AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.5
Data decisione, Autorità: 08.07.1998, ICCA
Incarto n. 11.98.00005
Lugano 8 luglio 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..____ (azione di accertamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 10 ottobre 1995 dalla
Fondazione __________ e __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
__________ __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. dott. __________ __________, __________) avv. __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) __________ __________, __________
__________ __________ __________,
(patrocinati dall’avv. __________ __________, __________) __________ __________ __________ __________, __________
__________, __________ __________ __________ (patrocinate dall’avv. __________ __________ __________, __________);
giudicando ora sull’istanza di ricusa presentata il 24 dicembre 1997 dall’attrice e dall’avv. __________ __________, __________, nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
convocate le parti all’udienza del 13 maggio 1998;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’istanza di ricusazione;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La Fondazione __________ e __________ __________ __________ ha promosso causa il 10 ottobre 1995 davanti al Pretore del Distretto di Lugano contro __________ __________, __________ __________ __________ __________, la __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________, chiedendo – in estrema sintesi – che fosse accertata la nullità di varie disposizioni testamentarie lasciate da __________ __________ __________, che fosse accertata l’esistenza di un danno da atti illeciti con il relativo obbligo di risarcimento e che fosse riconosciuta la sua qualità di unica erede di __________ __________ __________. Con ordinanza del 20 ottobre 1995 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha trasmesso la causa per competenza al Pretore della sezione 4.
B. L’11 dicembre 1995 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha rinviato la petizione all’attrice, invitandola a presentare entro 15 giorni un allegato ridotto, limitato all’azione di nullità del testamento, sotto comminatoria dello stralcio della causa in caso di inadempienza; inoltre egli ha dichiarato inammissibile la petizione d’eredità per difetto di legittimazione attiva e ha deciso la disgiunzione di tutte le azioni non successorie, rinunciando a prelevare spese e ad assegnare ripetibili. Con sentenza del 10 novembre 1997 questa Camera ha accolto un appello presentato dalla Fondazione __________ e __________ __________ __________, ha dichiarato nulla sia l’ordinanza 20 ottobre 1995 del Pretore della sezione 1 sia quella emanata l’11 dicembre 1995 dal Pretore della sezione 4 e ha rinviato gli atti al presidente della Pretura del Distretto di Lugano per la designazione del giudice competente a trattare la petizione. Con ordinanza del 13 novembre 1997 il presidente della Pretura del Distretto di Lugano ha assegnato la causa per competenza al Pretore della sezione 4.
C. Il 24 dicembre 1997 la Fondazione __________ __________ __________ __________ __________ insieme con l’avv. __________ __________ hanno inoltrato a un’istanza di ricusa nei confronti del Pretore della sezione 4. Questi ha trasmesso gli atti alla Camera civile di appello l’8 gennaio 1998, soggiungendo di non riconoscere alcun motivo di ricusa. __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________ si sono opposti all’istanza. All’udienza del 13 maggio 1998, indetta da questa Camera, gli istanti hanno riconfermato la domanda di ricusa e i convenuti hanno ribadito la loro opposizione.
.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi siano esclusi (nel senso dell’art. 26 CPC), come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni (lett. b). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello (art. 30 cpv. 1 CPC) e la decisione è pronunciata con decreto in camera di consiglio, che non può essere impugnato (art. 30 cpv. 3 CPC).
Gli istanti fondano la loro domanda sull’apparenza di prevenzione e parzialità del Pretore, riferendosi a precedenti giudizi emessi dal magistrato in procedimenti in cui il legale istante era parte o rappresentante di parte. La ricusazione deve reputarsi ancorata, ciò premesso, all’art. 27 lett. b CPC. Tale norma abilita a ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori oggettivi che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 2 ad art. 27 CPC; Rep. 1988 pag. 369). Senza riguardo all’ordinamento cantonale, gli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 § 1 CEDU garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto, il cui comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid. 3d, 119 Ia 226 consid. 3 e 5 con richiami). Nel valutare la prova della prevenzione non bisogna essere troppo esigenti; d’altro lato la parzialità non può essere ravvisata in casi semplicemente dubbi (Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti), poiché l’istituto della ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid. bb, 19 consid. 4).
