AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.6
Data decisione, Autorità: 28.04.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00006
Lugano 28 aprile 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ._ (revoca dell’interdizione) della Divisione degli interni, sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 16 settembre 1994 da
__________ __________, __________ (ora patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 17 dicembre 1997 presentata da __________ __________ contro la decisione emessa il 26 novembre 1997 dalla Divisione degli interni quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con risoluzione del 29 ottobre 1963 lo Zivilamtgericht di Berna ha pronunciato, in applicazione dell’art. 369 CC, l’interdizione di __________ __________ (__________). Il 7 settembre 1983 la stessa autorità e l’11 gennaio 1994 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, dove il pupillo risiede dal 1977, hanno rigettato due sue richieste intese alla revoca dell’interdizione.
B. Il 16 settembre 1994 __________ __________ ha instato davanti alla Divisione degli interni, sezione enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, perché fosse revocata la tutela, fosse sollevato dall’ incarico il tutore __________ __________, fosse allestito un rendiconto e gli fosse dato accesso agli atti. Il 19 ottobre 1995 l’autorità di vigilanza ha respinto l’istanza, consentendo nondimeno al tutelato, a titolo di prova e per un anno, di gestire in modo autonomo e indipendente i propri redditi. Il 20 febbraio 1997 questa Camera, adita da __________ , ha annullato la predetta decisione e ha rinviato l’incarto all’autorità di vigilanza per nuovo giudizio previo completamento dell’istruttoria (inc. ..).
C. Nel frattempo, con risoluzione dell’11 settembre 1996 la Delegazione tutoria di __________ ha autorizzato il tutore a versare la rendita di invalidità e la relativa prestazione complementare direttamente al pupillo, affinché questi potesse gestirle da sé solo durante un periodo di prova di un anno. __________ __________ ha presentato ricorso contro la predetta decisione.
D. Il 26 novembre 1997 l’autorità di vigilanza, dopo avere sentito all’udienza del 7 maggio 1997 il tutore e il pupillo, ha respinto l’istanza di revoca dell’interdizione. Non sono state prelevate né spese né tassa di giustizia ed __________ __________ è stato ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria per gli atti successivi al 20 febbraio 1997.
E. Il 17 dicembre 1997 __________ __________ è insorto contro la risoluzione della Divisione degli interni, Sezione enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, con un ricorso (recte: appello) nel quale chiede – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – l’an-nullamento della decisione impugnata.
F. Il 23 novembre 1998 la Delegazione tutoria di __________ ha nominato __________ __________ tutore di __________ __________ in sostituzione di __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 433 cpv. 1 CC in caso di interdizione, la tutela cessa con la revoca da parte dell’autorità competente, la quale è obbligata a ordinarla tosto che la causa di tutela sia scomparsa (cpv. 2). La procedura è regolata dal diritto cantonale (art. 434 cpv. 1 CC). Nel Cantone Ticino la competenza in materia di revoca spetta alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele (art. 47 e art. 48 cpv. 1 LAC), le cui decisioni sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 423 cpv. 3 CPC e 54a LAC). La persona interdetta ha la legittimazione a ricorrere (art. 433 cpv. 3 CC e 47 LAC).
Nei casi di interdizione per causa di infermità o debolezza di mente, come pure per cessazione di una durevole protezione o assistenza nell’interesse dello stesso o dell’altrui sicurezza, la revoca può essere pronunciata solo previa relazione di periti (art. 436 CC; Strub, Die Aufhebung der Entmündigung, Friburgo 1984, pag. 34 segg.; Riemer, Grundriss des Vormundschafts-rechts, 2ª edizione, Berna 1997, pag. 105 nota 193). L’autorità può fondare il proprio giudizio sulla relazione peritale di un’altra autorità, a condizione evidentemente che essa risulti attuale e imparziale (ZVW 2/1947 n. 7 pag. 22/23), ma può rinunciare alla stessa ove la richiesta di revoca sia chiaramente destinata all’insuccesso o abusiva (Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, Basilea 1999, n. 3 ad art. 436).
