AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.199
Data decisione, Autorità: 13.02.1998, ICCA
Incarto n.. 11.97.00199
Lugano 13 febbraio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (misure cautelari in pendenza di azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 15 aprile 1997 da
__________, __________ __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 1° dicembre 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 17 novembre 1997 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se devono essere accolte le domande di versamento di provvigione ad litem, subordinatamente di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentate con l’appello;
Se deve essere accolto l’appello adesivo presentato il 12 dicembre 1997 da __________ __________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1933) e __________ __________ (1934) si sono sposati a __________ __________ il ____________________ 1954. Dall’unione sono nate __________ (1954) e __________ (1962). I coniugi sono separati di fatto dal 1976. In esito a una procedura di protezione dell’unione coniugale, con sentenza del 13 dicembre 1985 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha posto a carico del marito un contributo alimentare mensile di fr. 900.– in favore della moglie, importo ridotto a fr. 870.– da questa Camera il 7 marzo 1986 su ricorso del marito. __________ __________, __________ __________, gode del pensionamento anticipato dal 1° agosto 1996; la moglie non risulta aver mai svolto attività lucrativa, salvo a titolo accessorio nell’economia domestica dei fratelli, ed è al beneficio di prestazioni AVS.
B. __________ __________ ha presentato il 23 settembre 1996 al Pretore del Distretto di Bellinzona istanza per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso l’8 ottobre 1996. Con istanza cautelare del 7 novembre 1996 egli ha chiesto la soppressione di ogni contributo in favore della moglie. Alla discussione del 26 novembre 1996 l’istante ha confermato le proprie richieste, cui si è opposta la moglie. Statuendo il 20 marzo 1997, il Pretore ha ridotto a fr. 691.– mensili il contributo alimentare dovuto alla moglie dal 1° gennaio 1997. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste per due terzi a carico dell’istante e per un terzo a carico della convenuta, alla quale __________ __________ è stato condannato a versare fr. 500.– per ripetibili ridotte.
C. Con sentenza del 21 agosto 1997 questa Camera, adita da entrambe le parti, ha respinto l’appello del marito e ha parzialmente accolto quello della moglie, fissando il contributo per quest’ultima in fr. 830.– mensili dal 1° gennaio 1997 (inc. ..__________).
D. Il 26 settembre 1997 __________ __________ si è rivolto al Pretore, chiedendogli di sopprimere il contributo alimentare dovuto alla moglie dal 1° gennaio 1997, in via subordinata di ridurlo a fr. 169.55 mensili dal 1° gennaio al 30 agosto 1997. All’udienza del 16 ottobre 1997 la convenuta si è opposta alla domanda, subordinatamente ha chiesto che il contributo fosse stabilito in fr. 822.70 mensili. Conclusa l’istruttoria, la discussione finale ha avuto luogo il 13 novembre 1997 e in tale sede __________ __________ ha confermato le sue domande cautelari. __________ __________ ha ribadito la propria posizione.
E. Con decreto cautelare del 17 novembre 1997 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza di modifica e ha fissato il contributo alimentare mensile dovuto alla moglie in fr. 540.– dal 1° dicembre 1997. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese sono state poste per due terzi a carico dell’istante e per il resto a carico della convenuta, con l’obbligo per l’istante di versare alla controparte fr. 300.– per ripetibili ridotte.