I resistenti chiedono di dichiarare tardiva la domanda di ricusa, facendo valere che la petizione risale al 10 ottobre 1995. Il Tribunale federale ha invero precisato che le istanze di ricusazione devono essere presentate senza indugio, un ritardo costituendo un atto di malafede processuale (DTF 119 Ia 228 in fondo). In concreto, se da un canto la domanda potrebbe essere dichiarata tardiva nella misura in cui gli istanti si avvalgono di circostanze precedenti l’introduzione della causa, d’altro canto non si deve disconoscere che il magistrato ricusato è stato designato dal presidente della Pretura del Distretto di Lugano solo il 13 novembre 1998, sicché gli istanti non avevano motivo per insorgere prima di allora. Sia che sia, la questione non merita particolare approfondimento poiché, come si vedrà in seguito, la ricusazione è comunque destinata all’insuccesso. Né giova diffondersi sulla ricevibilità – controversa – dell’istanza presentata personalmente dall’avvocato __________. Anche se egli non è parte in causa, una ricusa potrebbe infatti essere pronunciata qualora si riscontrasse – per avventura – grave inimicizia del giudice verso il patrocinatore (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 4.1 ad art. 23; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, Berna 1984, nota 382 b). Si impone quindi un esame dei motivi addotti.
Sostengono gli istanti che __________ e __________ __________, nell’ambito di un procedimento pendente in Italia, hanno rimproverato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, di essere acquiescente nei confronti dell’avv. __________ __________ e della Fondazione __________ __________ allorquando il medesimo magistrato è tutt’altro che indulgente nei loro confronti. Ciò condizionerebbe il Pretore, costringendolo a mostrare con eccessi contrari la sua indipendenza. La questione sarà esaminata oltre, nel contesto dei casi sottoposti a questa Camera (consid. 6).
Gli istanti ritengono inoltre il Pretore condizionato nel giudizio dalla sua fede politica, appartenendo egli a un’area che considera la funzione svolta da magistrati socialisti “politicamente rilevante contro la __________ __________ e __________ __________ ”, della quale l’avv. __________ __________ fa parte. La parzialità del magistrato risulterebbe poi da precedenti decisioni, che denoterebbero chiari intenti punitivi nei confronti del legale. Se non che, la semplice appartenenza politica di un magistrato all’uno o all’altro partito non costituisce motivo di ricusa, a meno che elementi concreti facciano dubitare della sua equanimità in casi determinati (Rhinow, öffentliches Prozessrecht, Basilea 1994, § 7 n. 272 e 273; Rep. 1984 pag. 373). Per sua funzione, un magistrato si trova ad agire anche in situazioni non prive di risvolti sociali e politici, ma ciò non significa ch’egli se ne lasci influenzare; d’altro lato il principio costituzionale dell’imparzialità del giudice non presuppone che il magistrato si debba astenere dall’ufficio per il solo fatto di avere un’opinione propria su un tema politico controverso (Poudret, op. cit., vol. I. ad art 23 n. 4.2, pag. 121). Nella fattispecie non consta, né gli istanti pretendono, che il Pretore abbia pubblicamente espresso opinioni sul conto dell’avv. __________ __________ o abbia apertamente condiviso dichiarazioni di esponenti dell’area politica alla quale appartiene. Lo stretto legame con il capogruppo socialista in Gran Consiglio e nel Consiglio comunale del suo domicilio, che non è parte né rappresenta un parte nel procedimento odierno, non basta – in assenza di riscontri oggettivi – a fondare la ricusa del magistrato in questione. Per di più la causa promossa dalla Fondazione __________ __________ non ha alcuna connotazione politica, né comporta giudizi su tesi politiche né tanto meno riguarda esponenti di un determinato partito. I vari articoli apparsi sulla stampa – cui allude l’istante – si limitano a riferire della domanda di ricusa promossa dall’istante nei confronti del medesimo Pretore. Né il vago accenno alla serenità di giudizio del magistrato è sufficiente per sollevare dubbi di parzialità, qualsiasi magistrato potendosi trovare nella medesima situazione senza per ciò doversi reputare prevenuto.
