1° febbraio 1997 un contributo alimentare di fr. 570.– mensili per , compreso l’assegno familiare. Un appello da egli presentato l’8 luglio 1997 contro tale sentenza è stato respinto da questa Camera il 22 agosto 1997 (inc. ..).
C. Nel frattempo, con petizione del 5 maggio 1997 __________ __________ __________ __________ ha postulato il divorzio, l’affidamento di __________, un contributo per il figlio di fr. 530.– mensili fino al 6° anno di età, di fr. 745.– fino al 12° anno di età, di fr. 820.– fino al 16° anno e di fr. 1’100.– fino alla maggiore età, assegno familiare compreso, o – subordinatamente – di fr. 270.– mensili fino al 6° anno di età, fr. 320.– fino al 12° anno di età, fr. 400.– fino al 16° anno e fr. 500.– fino alla maggiore età, assegno familiare escluso, rivendicando inoltre fr. 3’870.– di contributi arretrati per il figlio, fr. 2’169.– in liquidazione del regime dei beni e una somma imprecisata a titolo di prestazione di libero passaggio. Nella sua risposta del 2 giugno 1997 __________ __________ __________ __________ ha aderito al divorzio, ha chiesto di affidare il figlio al genitore più idoneo e ha avversato tutte le altre domande della moglie. Nei successivi atti scritti i coniugi hanno ribadito le rispettive domande, il convenuto offrendo nondimeno un contributo per il figlio di fr. 250.– nel caso in cui lo stesso fosse affidato alla madre.
D. Non essendovi stata istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno prodotto un memoriale conclusivo. Nel suo allegato l’attrice, ribadite le proprie domande, ha chiesto un contributo per il figlio di fr. fr. 700.– mensili fino al 6° anno di età, fr. 980.– fino al 12° anno di età, fr. 1’040.– fino al 16° anno e fr. 1’300.– fino alla maggiore età, assegno familiare compreso. Il convenuto ha aderito all’affidamento del figlio alla madre, riservato il suo diritto di visita, e ha offerto un contributo di fr. 493.– mensili.
E. Statuendo il 16 dicembre 1997, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato __________ alla madre, ha fissato il diritto di visita del padre e ha obbligato quest’ultimo a versare un contributo per il figlio di fr. 700.– mensili fino al 1° settembre 1998, di fr. 600.– mensili fino al 6° anno, di fr. 780.– mensili fino al 12° anno, fr. 820.– mensili fino al 16° anno e di fr. 900.– fino alla maggiore età (assegno familiare escluso), oltre fr. 3’483.– quale contributo arretrato per il figlio e fr. 2’169.– in liquidazione del regime dei beni. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’000.– sono state poste per un quarto a carico dell’attrice a per il resto a carico del convenuto. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
F. __________ __________ __________ __________ è insorto contro la predetta sentenza con un appello del 15 gennaio 1998 nel quale postula – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – una riduzione del contributo per il figlio a fr. 650.– mensili fino al 1° settembre 1998, a fr. 600.– mensili fino al 6° anno e a fr. 650.– mensili fino alla maggiore età. Nelle sue osservazioni del 2 febbraio 1998 __________ __________ __________ __________ propone il rigetto del gravame e insta anch’ essa per il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
G. Nel frattempo, con sentenza del 26 gennaio 1998, il Pretore ha parzialmente accolto un’istanza di __________ __________ __________ __________ e ha ridotto, tra l’altro, il contributo alimentare per la figlia __________ a fr. 343.– mensili dal 1° marzo al 16 dicembre 1997, a fr. 213.– mensili fino al 1° settembre 1998, a fr. 313.– mensili fino al 10 maggio 2001, a fr. 183.– mensili fino al 10 maggio 2012 e a fr. 870.– mensili fino al 31 agosto 2014. Con appello del 4 febbraio 1998 __________ __________ __________ __________ postula un’ulteriore riduzione del contributo alimentare per la figlia (inc. ..__________).
H. Con ordinanza del 19 maggio 1999 la presidente di questa Camera ha ordinato la congiunzione ai fini istruttori della causa in esame con quella relativa al mantenimento della figlia nata fuori del matrimonio. Le parti sono state citate al dibattimento del 2 luglio 1999, in occasione del quale l’appellante ha comunicato che, avendo egli dovuto cambiare posto di lavoro, dal 20 gennaio 1999 il suo stipendio si è ridotto. Richiamato agli atti un incarto pendente presso la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, alla discussione finale del 12 luglio 1999 le parti hanno confermato le loro domande.
