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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.203
Data decisione, Autorità: 16.06.1998, ICCA
Incarto n.: 11.97.00203
Lugano 16 giugno 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nelle procedure ..__________ e ..__________ (misure tutelari) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________, __________
alla
Delegazione tutoria di __________;
Ritenuto
in fatto: che su istanza della Delegazione tutoria di __________ il Consiglio di Stato, con risoluzione del 19 maggio 1992, ha pronunciato l’interdizione di __________ __________ (1961) sulla base dell’art. 369 CC;
che una domanda di revoca dell’interdizione, presentata da __________ __________ il 29 luglio 1995, è stata respinta dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele con decisione del 15 aprile 1996, confermata da questa Camera con sentenza del 3 maggio 1996 (inc. ..__________);
che il 2 dicembre 1996 il pupillo ha presentato all’autorità di vigilanza un ricorso contro una decisione del tutore __________ __________ e dell’autorità tutoria, relativamente al suo desiderio di partire in vacanza per il __________ (inc. n. /);
che il 6 gennaio 1997 egli ha ricorso anche contro una decisione della Delegazione tutoria che gli avrebbe rifiutato un attestato di domicilio (inc. ..__________) e il 31 marzo 1997 ha riproposto un’istanza intesa alla revoca dell’interdizione;
che l’autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto tanto i ricorsi quanto la domanda di revoca dell’interdizione con decisione del 25 novembre 1997 e ha posto a carico del ricorrente la tassa di giustizia con le spese di fr. 100.–;
che contro tale decisione __________ __________ ha inoltrato ricorso a questa Camera il 29 novembre 1997;
che nelle sue osservazioni dell’8 gennaio 1998 il tutore __________ __________ rileva di non avere mai rifiutato la richiesta di una vacanza in __________, ma di avere proposto al pupillo un rinvio del viaggio, ribadendo di non essere contrario a vacanze all’estero, entro certi limiti;
Considerando
in diritto: che per l’art. 433 cpv. 1 CC in caso di interdizione la tutela cessa con la revoca da parte dell’autorità competente, la quale è obbligata a ordinarla tosto che la causa di tutela sia scomparsa (cpv. 2);
che a norma dell’art. 434 cpv. 1 CC la procedura è stabilita dai Cantoni;
che nel Cantone Ticino la competenza in materia di revoca dell’interdizione spetta alla Sezione enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele (art. 47 e 48 cpv. 1 LAC), le cui decisioni sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 423 cpv. 3 CPC e 54a LAC), di modo che nel caso concreto il gravame è tempestivo;
che in concreto l’appellante insorge contro la decisione con cui l’autorità di vigilanza ha respinto i suoi ricorsi adducendo la seguente motivazione: “Io sono cittadino svizzero e tengo essere libero di fare io le mie cose private”;
che dal profilo formale ci si può interrogare sull’ammissibilità dell’appello (art. 309 cpv. 2 lett. d, e, f CPC);
che in concreto l’appellante rivendica nondimeno il diritto, come libero cittadino, di fare quello che desidera e di gestirsi autonomamente;
che, viste le esigenze minime cui il diritto federale sottopone la procedura di revoca dell’interdizione (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3a edizione, n. 1036 pag. 383), retta dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, n. 116a e segg. ad art. 373 CC), il gravame può – ancorché al limite – essere ritenuto ricevibile;
che la revoca della tutela, decretata per infermità o debolezza di mente, può essere pronunciata solo previa relazione di periti e quando sia stabilito che la causa d’interdizione più non esiste (art. 436 CC);
che l’autorità di vigilanza può rinunciare alla perizia ove la richiesta di revoca sia chiaramente destinata all’insuccesso, mentre a sentire il tutelato può rinunciare unicamente qualora il perito sconsigli l’audizione per motivi medici oppure l’audizione appaia senza senso per l’evidente incapacità di discernimento dell’interessato (Schnyder/Murer, op. cit., nota 71 segg. e 84 segg. ad art. 374 CC; Strub, op. cit., pag. 146; DTF 61 II 214; ZVW 45/1990 n. 12 pag. 157 consid. 4);