Gli istanti hanno prodotto documenti dai quali risultano, a loro avviso, seri indizi oggettivi che inducono a dubitare della parzialità del Pretore. Essi pongono l’accento – in particolare – su cinque casi nei quali l’avv. __________ __________ era parte o nei quali fungeva da patrocinatore e nei quali le decisioni del Pretore ricusato tradirebbero parzialità. Ora, è vero che, per costante giurisprudenza, a fondare dubbi di parzialità bastano circostanze obiettivamente idonee a suscitare l’apparenza di prevenzione o a denotare un simile rischio; se da un lato, quindi, la semplice affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi non è sufficiente per giustificare l’astensione di un magistrato, dall’altro non occorre che il magistrato in questione sia effettivamente prevenuto (DTF 115 Ia 36, 175 consid. 3). La questione è di sapere se nella fattispecie si riscontrino elementi oggettivi nel senso inteso dalla giurisprudenza.
a) Gli istanti rilevano che nel primo caso da loro indicato (I) una retta e tempestiva decisione del Pretore avrebbe evitato al legale di perdere l’esecuzione testamentaria e il patrocinio del cliente. Tale assunto si basa unicamente però sulle stesse affermazioni degli istanti. Contrariamente alla loro opinione, dalla documentazione prodotta non si desume che tale situazione sia stata provocata dalla decisione del Pretore.
b) Nel secondo caso (II) risulta che il Pretore ha respinto due eccezioni con una sola decisione, ha rinviato il giudizio su altre eccezioni e ha statuito sulle prove, in parte ammesse e in parte respinte. A prescindere dal fatto però che le ordinanze sulle prove sono inappellabili (art. 182 e 95 CPC) e che l’impugnazione di decreti non ha effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC), la pretesa nullità della decisione evocata dall’istante non è stata giudizialmente accertata. Inoltre la seconda frase dell’art. 96 cpv. 4 CPC avrebbe consentito al giudice di concedere effetto sospensivo all’appello. In concreto il semplice fatto che il Pretore non ha deciso nel senso auspicato dall’appellante non è sufficiente per ravvisare parzialità. Del resto, anche ammettendo che la decisione del Pretore fosse errata, ciò non basterebbe a suffragare una domanda di ricusazione, poiché le irregolarità di procedura possono essere censurate con i rimedi giuridici offerti dalla legge (DTF 116 Ia 20 consid. 5 con rinvio, 114 Ia 158 consid. bb). Per giustificare una domanda di ricusa occorrono errori particolarmente gravi e ripetuti, che denotino vere e proprie violazioni dei doveri del giudice (DTF 115 Ia 404 consid. 3b). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie, ove l’irregolarità – come detto – nemmeno è stata giudizialmente constatata. Dalla documentazione prodotta non risulta nemmeno che la transazione, definita sfavorevole dagli istanti, debba ricondursi al giudizio del Pretore. Quanto alle successive resistenze della Pretura, esse si riferiscono al Segretario assessore, non al Pretore, che nel frattempo si era astenuto.
c) Gli istanti rimproverano al Pretore (caso III) di aver rinviato all’avv. __________ __________ una petizione di 185 pagine con un termine per ridurla a 40 pagine. A parte il fatto che tale facoltà è prevista dalla legge (art. 115 cpv. 3 CPC), nondimeno, il legale stesso non pretende che ciò fosse impossibile; anzi, il Pretore ha consentito alla presentazione di un atto di 60-70 pagine. Per quanto concerne il rifiuto di procedere all’interrogatorio formale della controparte, il Pretore ha motivato la modifica dell’ordinanza sulle prove e a ogni modo la prova non è stata esclusa, il legale essendosi riservata la possibilità di riassumerla nell’azione di merito. Il mancato accoglimento di un’istanza di restituzione in intero poteva essere impugnato con appello e la motivazione addotta dal Pretore non risulta essere manifestamente insostenibile, anche se non ha soddisfatto il patrocinatore. Questa Camera ha invero rimproverato il Pretore per non avere dato seguito all’invito di notificare alle parti la sua decisione di effetto sospensivo e per avere indugiato nel rettificare il dispositivo n. 2 del decreto d__________ ____________________). Criticabile appare anche il fatto che lo stesso Pretore, ricevuta all’inizio di gennaio 1995 la sentenza 28 dicembre 1994 di questa Camera, abbia atteso un mese e mezzo prima di dare seguito all’ordine del Tribunale di appello. Ma ciò non significa ancora che egli abbia deliberatamente procrastinato il corso della procedura a sfavore della parte rappresentata dall’avv. __________ __________. Dagli atti si evince che nel periodo compreso tra la discussione del 7 giugno 1991 e l’emanazione del decreto (17 agosto 1994) è stato risolto con le autorità austria che il problema della competenza ed è stato chiuso l’inventario della successione. Inoltre l’istante ha presentato 5 domande di restituzione in intero, contribuendo a rallentare il corso della procedura. Per quanto riguarda la compensazione delle ripetibili decisa dal Pretore, questa Camera, pur accogliendo parzialmente l’appello presentato dalla controparte, ha posto a carico di quest’ultima due terzi degli oneri processuali e ha fissato in fr. 10’000.– le ripetibili, ma non ha censurato la valutazione del Pretore poiché l’esito del ricorso non incideva apprezzabilmente sulla ripartizione dei costi processuali di prima sede.