Considerando
in diritto: 1. I fatti addotti all’udienza del 2 luglio 1999 sono ammissibili, in deroga all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, per il principio inquisitorio che disciplina nel diritto federale i rapporti, anche patrimoniali, fra genitori e figli (DTF 120 II 231 consid. 1 con rinvio; Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86). È vero che la massima ufficiale è destinata in primo luogo a tutelare gli interessi del figlio, non quelli del genitore, sicché un intervento del giudice a favore di quest’ultimo si giustifica solo in presenza di contributi manifestamente eccessivi o sproporzionati (Rep. 1994 pag. 237; Hegnauer in: Berner Kommentar, n. 109 ad art. 279/280 CC; Grundriss des Kindesrechts, 4a edizione, n. 14.10 e 21.05). Nella fattispecie non si tratta però di intervenire a favore dell’appellante, ma a favore della figlia nata fuori del matrimonio, la quale ha diritto di essere trattata per principio come il fratellastro (DTF 120 II 285 consid. 3, 116 II 110 consid. 4). Ciò presuppone che si determini con sufficiente affidabilità il reale guadagno dell’appellante. L’applicazione del principio inquisitorio non autorizza le parti, in ogni modo, a notificare fatti e prove in modo informe, chiedendo alla discussione finale quanto già avrebbero potuto postulare al dibattimento. Anche per tale motivo __________ __________ __________ __________ si è vista respingere le prove notificate il 12 luglio 1999. Ciò posto, occorre procedere all’esame dell’appello.
Lo scioglimento del matrimonio a norma dell’art. 142 cpv. 1 CC non ha dato adito a discussioni ed è passato in giudicato. Litigioso rimane il contributo dovuto al figlio __________. Il Pretore ha accertato il reddito del padre in fr. 3’164.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2’191.90 mensili. Ciò premesso, egli ha fissato il contributo per __________ in fr. 700.– mensili fino al 1° settembre 1998, in fr. 600.– fino al 6° anno, in fr. 780.– mensili fino al 12° anno, in fr. 820.– mensili fino al 16° anno e in fr. 900.– fino alla maggiore età (escluso l’assegno familiare). L’appellante sostiene che il suo reddito raggiunge appena fr. 2’928.– mensili che il suo fabbisogno minimo è di fr. 2’235.50, poiché contrariamente a quanto ha accertato dal Pretore, egli è gravato di oneri fiscali per fr. 103.– mensili. Chiede pertanto di ridurre il contributo per il figlio a fr. 650.– mensili fino al 1° settembre 1998, a fr. 600.– mensili fino al 6° anno e a fr. 650.– mensili fino alla maggiore età
Per quanto riguarda il reddito, dal fascicolo processuale risulta che l’appellante ha lavorato fino al 30 novembre 1998 alle dipendenze della __________ , , dove percepiva uno stipendio orario di base, oltre la tredicesima e un premio variabile secondo la produzione (deposizione __________ nell’inc. ..). Ora, nel 1996 questa Camera aveva accertato il reddito dell’interessato in fr. 3’164.– mensili (sentenza del 22 agosto 1997, inc. ..). Una diminuzione del guadagno nel 1997 non è stata resa verosimile. Del resto l’appellante non spiega per quali motivi il suo reddito sarebbe diminuito, ritenuto che al momento in cui il Pretore ha statuito egli lavorava ancora alla __________ __________ e pressoché con la stessa media mensile di ore lavorative (deposizione __________). Inoltre, a partire dal 1° luglio 1997 egli ha beneficiato di un aumento del salario di base, che è passato da fr. 14.65 a fr. 16.– l’ora (deposizione __________). Infine i calcoli da lui proposti variano a dipendenza dei momenti in cui vengono presentati (petizione: fr. 2’731.80; conclusioni: fr. 2’599.–; appello: fr. 2’928.–), ciò che li rende contraddittori e per finire inattendibili. Nelle circostanze descritte si può ragionevolmente ritenere che al momento in cui ha statuito il Pretore l’interessato era in grado di guadagnare fr. 3’164.– mensili, come ha accertato a suo tempo questa Camera. Sprovvisto di buon diritto, su questo punto l’appello dev’essere respinto.
