AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.4
Data decisione, Autorità: 03.07.1998, ICCA
Incarto n. 11.98.00004
Lugano 3 luglio 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..____ (contestazione dell’onorario dell’esecu-tore testamentario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 23 ottobre 1997 da
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________ __________, __________, e
__________ -__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
avv. __________ __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________o)
e nella quale è intervenuta, a sostegno del convenuto, la
Fondazione __________ __________, __________ (patrocinata dalla stessa avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sull’istanza di ricusa presentata il 23 dicembre 1997 dal convenuto nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
convocate le parti all’udienza del 10 marzo 1998;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di ricusazione;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________, __________ __________, __________ , __________ __________ __________ e __________ __________ - sono alcuni degli eredi di __________ __________, deceduto a __________ il __________ __________ 1993, che con testamento olografo del 3 febbraio 1981 ha designato esecutore testamentario l’avv. __________ __________. Terminato il suo compito, il 1° aprile, rispettivamente il 2 aprile 1996, l’avv. __________ __________ ha trasmesso agli eredi la sua nota d’onorario di complessivi fr. 184’661.10. Il 23 ottobre 1997 __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________ e __________ i- hanno convenuto l’avv. __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, contestando la sua parcella e postulandone la riduzione a complessivi fr. 65’030.70. Il Pretore ha assegnato il 28 ottobre 1997 al convenuto un termine di 30 giorni per presentare la risposta.
B. L’avv. __________ __________ ha inoltrato il 23 dicembre 1997 istanza di ricusa nei confronti del Pretore. Questi ha trasmesso gli atti alla Camera civile di appello il 7 gennaio 1998, osservando di non riconoscere alcun motivo di ricusa nei suoi confronti. __________ __________, __________ __________, __________ , __________ __________ __________ e __________ __________ - si sono opposti all’istanza con osservazioni del 5 gennaio 1998. Il 9 febbraio 1998 la Fondazione __________ __________ è intervenuta accessoriamente in favore del convenuto, associandosi all’istanza di ricusa. All’udienza del 10 marzo 1998, indetta dalla Camera civile di appello, l’istante ha riconfermato la domanda di ricusa, mentre i convenuti hanno ribadito la loro opposizione.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi siano esclusi (nel senso dell’art. 26 CPC), come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni”(lett. b). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello (art. 30 cpv. 1 CPC) e la decisione è pronunciata con decreto in camera di consiglio, che non può essere impugnato (art. 30 cpv. 3 CPC).
L’istante fonda la sua domanda sull’apparenza di prevenzione e parzialità del Pretore nei suoi confronti, riferendosi a precedenti giudizi emessi dal giudice in procedimenti in cui egli era parte o rappresentante di una parte. La ricusazione deve reputarsi ancorata, ciò premesso, all’art. 27 lett. b CPC. Tale norma abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori oggettivi che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 2 ad art. 27 CPC; Rep. 1988 pag. 369). Senza riguardo all’ordinamento cantonale, gli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 § 1 CEDU garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto, il cui comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid. 3d, 119 Ia 226 consid. 3 e 5 con richiami). Nel valutare la prova della prevenzione non bisogna essere troppo esigenti; d’altro lato la parzialità non può essere ravvisata in casi semplicemente dubbi (Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti), poiché l’istituto della ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid. bb, 19 consid. 4).
I resistenti chiedono di dichiarare tardiva la domanda di ricusa, facendo valere che questa doveva essere presentata immediatamente, non appena ne erano noti i motivi. Il Tribunale federale ha invero precisato che le istanze di ricusazione devono essere presentate senza indugio, un ritardo costituendo un atto di malafede processuale (DTF 119 Ia 228 in fondo). In concreto, se da un canto è vero che la domanda potrebbe essere dichiarata tardiva nella misura in cui l’istante si avvale di circostanze precedenti l’introduzione della petizione, d’altro canto è altrettanto vero che il convenuto non ha ancora presentato la risposta di merito, di modo che la domanda non può essere ritenuta tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 4 CPC. Come che sia, la questione non merita particolare approfondimento poiché, come si vedrà in appresso, la ricusazione è comunque destinata all’insuccesso.