d) In merito al caso IV i ricusanti si dolgono che il Pretore ha respinto il 7 settembre 1995 un’istanza in materia di locazione presentata dagli avv. __________ e __________ __________, ponendo a loro carico ripetibili per fr. 35’000.–. Con sentenza del 26 febbraio 1996 la seconda Camera civile di appello ha parzialmente riformato il giudizio del Pretore e, tra altre cose, ha ridotto a fr. 7’000.– le ripetibili a favore della controparte. Certo, è vero che in concreto l’ammontare dell’indennità è stato nettamente ridotto, ma nulla induce a ritenere che il Pretore l’abbia volutamente fissato in fr. 35’000.– per punire gli attori. Tutt’al più egli si è dipartito da un valore litigioso errato, ma non consta che ciò sia dovuto a fattori estranei alla vertenza medesima, di modo che la circostanza non basta per denotare apparenza di prevenzione. Quest’ultima va esaminata sulla base di circostanze oggettive, atte a far ritenere prevenuto il magistrato anche a una persona ragionevole dotata di normale sensibilità (Poudret, op. cit., ad art. 23 n. 5.1 e 2, pag. 123). È possibile che il legale sia soggettivamente convinto di avere subìto un’ingiustizia, ma tale sua personale convinzione non trova riscontro in fatti oggettivi.
e) Per finire, nel caso V gli istanti rimproverano al Pretore di avere deciso un’eccezione di merito con decreto e senza dare all’attrice la possibilità di esprimersi. Essi rilevano inoltre che il magistrato non ha intimato la petizione alle parti e non ha statuito su una domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’attrice. È vero, al proposito, che questa Camera ha dichiarato nullo il dispositivo n. 2 della decisione emanata l’11 dicembre 1995 con la quale il Pretore aveva negato la legittimazione attiva della Fondazione __________ senza darle la possibilità di esprimersi. Come si è detto, nondimeno, solo errori particolarmente gravi o ripetuti del giudice possono suffragare una domanda di ricusazione (DTF 115 Ia 404 consid. 3b). Nella fattispecie, non è preteso che l’irregolarità fosse non solo manifesta, ma deliberata, allo scopo di nuocere alla parte, né è possibile dedurlo in mancanza di indizi convergenti. Le altre doglianze, del resto, non permettono di ravvisare estremi di parzialità, la mancata intimazione della petizione e della decisione sull’assistenza giudiziaria essendo dovuta al fatto che l’incarto era stato trasmesso alla Camera civile d’appello per l’evasione del ricorso presentato dall’istante.
In definitiva se ne deve concludere che nella fattispecie non emergono gravi motivi che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato. Questi ha commesso taluni errori in cause nelle quali l’avv. __________ __________ era coinvolto, rispettivamente era patrocinatore di una parte, ma ciò non appare riconducibile a prevenzione, tendenziosità o partito preso. Gli errori di forma o di merito commessi da un magistrato possono essere fatti correggere, del resto, con i normali rimedi giuridici offerti dall’ordinamento giuridico. È possibile che gli istanti siano soggettivamente convinti della parzialità del Pretore, ma in concreto tale loro personale convinzione non trova riscontro in sufficienti elementi oggettivi che denotino violazioni gravi dei doveri del magistrato e non consente di ricusare il magistrato. Al Pretore giova ricordare, a ogni buon conto, che in situazioni suscettibili di assumere valenza personale solo atteggiamenti cauti e distaccati possono evitare soggettivi sospetti di parzialità, garantendo una corretta e serena conduzione della causa. Agli istanti è appena il caso di ricordare, per converso, che un patrocinatore deve anche sapere dar prova di moderazione e di oggettività, senza interpretare ogni decisione del giudice che non risponda alle loro prospettive d’azione o di difesa come un atto di prevenzione o di personale ostilità.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia è volutamente contenuta per tenere conto della natura della decisione. Le controparti, che hanno presentato osservazioni scritte e che sono comparse all’udienza del 10 marzo 1998 davanti alla Camera civile di appello, hanno diritto in ogno modo a una congrua indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza di ricusazione è respinta.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti solidalmente a carico dell’attrice e dell’avv. __________ __________, che rifonderanno a ognuna delle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 700.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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