che nel caso concreto la Sezione enti locali ha respinto l’istanza di revoca della tutela senza sentire il tutelato, sulla base di una perizia allestita il 22 gennaio 1996 dal lic. psic. __________ __________ (inc. n. /, doc. 2, 6° foglio e segg.) e della sentenza emessa il 3 maggio 1996 da questa Camera sul ricorso relativo alla precedente istanza di revoca della tutela, presentata il 29 luglio 1995 (inc. n. /, doc. 3),
che, a prescindere dall’ammissibilità della rinuncia a una nuova perizia, nel 1996 il tutelato è stato ritenuto capace di discernimento dal perito (inc. 67/1996, doc. 2, foglio 7° in fondo), di modo che l’autorità di vigilanza non poteva omettere l’audizione (DTF 117 II 375; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 902 pag. 345 e 1038 pag. 384; Riemer, Grundriss des Vormundschafts-rechts, 2a edizione, Berna 1997, pag. 107 nota 200; Strub, Die Aufhebung der Entmündigung, Friburgo 1983, pag. 148 segg.; DTF 117 II 380; AJP 2/1992 pag. 264/265), tanto più che nella fattispecie l’istanza non appare abusiva;
che la decisione impugnata, presa in violazione del diritto di essere sentito del tutelato, è pertanto nulla (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 902 pag. 345), ciò che su questo punto comporta l’accoglimento dell’appello e il rinvio dell’incarto all’autorità di vigilanza per procedere all’audizione del pupillo;
che l’appellante insorge anche contro la reiezione dei suoi ricorsi 2 dicembre 1996 e 6 gennaio 1997, presentati contro le risoluzioni del tutore e della Delegazione tutoria di __________ relative al diniego dell’autorizzazione a recarsi in vacanza in __________ e all’asserito mancato rilascio di un certificato di domicilio;
che il tutelato capace di discernimento può ricorrere contro le decisioni del tutore entro 10 giorni dalla loro comunicazione all’autorità tutoria e contro le decisioni di quest’ultima all’autorità di vigilanza (art. 420 CC, 54a LAC, 91 e 92 Regolamento sulle tutele e curatele);
che per “decisione” di un’autorità amministrativa si intende ogni manifestazione di volontà che emana unilateralmente da un organo o da un’istituzione dello Stato in quanto detentore del potere pubblico e che esplica effetti giuridici in un caso concreto di competenza dell’amministrazione (art. 1 LPAmm e 5 PA; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, pag. 135 nota 195);
che nella fattispecie, per quanto risulta dagli atti, il tutore non ha formalmente respinto il progetto di vacanza del tutelato, ma gli ha proposto di rinviare il viaggio in un altro periodo dell’anno;
che le prese di posizione del tutore e della Delegazione tutoria risalgono al maggio 1996, motivo per cui, quand’anche potessero essere trattate alla stregua di decisioni amministrative, il ricorso del 2 dicembre 1996 risulta già a prima vista tardivo, essendo stato presentato ben oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 420 cpv. 2 CC;
che del resto la Delegazione tutoria non consta aver rifiutato al tutelato un certificato di domicilio, per il quale è competente il Municipio (art. 110 lett. i LOC: RU 2.1.1.2), la cui decisione può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Stato (art. 208 LOC);
che pertanto, nella misura in cui l’appellante censura la reiezione dei ricorsi 2 dicembre 1996 e 6 gennaio 1997, il suo gravame si rivela finanche privo di oggetto;
che, viste le particolarità del caso, si può rinunciare al prelievo di tasse di giustizia e spese;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto, il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è annullato e la causa è rinviata all’autorità di vigilanza sulle tutele per nuovo giudizio sulla revoca dell’interdizione previa audizione del tutelato.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– __________ __________, c/o Comunità __________, __________;
Comunicazione:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– Delegazione tutoria di __________;
– __________ __________, tutore ufficiale, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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