F. Insorto con appello del 1° dicembre 1997 contro il decreto del Pretore, __________ __________ propone che il contributo dovuto alla moglie sia soppresso retroattivamente dal 1° gennaio 1997, in subordine che sia ridotto a fr. 258.– dal 1° gennaio 1997. Viste le sue condizioni finanziarie, egli chiede alla moglie inoltre il versamento di una provvigione ad litem di fr. 1’500.–, subordinatamente insta per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
G. __________ __________ ha concluso per la reiezione dell’appello e con appello adesivo del 12 dicembre 1997 postula il versamento di un contributo alimentare mensile di fr. 693.– dal 1° dicembre 1997. Nelle osservazioni del 28 gennaio 1998 __________ __________ propone di respingere l’appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quanto le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Un decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a edizione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), in modo che il giudice può statuire nuovamente sull'oggetto del litigio. Nell’ambito di un’istanza di modifica non è decisivo sapere quindi se l’istante avrebbe potuto far valere prima la causa di modifica invocata; decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura. Ciò posto, il coniuge che omette di allegare con tempestività elementi di fatto a suo favore non perde per ciò soltanto il diritto alla modifica dell’assetto provvisionale. Perde invece – di regola – il diritto di ricuperare quanto pagato in esubero, giacché non può beneficiare di alcuna modifica retroattiva (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 445 ad art. 145 CC).
Il Pretore reputa che il calcolo della Camera sia dovuto a una svista sul reddito del marito, che sarebbe stato di soli fr. 3’601.35. L’importo di fr. 485.– ricevuto nell’agosto 1996 (doc. C), lungi dall’essere una rendita complementare in favore della moglie, era un versamento unico a conguaglio di un precedente versamento insufficiente. Ai fini del giudizio, in effetti, questa Camera era stata indotta in errore dalle dichiarazioni del marito, il quale aveva esplicitamente ammesso di aver percepito una rendita complementare (sentenza 21 agosto 1997, pag. 5). Se non che, resosi conto del proprio errore, l’attore ha postulato la modifica dell’assetto cautelare, producendo – infine – la documentazione dalla quale risultava l’esatto ammontare della rendita di vecchiaia da lui percepita (doc. B a D, fascicolo prodotto con l’istanza 26 settembre 1997). Da tali documenti risulta che la rendita complessiva mensile ammontavava a fr. 3’601.35 nel 1996 ed è di fr. 3’632.70 dal 1° gennaio 1997 (doc. P). Oltre al reddito del marito, il Pretore ha ritenuto che si fossero modificati in misura rilevante altri fattori di calcolo, in particolare i premi della cassa malati per entrambi i coniugi, il reddito della moglie (ridotto a fr. 1’707.50 mensili) e l’onere ipotecario di quest’ul-tima, passato da fr. 585.– a fr. 417.– mensili. Stabilito un reddito coniugale di fr. 5’340.– mensili e un fabbisogno complessivo di fr. 4’846.50, il primo giudice ha ridotto il contributo alimentare per la moglie a fr. 540.– mensili dal 1° dicembre 1997.
I. Sull’appello di
b) A detta dell’appellante nel reddito della moglie deve essere calcolato l’importo di fr. 600.– mensili che essa riceve dai fratelli per le prestazioni domestiche, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che ha calcolato per tale voce solo fr. 400.–. L’argomentazione è fondata. La moglie stessa ha sempre indicato, nella precedente procedura cautelare, di percepire dai fratelli fr. 600.– mensili. Dall’istruttoria è d’altra parte emerso che l’appellata percepisce dai propri fratelli fr. 1’200.– mensili per le spese del vitto e per le sue prestazioni domestiche (deposizione __________, verbali pag. 5). Pur considerando che in tale importo sono compresi anche i costi per l’acquisto dei generi alimentari destinati a tre persone, non vi è motivo per ridurre il guadagno dai fr. 600.– ammessi dalla moglie a fr. 400.–, tanto meno se si pensa che essa beneficia in tal modo anche del vitto per due pasti giornalieri su tre.