L’istante sostiene che gli attori gli rimproverano a torto, nel merito, di avere ottenuto il certificato ereditario con ritardo, a causa delle sue lungaggini, e asserisce che tale remora sarebbe imputabile al Pretore. Lo stesso magistrato essendo chiamato a statuire sull’ammontare della nota d’onorario emessa dall’esecutore testamentario, egli dichiara di non sentirsi a “suo agio”. Il solo fatto però che il Pretore si sia occupato di un’altra procedura che riguarda la parte ricusante non inficia l’imparzialità del magistrato e non può fondare, in linea di principio e in assenza di altri elementi oggettivi, una ricusazione (DTF 120 Ia 82, 114 Ia 278). La precedente procedura riguardava l’emissione del certificato ereditario e non è connessa a quella oggetto della presente vertenza, che verte sulla contestazione dell’onorario dovuto all’esecutore testamentario. Del resto, se non configura prevenzione il caso del giudice che esprime un’opinione non definitiva sulla scorta di un apprezzamento anticipato e sommario dell’in-carto e dei mezzi di prova (Kölz, op. cit., n. 60 ad art. 58 Cost; Poudret, COJ, vol. I, n. 5.3 ad art. 22, pag. 124 e 125), a maggior ragione non può giustificare una ricusazione il caso in cui il Pretore non si è ancora occupato della causa.
L’istante ritiene inoltre il Pretore condizionato nel giudizio dalla sua fede politica, appartenendo egli a un’area che considera la funzione svolta da magistrati socialisti “politicamente rilevante contro la destra leghista e radicale luganese”, della quale l’istante fa parte. La parzialità del magistrato risulterebbe poi da precedenti decisioni, sfavorevoli all’istante, le quali denoterebbero intenti punitivi nei suoi confronti. Se non che, la semplice appartenenza politica di un magistrato all’uno o all’altro partito non costituisce motivo di ricusa, a meno che elementi concreti facciano dubitare della sua equanimità in casi determinati (Rhinow, öffentliches Prozessrecht, Basilea 1994, § 7 n. 272 e 273; Rep. 1984 pag. 373). Per sua funzione un magistrato si trova ad agire anche in situazioni non prive di risvolti sociali e politici, ma ciò non significa ch’egli se ne lasci influenzare; d’altro lato il principio costituzionale dell’imparzialità del giudice non presuppone che il magistrato si debba astenere dall’ufficio per il solo fatto di avere un’opinione propria su un tema politico controverso (Poudret, op. cit., vol. I. ad art 23 n. 4.2, pag. 121). Nella fattispecie non consta, né l’istante pretende, che il Pretore abbia pubblicamente espresso opinioni sul suo conto o abbia apertamente condiviso dichiarazioni di esponenti dell’area politica alla quale appartiene. Lo stretto legame con il capogruppo socialista in Gran Consiglio e nel Consiglio comunale del suo domicilio, che non è parte né rappresenta un parte nel procedimento odierno, non basta – in assenza di riscontri oggettivi – a fondare la ricusa del magistrato in questione. Per di più la causa promossa dagli attori riguarda l’onorario dell’esecutore testamentario e non ha alcuna connotazione politica, né comporta giudizi su tesi politiche né tanto meno riguarda esponenti di un determinato partito. I vari articoli apparsi sulla stampa, cui allude l’istante, si limitano a riferire della domanda di ricusa promossa dall’istante nei confronti del medesimo Pretore in un’altra causa, che vede coinvolte parti diverse. Né il vago accenno alla serenità di giudizio del magistrato è sufficiente per sollevare dubbi di parzialità, qualsiasi magistrato potendosi trovare nella medesima situazione senza per ciò doversi reputare prevenuto.
L’istante ha prodotto documenti dai quali risultano, a suo avviso, seri indizi oggettivi che inducono a dubitare della parzialità del Pretore. Egli pone l’accento – in particolare – su cinque casi nei quali egli era parte o nei quali fungeva da patrocinatore e nei quali le decisioni del Pretore ricusato tradirebbero parzialità. Ora, è vero che, per costante giurisprudenza, a fondare dubbi di parzialità bastano circostanze obiettivamente idonee a suscitare l’apparenza di prevenzione o a denotare un simile rischio; se da un lato, quindi, la semplice affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi non è sufficiente per giustificare l’asten-sione di un magistrato, dall’altro non occorre che il magistrato in questione sia effettivamente prevenuto (DTF 115 Ia 36, 175 consid. 3). La questione è di sapere se nella fattispecie si riscontrino elementi oggettivi nel senso inteso dalla giurisprudenza.
a) L’istante rileva che nel primo caso da lui indicato (I) una retta e tempestiva decisione del Pretore gli avrebbe evitato di perdere l’esecuzione testamentaria e il patrocinio del cliente. Tale assunto si basa unicamente però sulle stesse affermazioni dell’istante. Contrariamente all’opinione di quest’ultimo, dalla documentazione prodotta non si desume che tale situazione sia stata provocata dalla decisione del Pretore.
b) Nel secondo caso (II) risulta che il Pretore ha respinto due eccezioni con una sola decisione, ha rinviato il giudizio su altre eccezioni e ha statuito sulle prove, in parte ammesse e in parte respinte. A prescindere dal fatto però che le ordinanze sulle prove sono inappellabili (art. 182 e 95 CPC) e che l’impugnazione di decreti non ha effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC), la pretesa nullità della decisione evocata dall’ istante non è stata giudizialmente accertata. Inoltre la seconda frase dell’art. 96 cpv. 4 CPC avrebbe consentito al giudice di concedere effetto sospensivo all’appello. In concreto il semplice fatto che il Pretore non ha deciso nel senso auspicato dall’istante non è sufficiente per ravvisare parzialità. Del resto, anche ammettendo che la decisione del Pretore fosse errata, ciò non basterebbe a suffragare una domanda di ricusazione, poiché le irregolarità di procedura possono essere censurate con i rimedi giuridici offerti dalla legge (DTF 116 Ia 20 consid. 5 con rinvio, 114 Ia 158 consid. bb). Per giustificare una domanda di ricusa occorrono errori particolarmente gravi e ripetuti, che denotino vere e proprie violazioni dei doveri del giudice (DTF 115 Ia 404 consid. 3b). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie, ove l’irregolarità – come detto – nemmeno è stata giudizialmente constatata. Dalla documentazione prodotta non risulta nemmeno che la transazione, definita sfavorevole dall’istante, debba ricondursi al giudizio del Pretore. Quanto alle successive resistenze della Pretura, esse si riferiscono al Segretario assessore, non al Pretore, che nel frattempo si era astenuto.
c) L’istante rimprovera al Pretore (caso III) di avergli rinviato una petizione di 185 pagine con un termine per ridurla a 40 pagine. A parte il fatto che tale facoltà è prevista dalla legge (art. 115 cpv. 3 CPC), nondimeno, l’istante stesso non pretende che ciò fosse impossibile; anzi, il Pretore ha consentito alla presentazione di un atto di 60-70 pagine. Per quanto concerne il rifiuto di procedere all’interrogatorio formale della controparte, il Pretore ha motivato la modifica dell’ordinanza sulle prove e ad ogni modo la prova non è stata esclusa, l’istante essendosi riservata la possibilità di riassumerla nell’azione di merito. Il mancato accoglimento di un’istanza di restituzione in intero poteva essere impugnato con appello e la motivazione addotta dal Pretore non risulta essere manifestamente insostenibile, anche se non ha soddisfatto l’istante. Questa Camera ha invero rimproverato per non avere dato seguito all’invito di notificare alle parti la sua decisione di effetto sospensivo per avere indugiato nel rettificare il dispositivo n. 2 del decreto da lui emesso il 17 agosto 1994 (I CCA /). Criticabile appare anche il fatto che lo stesso Pretore, ricevuta all’inizio di gennaio 1995 la sentenza 28 dicembre 1994 di questa Camera, abbia atteso un mese e mezzo prima di dare seguito all’ordine del Tribunale di appello. Ma ciò non significa ancora che egli abbia deliberatamente procrastinato il corso della procedura a sfavore della parte rappresentata dall’istante. Dagli atti si evince che nel periodo compreso tra la discussione del 7 giugno 1991 e l’emanazione del decreto (17 agosto 1994) è stato risolto con le autorità austriache il problema della competenza ed è stato chiuso l’inventario della successione. Inoltre l’istante ha presentato 5 domande di restituzione in intero, contribuendo a rallentare il corso della procedura. Per quanto riguarda la compensazione delle ripetibili decisa dal Pretore, questa Camera, pur accogliendo parzialmente l’appello presentato dalla controparte, ha posto a carico di quest’ultima due terzi degli oneri processuali e ha fissato in fr. 10’000.– le ripetibili, ma non ha censurato la valutazione del Pretore poiché l’esito del ricorso non incideva apprezzabilmente sulla ripartizione dei costi processuali di prima sede.
d) In merito al caso IV il ricusante si duole che il Pretore ha respinto il 7 settembre 1995 un’istanza in materia di locazione da lui presentata, ponendo a suo carico ripetibili per fr. 35’000.–. Con sentenza del 26 febbraio 1996 la seconda Camera civile di appello ha parzialmente riformato il giudizio del Pretore e, tra altre cose, ha ridotto a fr. 7’000.– le ripetibili a favore della controparte. Certo, è vero che in concreto l’ammontare dell’indennità è stato nettamente ridotto, ma nulla induce a ritenere che il Pretore l’abbia volutamente fissato in fr. 35’000.– per punire l’istante. Tutt’al più questi si è dipartito da un valore litigioso errato, ma non consta che ciò sia dovuto a fattori estranei alla vertenza medesima, di modo che la circostanza non basta per denotare apparenza di prevenzione. Quest’ultima va esaminata sulla base di circostanze oggettive, atte a far ritenere prevenuto il magistrato anche a una persona ragionevole dotata di normale sensibilità (Poudret, op. cit., ad art. 23 n. 5.1 e 2, pag. 123). È possibile che l’istante sia soggettivamente convinto di avere subìto un’ingiustizia, ma tale sua personale convinzione non trova riscontro in fatti oggettivi.
e) Per finire nel caso V l’istante rimprovera al Pretore di avere deciso un’eccezione di merito con decreto e senza dargli la possibilità di esprimersi. Egli rileva inoltre che il magistrato non ha intimato la petizione alle parti e non ha statuito su una domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’attrice. È vero, al proposito, che questa Camera ha dichiarato nullo il dispositivo n. 2 della decisione emanata l’11 dicembre 1995 con la quale il Pretore aveva negato la legittimazione attiva della parte patrocinata dall’istante, senza darle la possibilità di esprimersi. Come si è detto, nondimeno, solo errori particolarmente gravi o ripetuti del giudice possono suffragare una domanda di ricusazione (DTF 115 Ia 404 consid. 3b). Nella fattispecie, che l’irregolarità fosse non solo manifesta, ma deliberata, allo scopo di nuocere alla parte patrocinata dall’istante non è preteso, né è possibile dedurlo in mancanza di indizi convergenti. Le altre doglianze, del resto, non permettono di ravvisare estremi di parzialità, la mancata intimazione della petizione e della decisione sull’assistenza giudiziaria essendo dovuta al fatto che l’incarto era stato trasmesso alla Camera civile d’appello per l’evasione del ricorso presentato dall’istante.
In definitiva deve concludersi che nella fattispecie non emergono gravi motivi che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato. Questi ha commesso taluni errori in cause nelle quali l’istante era patrocinatore di parte, ma ciò non appare riconducibile a prevenzione, tendenziosità o partito preso. Gli errori di forma o di merito commessi da un magistrato possono essere fatti correggere, del resto, con i normali rimedi giuridici offerti dall’ordi-namento giuridico. È possibile che l’istante sia soggettivamente convinto della parzialità del Pretore, ma in concreto tale sua personale convinzione non trova riscontro in sufficienti elementi oggettivi che denotino violazioni gravi dei doveri del magistrato e non consente di ricusare il magistrato. Al Pretore giova ricordare, a ogni buon conto, che in situazioni suscettibili di assumere valenza personale solo atteggiamenti cauti e distaccati possono evitare soggettivi sospetti di parzialità, garantendo una corretta e serena conduzione della causa. All’istante è appena il caso di ricordare, per converso, che un patrocinatore deve anche sapere dar prova di moderazione e di oggettività, senza interpretare ogni decisione del giudice che non risponda alle sue prospettive d’azione o di difesa come un atto di prevenzione o di personale ostilità.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi posti a carico dell’istante. La tassa di giustizia è volutamente contenuta per tenere conto della natura della decisione. La controparte, che ha presentato osservazioni scritte e che è comparsa all’udienza del 10 marzo 1998 davanti alla Camera civile di appello, ha diritto a una congrua indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza di ricusazione è respinta.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell’istante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– complessivi per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________ (per l’istante e per l’interveniente);
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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