L’autorità di vigilanza, sulla base di due perizie (l’una del 16 marzo 1992 del dott. __________ __________, l’altra del 10 marzo 1994 del dott. __________ __________) che concordavano sulla necessità di mantenere la tutela a tempo indeterminato, ha respinto l’istanza anche perché l’interessato non era stato in grado di amministrare le proprie rendite durante il periodo di prova. L’appellante nega l’esistenza – ora come nel 1963 – di un motivo di tutela e contesta la valenza delle due perizie, che sarebbero sconfessate dalle numerose testimonianze agli atti. Sostiene in particolare che il referto del dott. __________, assunto nell’ambito di un’altra procedura, è lacunoso, non è attuale e si limita a ritrascrivere le conclusioni delle perizie allestite il 24 luglio 1963 dalla Psychiatrische Universität di Berna e il 4 maggio 1983 dal Psychiatrische Polyklinik di Berna. Quanto al referto del dott. __________, redatto su richiesta dell’appellante, esso non costituirebbe un valido mezzo di prova poiché è stato trasmesso all’autorità di vigilanza senza la sua autorizzazione, in violazione quindi del segreto professionale del medico.
In concreto risulta che il dott. __________ ha rilasciato il suo referto il 16 marzo 1992, nell’ambito di una procedura di revoca dell’interdizione chiesta dal tutelato e respinta con risoluzione 11 gennaio 1994 dal Consiglio di Stato. Il perito ha ripercorso in tale occasione il vissuto del paziente dal 1963 al 1992, basandosi per il periodo anteriore al 1963 e per quello tra il 1963 e il 1983 su perizie della Psychiatrische Universitätsklinik e del Policlinico di Berna e per il periodo successivo su atti ufficiali del tutore, su altri documenti e su un colloquio con il peritando. Contrariamente a quanto afferma quest’ultimo, lo specialista non si è limitato a tradurre precedenti perizie, ma ha analizzato il vissuto psichiatrico del paziente soffermandosi anche su episodi posteriori al 1983, sintomatici del perdurare della malattia (perizia, pag. 5 e 7). Né si può rimproverare al perito di avere eccessivamente limitato l’indagine personale del peritando, poiché se questa è – di regola – obbligatoria, l’esame dell’incarto costituisce pur sempre la fonte di informazione principale (Schnyder/Murer, op. cit., nota 119 e nota 124 ad art. 374 CC). Neppure può dirsi che il referto del dott. __________ non sia più attuale. Lo specialista ha concluso che a quel momento il paziente era ancora affetto da infermità mentale, segnatamente da parafrenia, ovvero una psicosi delirante cronica. Tale stato si manifesta anche a livello dei piani di vita, che appaiono inadeguati alla realtà, perché profondamente intessuti di megalomania ed egocentrismo su cui l’interessato non ha la minima facoltà di critica. Il perito ha concluso che la prognosi della malattia non prevede alcun miglioramento, nel senso che i sintomi non possono decrescere con gli anni (perizia pag. 16 seg.).
Vari testi hanno dichiarato invero che l’appellante appare una persona normale, tanto da essere rimasti sorpresi nell’appren-dere che era stato posto sotto tutela (deposizioni Plötzger, Schumacher, Campagna), ma le loro convinzioni personali non sono oggettivamente sufficienti per sconfessare le valutazioni del perito. Intanto, come ha sottolineato il dott. __________, l’appellante si presenta lucido, appare di buona intelligenza, affabile nel contatto, ma evidenzia tratti di megalomania che lo mettono al centro di un mondo da lui stesso dominato (perizia, pag. 7 seg.). Egli inoltre, sapendo di essere sotto tutela, vive due registri della sua realtà: quella “reale”, caratterizzata da una rendita d’invalidità, e quella “immaginaria”, in cui egli è magnate d’industria, delle finanza e anche grande medico (perizia, pag. 9).
Nella fattispecie non risulta dagli atti se il medico ha trasmesso il suo referto al tutore con o senza l’autorizzazione dell’appellan-te. Si versasse nella seconda ipotesi, il medico avrebbe violato il segreto professionale rivelando segreti a lui confidati per ragione della sua professione (art. 321 cpv. 1 e 3 CP). E siccome la violazione del segreto professionale è un illecito penale, il referto in questione sarebbe di principio inammissibile come mezzo di prova (SJZ 92 [1996] pag. 362 consid. dd in fondo con numerosi richiami), il giudice civile non dovendo avallare comportamenti penalmente sanzionabili (Gaillard, Le sort des preuves illicites dans le procès civil, in: SJ 120 [1998] pag. 666). Nella fattispecie non consta che l’appellante abbia querelato il medico. Ciò non toglie che l’eventuale violazione del segreto professionale potrebbe anche essere accertata pregiudizialmente, in sede civile, se gli atti sono chiari (Gaillard, op. cit., pag. 670). Se non che, come detto, in concreto manca qualsiasi elemento per un serio esame pregiudiziale. Non è quindi possibile affermare che il referto del dott. __________ sia stato inviato al tutore illecitamente. Sia come sia, si volesse anche partire da tale ipotesi e ignorare la perizia del dott. __________ ai fini del giudizio, rimarrebbe pur sempre come valido mezzo di prova la perizia del dott. __________, la quale esclude univocamente che lo stato di salute dell’appellante possa migliorare. L’attendibilità di tale conclusione non dà adito a dubbi.