L’attore sostiene inoltre che il reddito di cui godrebbe la moglie in seguito alla vendita di un terreno non sarebbe di fr. 83.50 mensili, come accertato dal primo giudice, ma di fr. 119.60 mensili. Egli non spiega tuttavia per quale motivo il calcolo del Pretore sarebbe errato. Su tale punto l’appello, insufficientemente motivato, si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
L’appellata sostiene che l’istanza di modifica sarebbe improponibile poiché nel caso particolare non si ravviserebbe alcuna modifica delle circostanze, bensì negligenza dell’istante, al quale spetta di sopportare le conseguenze. L’opinione non può essere condivisa. La modifica di un assetto cautelare non si apparenta a una revisione e le misure provvisionali possono essere mutate, in particolare, se poggiano su uno stato di fatto inesatto (Hausheer/Brunner, in: Handbuch des Unterhaltsrechts, pag. 230, n. 4.102; Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 517, n. 9.92), come è appunto il caso concreto. In conclusione, quindi, la modifica dell’assetto cautelare è giustificata, ma solo dal 1° ottobre 1997.
II. Sull’appello adesivo di
La convenuta contesta anzitutto il reddito computato dal Pretore per le prestazioni domestiche eseguite presso i fratelli, sostenendo che deve essere considerato solo un importo di fr. 300.–, poiché la somma di fr. 1’200.– ricevuta dai fratelli sarebbe destinata quasi interamente all’acquisto di generi alimentari, mentre essa prenderebbe “unicamente i pasti di mezzogiorno e della sera con i fratelli” (appello adesivo, pag. 4). L’appello è ai limiti della temerarietà già per il fatto che la stessa convenuta ha ammesso, nella precedente procedura provvisionale, un reddito di fr. 600.– per tale voce, salvo poi modificare la propria posizione al dibattimento finale del 13 novembre 1997. Non risulta tuttavia che la situazione si sia modificata e non vi è quindi alcuna ragione per ridimensionare tale entrata. L’istruttoria ha dimostrato del resto che la convenuta non si limita a preparare i pasti per sé e per i fratelli, ma svolge tutte le attività domestiche nella loro abitazione, prestando un vero e proprio lavoro. Essa dispone liberamente dell’importo di fr. 1’200.– ricevuto dai fratelli per l’acquisto di generi alimentari e il residuo “rimane a disposizione della famiglia” (deposizione __________, verbali, pag. 5). A titolo di confronto, per il calcolo del reddito determinante ai fini dei contributi AVS/AI il reddito in natura costituito dalla messa a disposizione gratuita di pranzo e cena è valutato in fr. 420.– mensili (Info AVS/AI, edizione gennaio 1998, n. 2.01, cifra 10). Un reddito di fr. 600.– per l’attività domestica svolta per i fratelli appare quindi adeguato alle circostanze.
La moglie contesta, una volta ancora, le spese di trasferta del marito ammesse dal Pretore nella misura di fr. 146.85 mensili, sostenendo che non farebbero parte del fabbisogno, trattandosi di un pensionato. A prescindere dal fatto che il marito ha dichiarato di aver bisogno del veicolo privato per le sue necessità, abitando in un luogo discosto dal paese, la moglie non ha sostanziato le proprie contestazioni. Essa non ha addotto modifiche della situazione di fatto delle parti. Non soccorrono quindi le premesse per intervenire al riguardo.
Altrettanto dicasi della censura relativa alla presunta convivenza del marito con __________ __________. È vero che quest’ultima risulta essere domiciliata nella stessa casa in cui abita l’attore, ma come si è già spiegato nella precedente procedura cautelare, non si può concludere per una convivenza effettiva, quanto meno alla luce dell’istruttoria eseguita sinora (sentenza del 21 agosto 1997, pag. 4).
Merita invece accoglimento la censura relativa al reddito della sostanza di cui disporrebbe il marito. Secondo la convenuta quest’ultimo avrebbe infatti dimostrato di aver consumato solo una parte della sostanza ricevuta in eredità, ossia fr. 59’917.– su un totale di fr. 70’000.–. La censura è fondata. Dai documenti prodotti agli atti, invero (doc. E, F, H e I), risulta un consumo solo parziale della sostanza ereditata. L’istante disporrebbe quindi ancora di almeno fr. 10’000.–. Tenuto conto dei tassi di interesse disponibili attualmente per investimenti senza scopo speculativo, ad ogni modo, non si può calcolare per un importo del genere un reddito mensile superiore a fr. 20.–.