In merito all’onere fiscale, è indubbio che tale posta rientra per giurisprudenza nel fabbisogno minimo (DTF 114 II 394 consid. 4b; 118 II 99 in basso; Rep. 1994 pag. 298). In concreto il Pretore non ha inserito alcun importo a questo titolo poiché verosimilmente l’interessato ne sarebbe andato esente. Anche tenendo conto delle deduzioni per i contributi versati all’ex moglie e ai figli, il reddito imponibile dell’appellante, che non beneficia più dell’aliquota favorevole dei coniugati (art. 35 LT), sarà verosimilmente di circa fr. 20/25’000.–, onde un carico tributario complessivo attorno ai fr. 1’950.– annui (fr. 1’000.– per l’imposta cantonale, fr. 850.– per quella comunale e fr. 100.– per l’imposta federale diretta). Contrariamente a quanto sostiene l’attrice, l’appellante non può d’altra parte beneficiare della deduzione sociale per figli minorenni, che è riconosciuta solo al genitore detentore dell’autorità parentale, ossia – nella fattispecie – alla madre. L’importo di fr. 100.– mensili fatto valere con l’appello (l’aumento in questa sede è inammissibile: art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) deve quindi essere inserito nel fabbisogno minimo dell’in-teressato , che va fissato in fr. 2’392.– mensili (consid. 3 della sentenza inc. 11.98.00011). Tale importo costituisce il limite inferiore sotto il quale l’appellante non può essere costretto a vivere (DTF 123 III 5 consid. 3b/bb e 9 consid. 5).
Ne segue che l’interessato, con un reddito di fr. 3’164.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2’392.–, deve mettere a disposizione dei figli l’eccedenza di fr. 772.– mensili. Il problema è che con tale somma l’appellante sarebbe in grado di far fronte al pagamento del contributo impostogli dal Pretore per il figlio __________, ma potrebbe contribuire al mantenimento della figlia avuta fuori del matrimonio solo in misura esigua (fr. 72.– mensili fino al 1° settembre 1998, fr. 172.– fino all’11 maggio 2000 ecc.). E ciò pur essendosi impegnato a versare alla figlia un contributo alimentare di fr. 450.– fino al 6° anno di età (__________2002), di fr. 500.– fino al 12° anno, di fr. 580.– fino al 16° anno e di fr. 690.– fino alla maggiore età. Se non che, come si è già accennato, i figli di un medesimo genitore, siano essi nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, hanno diritto nei confronti di tale genitore a un uguale livello di vita (sopra, consid. 1). Occorre definire perciò in che misura l’appellante possa provvedere equamente anche al sostentamento della figlia __________a. Le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi costante, prevedono per figli dell’età di __________ e __________ un fabbisogno in denaro di fr. 700.– mensili (RDT 51/1996 pag. 33). Tali valori si rapportano tuttavia a fasce di reddito attorno ai fr. 7’000.– mensili (si veda la pag. 11, adattata al rincaro dell’edizione 1988). In concreto, tenuto conto dei redditi dei genitori (la madre di __________ è attualmente a carico della pubblica assistenza), notevolmente inferiori al citato limite, il fabbisogno in denaro di entrambi i figli può essere stimato in fr. 560.– mensili. Nel caso di __________ tale fabbisogno va maggiorato però di fr. 200.– per la cura e l’educazione, sua madre lavorando a metà tempo (con un reddito di fr. 1’200.– mensili), mentre la madre di __________ non svolge alcuna alcuna attività lucrativa e può quindi occuparsi a tempo pieno della figlia. Inoltre fino al 1° settembre 1998 si giustifica di considerare la retta della Culla , di fr. 150.– mensili. Ciò posto, il fabbisogno in denaro di __________ assomma a fr. 910.– mensili fino al 1° settembre 1998 e a fr. 760.– in seguito (consid. 5 della sentenza inc. ..).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare che il genitore tenuto al mantenimento di un figlio adulterino perde, ove non abbia mezzi sufficienti per onorare l’obbligo di mantenimento, sia la quota a libera disposizione (art. 164 CC) sia gli eventuali contributi straordinari dell’art. 165 CC (DTF del 12 novembre 1998 in re F., consid. 2c). Se ciò ancora non basta, il coniuge di tale genitore deve tollerare che il contributo di quest’ultimo alla famiglia sia ridotto (Bräm in: Zürcher Kommentar, n. 143 ad art. 159 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, n. 42 ad art. 159 CC). Per sovvenire a tutti i propri obblighi alimentari l’appellante dovrebbe poter versare, in concreto, fr. 560.– per la figlia __________ e fr. 910.– per __________, ossia fr. 1’470.– mensili complessivi fino al 1° settembre 1998 (fr. 1’320.– in seguito). In realtà egli dispone soltanto di fr. 772.– (reddito di fr. 3’164.– meno il fabbisogno minimo di fr. 2’392.–).
Nessun contributo essendo prioritario sull’altro, rimane solo la possibilità di ridurre le somme in proporzione. Ne discende che l’appellante dev’essere tenuto a versare fr. 478.– mensili per __________ e fr. 294.– mensili per __________ fino al 1° settembre 1998, rispettivamente fr. 445.– mensili per __________ e in fr. 327.– mensili per __________ dopo di allora. Il Pretore avendo fissato il contributo per __________ in fr. 700.– fino al 1° settembre 1998 e in fr. 600.– in seguito, la sentenza deve essere modificata. È vero che a __________ l’appellante ha offerto un contributo di fr. 600.– fino al sesto anno di età, ma ciò non è decisivo. Nella determinazione dei contributi per i figli minorenni vige – come detto – la massima ufficiale illimitata: il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii; 118 II 93; Rep. 1995 146). Dovendo salvaguardare la parità di trattamento tra figli minorenni di un medesimo genitore, il giudice deve applicare d’ufficio il diritto federale. Al dibattimento del 2 luglio 1999, del resto, l’attrice è stata resa attenta di tale circostanza e ha avuto la possibilità di esprimersi.