Nelle circostanze descritte, tenuto conto altresì che il dott. __________ conclude per la necessità di mantenere la tutela a salvaguardia degli interessi personali dell’appellante, non soccorrono i presupposti per una revoca. È vero che l’appellante non rappresenta un pericolo per la sicurezza altrui; anzi, dall’istruttoria è emerso che egli ha seguito coscienziosamente le indicazioni mediche per la cura del diabete di cui soffre (deposizione del dott. __________) e che mantiene ordinato e pulito l’appartamento in cui vive (deposizione __________). Tuttavia durante il breve periodo in cui la Delegazione tutoria di __________ gli ha concesso autonomia per la gestione dei suoi redditi egli non ha pagato la pigione, né l’elettricità, né il premio dell’assicurazione domestica e contro la responsabilità civile, tanto che il tutore gli ha poi revocato la concessione. L’appellante si è invero giustificato adducendo di aver creduto che la misura non fosse ancora in vigore (appello, pag. 7 seg.), ma ciò dimostra se mai come egli non si renda ben conto della realtà. Quanto al generico richiamo circa la poca chiarezza della sua situazione patrimoniale e delle passate gestioni tutorie, esso non spiega in alcun modo le predette omissioni. Per di più lo stato delle sue finanze è chiaro, il tutore avendo regolarmente presentato il rendiconto annuale sin dall’assunzione dell’incarico (doc. 38). Contestare in condizioni del genere la necessità di durevole assistenza non è serio.
Da ultimo l’appellante asserisce che l’interdizione pronunciata giusta l’art. 369 CC contrasta con l’art. 8 CEDU.
a) L’art. 8 CEDU consacra il diritto a una vita privata e familiare senza ingiuste ingerenze dell’autorità pubblica. Una limitazione del suo esercizio è possibile se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza pubblica, il benessere economico del paese, la tutela dell’ordine, la prevenzione di infrazioni penali, la protezione della salute e della moralità, la salvaguardia dei diritti e delle libertà altrui (DTF 121 Ib 4). Che misure tutelari limitino la libertà dell’individuo è indubbio. Qualora esse contribuiscano tuttavia – come in concreto – a preservare la salute dell’interdetto, rispettivamente a difendere la sicurezza altrui, esse sono compatibili con l’art. 8 CEDU (Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurigo 1993, pag. 323 nota 550 con riferimenti di giurisprudenza), sempre che rispettino il principio della proporzionalità (Riemer, op. cit., pag. 109 nota 2 e pag. 116 nota 20 seg.; Villiger, op. cit., 315 nota 539 segg.).
b) Nella fattispecie non occorre ripetersi sulla necessità di durevole assistenza e protezione da parte dell’appellante, ovvero sull’esigenza di una misura opportuna. La tutela costituisce il provvedimento più radicale (si vedano i vari gradi di intervento in: Schnyder/Murer, op. cit., n. 33 ad art. 367 CC e in: Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862 pag. 335 segg.). Nel caso specifico l’interessato risulta necessitare sia di una misura di assistenza personale sia di una misura volta a garantire una corretta amministrazione del patrimonio (perizia __________, pag. 17). L’inabilitazione, che è il provvedimento meno incisivo dopo la tutela, mira solo accessoriamente all’assistenza personale (Deschenaux/Steinauer, loc. cit.). Non basterebbe perciò alle necessità dell’appellante. Ne discende che la decisione impugnata, conforme al diritto, merita conferma e che l’appello deve essere respinto.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
Non si riscuotono tasse né spese.
Intimazione a:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– Delegazione tutoria di __________.
Comunicazione alla Divisione degli interni, sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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