Riassumendo, il fabbisogno minimo del marito ammonta a fr. 2’845.15 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1’025.–, spese di riscaldamento stimate fr. 150.–, premio della cassa malati fr. 464.10, onere fiscale fr. 710.–, assicurazioni fr. 158.50, spese di trasferta fr. 146.85, premi obbligatori AVS fr. 190.70). Quello della moglie è di fr. 2’001.35 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1’025.–, onere di alloggio fr. 417.–, spese accessorie fr. 59.–, premio di cassa malati fr. 382.50, assicurazioni fr. 86.30, imposte fr. 31.55). Il reddito del marito è di fr. 3’652.70 (entrata secondo pilastro fr. 3’632.70, reddito della sostanza fr. 20.–) e quello della moglie di fr. 1’991.– (rendita AVS fr. 995.–, lavoro per i fratelli fr. 600.–, reddito della sostanza fr. 396.–). Rimane da stabilire il contributo alimentare che il marito deve alla moglie. Il quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue:
reddito della famiglia fr. 5’643.70
./. fabbisogno della famiglia fr. 4’846.50
eccedenza fr. 797.20
fabbisogno della moglie fr. 2’001.35
metà eccedenza fr. 398.60
fr. 2’399.95
./. reddito della moglie fr. 1’991.—
contributo alimentare fr. 408.95
Il marito dovrebbe dunque versare alla moglie l’importo di fr. 410.– (arrotondati) dal 1° ottobre 1997. Certo, egli obietta che non sarebbe equo porre a suo carico un obbligo alimentare, dal momento che la moglie disporrebbe di “cospicui capitali e immobili” (appello, pag. 5). Tale argomentazione però, già sollevata nell’ambito dell’appello sulla precedente procedura cautelare, era stata respinta da questa Camera. Si rinvia pertanto a tale motivazione (sentenza del 21 agosto 1997, pag. 7).
L’appello principale deve di conseguenza essere accolto limitatamente alla riduzione del contributo alimentare mensile a fr. 410.– dal 1° ottobre 1997, mentre l’appello adesivo deve essere respinto integralmente.
III. Sulle spese e le ripetibili
L’appellante chiede, con il proprio gravame, che la controparte sia tenuta a versargli una provvigione ad litem per le spese di appello, sostenendo di non essere in grado di provvedervi con i suoi mezzi. La convenuta si è opposta, rilevando che nel caso in rassegna manca ogni probabilità di esito favorevole al gravame e che essa medesima difetta in ogni modo dei mezzi necessari per versare quanto richiesto. Ora, una provvigione ad litem entra in linea di conto solo se il coniuge istante non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Nel caso precipuo l’istante dispone di un’eccedenza mensile di circa fr. 400.– mensili (fr. 150.– se si tien conto del rimborso rateale del debito) e sembra ancora avere sostanza residua dall’eredità ricevuta a suo tempo (cfr. consid. 5; incarto fiscale richiamato, elenco titoli). A un sommario esame dei fatti come quello che presiede all’emanazione di misure cautelari, egli appare quindi in grado di far fronte agli oneri processuali, quanto meno a quelli della presente procedura di appello, di modo che devono essere respinte sia l’istanza tendente al versamento di una provvigione ad litem sia quella intesa a ottenere il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello principale è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ è tenuto a versare a __________ __________i, a titolo di contributo alimentare, l’importo anticipato di fr. 410.– entro il 5 di ogni mese a decorrere dal 1° ottobre 1997.
La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 60.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate.
III. L’istanza dell’appellante principale intesa a ottenere una provvigione ad litem, rispettivamente il beneficio dell’assistenza giudiziaria è respinta.
IV. L’appello adesivo è respinto.
V. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono a carico dell’appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili di appello.
VI. Intimazione a:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ l-, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster