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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.1
Data decisione, Autorità: 30.01.1998, ICCA
Incarto n. 11.98.00001
Lugano 30 gennaio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause .., .. e ..______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 14 aprile 1997, 12 maggio 1997 e 3 ottobre 1997 dall’
__________. __________ __________,
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 19 dicembre 1997 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 4 dicembre 1997 dal Pretore del Distretto di __________, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________ (1934) e __________ nata __________ (1937) si sono sposati a __________ (__________) il __ __________ 1959 e dalla loro unione è nato __________ __________ (1972);
che il 14 aprile 1997 il marito ha instato davanti al Pretore di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 2 giugno successivo;
che con istanza del 14 aprile 1997 __________ __________ ha chiesto l’adozione di misure provvisionali, in particolare l’attribuzione dell’abitazione coniugale a __________ (inc. ..__________);
che alla discussione del 6 giugno 1997 la moglie ha postulato, per il caso in cui si fosse dovuta costituire una dimora separata, un contributo alimentare di fr. 2’500.– mensili, ridotto in seguito a fr. 2’200.– (inc. ..__________);
che il 3 ottobre 1997 __________ __________ ha chiesto al Pretore di ordinare al marito di metterle a disposizione l’autovettura __________ “__________ __________ ” (inc. ..__________);
che alla discussione finale del 23 ottobre 1997 le parti si sono riconfermate in tutte le rispettive domande;
che il Pretore, statuendo il 4 dicembre 1997, ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2’200.– mensili e a mettere a disposizione della stessa l’autovettura;
che le spese, con una tassa di giustizia di fr. 700.–, sono state poste per un quinto a carico della moglie e per quattro quinti a carico di __________ __________, tenuto a rifondere alla controparte fr. 2’000.– per ripetibili;
che con un “ricorso” in tedesco del 19 dicembre 1997 __________ __________ contesta il citato decreto;
che il gravame non è stato notificato alla controparte;
considerando
in diritto: che l’appellante impugna il giudizio del Pretore sostenendo di non essere in grado di versare alcun contributo alimentare;
che l’atto d’appello deve contenere – tra l’altro – l’indicazione esatta delle parti e del loro domicilio, l’indicazione della sentenza da cui si appella, come pure le domande e i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. b, c, e, f CPC);
che, mancando tali requisiti, la dichiarazione di appello è nulla (art. 309 cpv. 5 CPC);
che il ricorrente censura il contributo alimentare a favore della moglie, così come l’obbligo di consegnarle la nota automobile e la ripartizione degli oneri processuali, ma non indica nemmeno implicitamente quale giudizio dovrebbe essere emanato in riforma del decreto impugnato e – soprattutto – non si confronta concretamente con le motivazioni del Pretore;
che la tolleranza e la benevolenza da riservare ad appellanti sprovvisti di cognizioni giuridiche non possono rimediare nella fattispecie alle manifeste e insanabili carenze dell’atto di appello, ciò che rende inutile assegnare al ricorrente un termine perché traduca il rimedio giuridico in italiano (art. 142 cpv. 3 CPC);
che il gravame, irricevibile, sfugge quindi a un esame di merito e può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che gli oneri processuali andrebbero per principio a carico dell’ appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);
che, date le particolarità del caso, appare tuttavia giustificato prescindere dal prelievo di tasse e spese;
che in ogni modo non si giustifica di riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;
per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
Non si riscuotono oneri processuali né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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