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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.207
Data decisione, Autorità: 20.02.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00207
Lugano 20 febbraio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .. ______ (______) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 (attribuzione di proprietà), promossa con petizione dell’11 luglio 1991 da
e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 22 dicembre 1997 presentata da __________ e __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 19 dicembre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
__________ e __________ __________ sono comproprietari della particella n. __________RFD di __________, sulla quale è stata costruita fra il 1990 e il 1991 un’abitazione bifamiliare. __________ __________ è titolare di una ditta di __________ __________ che ha fornito lavoro e materiale per l’edifica-zione dello stabile.
L’11 luglio 1991 __________ e __________ __________ hanno convenuto __________ e __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo l’attribuzione in proprietà dell’appartamento situato al piano terreno della casa, previa costituzione di una proprietà per piani. In via cautelare essi hanno postulato una restrizione della facoltà di disporre sulla menzionata particella. La domanda provvisionale è stata accolta dal Pretore con decreto del 26 novembre 1991 e confermata da questa Camera, adita dai convenuti, con sentenza del 30 novembre 1992 (I CCA /). Nel frattempo, con risposta del 5 settembre 1991 __________ e __________ __________ si sono opposti alla petizione. Nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito le loro domande di giudizio.
Nel mese di luglio 1992 la particella n. __________RFD di __________ è stata sottoposta al regime della proprietà dei piani, con la creazione di tre quote di comproprietà. Con decreto del 13 aprile 1993 il Pretore ha limitato così la restrizione della facoltà di disporre alle proprietà per piani n. __________e __________, oggetto della rivendicazione.
All’udienza preliminare del 22 giugno 1994 __________ e __________ __________ hanno dichiarato al Pretore di voler vendere – rispettivamente __________ e __________ __________ di voler acquistare – le proprietà per piani n. __________ e __________. Le parti hanno concordato così di far esperire una perizia sul valore delle due proprietà per piani e sul valore dell’intero immobile, dichiarando di attenersi alle risultanze peritali e di stipulare la compravendita entro due mesi dalla presentazione del referto, ciò che avrebbe reso la lite priva d’oggetto.
Esperita la perizia, con lettera del 15 marzo 1996 gli attori hanno comunicato ai convenuti di rinunciare all’acquisto delle proprietà per piani rivendicate e hanno postulato il rimborso di fr. 383’642.40 corrispondenti ai costi da loro sopportati nell’edifica-zione dello stabile. Il 27 novembre 1997 le parti sono state convocate dal Pretore per una discussione. I convenuti hanno chiesto lo stralcio della causa poiché con la rinuncia degli attori all’acquisto delle proprietà per piani il caso doveva ritenersi chiuso, soggiungendo che i rapporti di dare e avere tra le parti avrebbero dovuto formare oggetto di trattative extragiudiziali il cui esito sarebbe stato reso noto al Pretore entro il 20 dicembre 1997. Gli attori hanno accettato di trattare e si sono impegnati a trasmettere al Pretore e alla controparte, entro la medesima data, la conferma della comunicazione 15 marzo 1996 con cui essi avevano rinunciato all’acquisto delle proprietà per piani.
Il 18 dicembre 1997 i convenuti hanno comunicato al Pretore di non aver trovato alcun accordo con la controparte e hanno postulato lo stralcio della causa. Con decreto del 19 dicembre successivo il Pretore ha stralciato la procedura siccome priva d’oggetto e ha ordinato all’ufficiale del registro fondiario di cancellare la restrizione della facoltà di disporre annotata a carico delle proprietà per piani n. __________e __________. Le spese già riscosse sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, compensate le ripetibili.
Contro il decreto di stralcio __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 22 dicembre 1997 in cui chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’annullamento dell’atto impugnato. Il 14 gennaio 1998 la presidente di questa Camera ha concesso al gravame effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 23 gennaio 1998 __________ e __________ __________ propongono di respingere l’appello.
A norma dell’art. 351 CPC il giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico (cpv. 1). La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che un decreto di stralcio è appellabile anche sull’effettiva caducità (esclusa tuttavia le cause che possono averla provocata: I CCA, sentenze del 14 ottobre 1997 in re A. s.r.l.; dell’8 novembre 1995 in re S.-W.). Analogo principio è stato ammesso nel caso di un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d’ogget-to (la lite verteva sulla caducità della procedura in sé, non sui motivi che potevano avere provocato tale caducità: I CCA, sentenza del 12 settembre 1991 in re S.). Nella misura in cui il decreto impugnato lede i diritti degli attori, i quali si vedono sottrarre la possibilità di stare in lite e di ottenere una decisione, l’ap-pello è pertanto ricevibile.
Il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli poiché con la rinuncia all’acquisto delle proprietà per piani gli attori avevano reso senza oggetto la lite, sia con riferimento alle domande di causa sia a quanto convenuto dalle parti all’udienza preliminare del 22 giugno 1994. Gli appellanti contestano tale conclusione e sostengono che all’udienza del 27 novembre 1997 essi avevano chiesto un termine fino al 20 dicembre 1997 per esprimersi sulla situazione, riservandosi in particolare di tornare sulla loro rinuncia all’acquisto delle proprietà per piani.
Nella fattispecie ci si potrebbe chiedere se, ricevuta la comunicazione 18 dicembre 1997 dei convenuti, il Pretore non avrebbe dovuto, prima di decretare lo stralcio della causa, sentire gli attori, come prevede l’art. 351 cpv. 1 CPC. La questione può rimanere indecisa poiché l’eventuale violazione del loro diritto di essere sentiti è stata sanata con la possibilità di esprimersi davanti a questa autorità, munita di pieno potere cognitivo (I CCA, sentenza del 12 ottobre 1995 in re A. contro B., consid. 4a con richiami).
Dal fascicolo processuale risulta che all’udienza del 27 novembre 1997 i convenuti hanno proposto di regolare via amichevole i loro rapporti di dare e avere con gli attori, impegnandosi a comunicare al Pretore l’esito delle discussioni entro il 20 dicembre
Gli attori, da parte loro, hanno aderito all’idea di vendere in blocco lo stabile entro il 20 dicembre 1997, impegnandosi a trasmettere alla controparte e al Pretore, entro la medesima data, la conferma della loro rinuncia all’acquisto delle proprietà per piani. Il 18 dicembre successivo i convenuti hanno comunicato al Pretore il fallimento delle trattative. Ciò non abilitava il Pretore, tuttavia, a stralciare la causa già il 19 dicembre 1997. Gli appellanti potevano ritenere difatti, in buona fede, di avere ancora tempo fino al 20 dicembre 1997 per aderire all’accordo. Dal verbale 27 novembre 1997 risulta con evidenza, del resto, che i convenuti avrebbero dovuto comunicare l’esito delle trattative stragiudiziali, mentre gli attori avrebbero dovuto confermare la rinuncia all’acquisto della proprietà. Prima di stralciare la causa il Pretore avrebbe dovuto quindi verificare quest’ultima condizione. Il decreto di stralcio, che toglie agli attori la possibilità di stare in lite, deve pertanto essere annullato.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). I convenuti rifonderanno alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è accolto e il decreto impugnato è annullato.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
già anticipati dagli appellanti, sono posti in solido a carico degli appellati, che rifonderanno alla controparte – sempre con il vincolo di solidarietà – l’indennità di fr. 1’000.– complessivi per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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