Dal 1° dicembre 1998 la situazione dell’appellante si è modificata poiché, dopo avere perso il lavoro presso __________ __________, egli è stato assunto il 20 gennaio 1999 dalla ditta __________ __________ __________, , dove percepisce un reddito medio di fr. 2’637.– mensili (doc. 3-7 incarto Pretura e doc. A di appello). Il suo fabbisogno mensile deve tuttavia essere ricondotto a fr. 2’021.– e comprende il minimo vitale (fr. 1’025.–), la locazione (fr. 790.–), la cassa malati (fr. 153.–) e l’abbonamento dei trasporti pubblici per il percorso __________ - (fr. 53.–). Gli altri costi non possono più essere ammessi: l’imposta è ora nuovamente trattenuta alla fonte e l’appellante non può rivendicare indennità per pasti presi fuori dal domicilio, poiché lavorando a __________ può rientrare al domicilio anche durante la pausa di mezzogiorno. Per quanto riguarda la cassa malati, il Pretore ha già dedotto dal premio indicato dall’appellante fr. 100.–, pari al verosimile sussidio cantonale. Tutto ciò premesso, l’appellante può mettere a disposizione dei figli fr. 616.– mensili, sicché i contributi mensili in loro favore devono essere fissati, seguendo i principi esposti in precedenza, a fr. 355.– per __________ e a fr. 261.– per __________, quest’ultimo comprensivo dell’assegno familiare percepito dal padre.
L’appellante insorge anche contro l’indicizzazione del contributo, sostenendo di non usufruire di adattamenti del rincaro. Ora, la clausola di adeguamento all’indice nazionale dei prezzi al consumo è giustificata se il reddito del debitore beneficia a sua volta di tale adeguamento, ciò che oggi non può più essere presunto. D’altra parte il figlio non può sapere se, quando e in che misura lo stipendio del genitore beneficerà – dandosene il caso – di adeguamenti. Per prassi costante questa Camera mantiene quindi, in linea di principio, la clausola ancorata all’indice nazionale dei prezzi al consumo. Concede però all’obbligato la facoltà di documentare che il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – di indennità per carovita (Rep. 1996 pag. 126). La sentenza del Pretore va emendata di conseguenza.
L’appellante contesta infine il principio di un contributo scalare secondo le fasce d’età. Di regola ciò si giustifica tuttavia per evitare procedure intese alla successiva modifica del contributo (Stettler in: Traité de droit privé suisse, vol. III, tomo II, 1, pag. 348). Se non che, nel caso in esame è impossibile prevedere con un minimo di attendibilità, al momento attuale, un qualsivoglia aumento di reddito dell’appellante. D’altra parte il primo adeguamento del contributo all’età del figlio non interviene prima dei sei anni. Stabilire già ora un contributo scalare non appare quindi ragionevole. Ricorrendone i presupposti, il figlio potrà in ogni modo chiedere un aumento del contributo sulla base dell’art. 157 CC. Al proposito l’appello merita accoglimento.
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto della particolarità del caso si giustifica di rinunciare, eccezionalmente, alla riscossione di tasse e spese. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante può essere accolta (art. 155 e 157 CPC). Analogo beneficio può essere accordato all’appellata, la quale adempie il requisito dell’indigenza e la cui posizione non appariva sprovvista di qualche fondamento.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:
__________ __________ __________ __________ è condannato a versare a __________ __________ __________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare in favore del figlio __________ di fr. 478.– mensili fino al 1° settembre 1996, di fr. 445.– mensili fino al 30 novembre 1998 e di fr. 355.– mensili in seguito.
I contributi alimentari sono riferiti all’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di gennaio 1998 e saranno adeguati il 1° gennaio di ogni anno in base all’indice del mese di novembre precedente. Il debitore è liberato da tale obbligo nella misura in cui documenterà che il suo stipendio non ha beneficiato appieno – o non ha beneficiato affatto – di adeguamenti al rincaro.
Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
__________ __________ è ammesso al beneficio dell’assisten-za giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. dott. __________ __________ __________.
__________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio della lic. iur. __________ __________.
– avv. dott. __________ __________ __________, __________;
– lic. iur. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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