AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.198
Data decisione, Autorità: 04.02.1998, ICCA
Incarto n.. 11.97.00198
Lugano 4 febbraio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 28 aprile 1997 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ -, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 17 novembre 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 4 novembre 1997 dal Pretore del Distretto di Riviera;
Se deve essere accolto l’appello presentato il 17 novembre 1997 da __________ __________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1953) e __________ __________ (1957) si sono sposati a __________ il ____________________ 1978. Dall’unione sono nati i figli __________ (1981) e __________ (1984). I coniugi si sono separati di fatto il 19 luglio 1996; la madre e la figlia hanno lasciato l’abitazione coniugale, nella quale sono rimasti il marito e il figlio. __________ __________ lavora come __________ alle dipendenze della __________ __________ di __________, mentre la moglie ha intrapreso dopo la separazione una formazione di operatrice sociale.
Un primo esperimento di conciliazione è decaduto il 20 agosto 1996. In seguito a un’istanza provvisionale presentata dalla moglie il 3 dicembre 1996, le parti hanno convenuto all’udienza del 20 dicembre 1996 l’affidamento di __________ al padre, riservato alla madre il più ampio diritto di visita, mentre il marito si impegnava a versare per __________ un contributo mensile di fr. 782.50 compresi gli assegni familiari.
B. __________ __________ ha instato il 2 aprile 1997 per un nuovo tentativo di conciliazione, decaduto il 14 aprile 1997. Il 28 aprile 1997 essa ha promosso azione di separazione per tempo indeterminato, chiedendo l’adozione di misure cautelari, in particolare l’affidamento dei figli, un contributo alimentare di fr. 800.– mensili (compreso l’assegno familiare) per ogni figlio o subordinatamente, nell’ipotesi in cui solo __________ le fosse affidata, un contributo alimentare di fr. 800.– mensili per la figlia e di fr. 550.– mensili per sé dall’aprile 1997. All’udienza del 21 maggio 1997 le parti hanno confermato l’accordo provvisionale relativo all’affidamento dei figli. Alla successiva discussione del 18 giugno 1997 l’istante ha ribadito la richiesta di un contributo alimentare mensile di fr. 1’350.– mensili complessivi per sé e la figlia. __________ __________ ha offerto un contributo alimentare di fr. 800.– per la figlia, assegno familiare compreso, opponendosi per il resto all’istanza. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale provvisionale.
C. Statuendo il 4 novembre 1997, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, ha affidato __________ al padre e __________ alla madre (riservato a ogni genitore non affidatario un ampio diritto di visita), ha obbligato il marito a stanziare alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 150.– per sé e di fr. 800.– per __________ (assegno familiare compreso) e ha fatto ordine alla datrice di lavoro del marito di trattenere mensilmente dallo stipendio fr. 950.–. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
D. __________ __________ è insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 17 novembre 1997 nel quale chiede che il provvedimento impugnato sia riformato nel senso di riconoscerle un contributo alimentare mensile di fr. 550.–, adeguando di conseguenza l’ordine di trattenuta salariale.
Contro il decreto citato __________ __________ ha introdotto appello a sua volta, il 17 novembre 1997, postulando la riduzione a fr. 650.– mensili del contributo alimentare per la figlia, l’annullamento della trattenuta di stipendio e una diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede.
Nelle sue osservazioni del 22 gennaio 1998 __________ __________ propone di respingere l’appello della moglie. __________ __________ non ha presentato osservazioni all’appello del marito.
Considerando
in diritto: 1. Le osservazioni di __________ __________ all’appello della moglie sono state introdotte il 22 gennaio 1998, dopo il termine di dieci giorni previsto dall’art. 370 cpv. 2 CPC. Tardive, esse risultano pertanto irricevibili. Possono invece essere considerati ai fini del giudizio – in virtù del principio inquisitorio che disciplina il diritto di filiazione – i conteggi mensili di stipendio prodotti dal convenuto con l’appello, essendo in discussione anche i contributi alimentari per la figlia minorenne (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321).
L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 298 consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del citato principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
In concreto è litigioso il contributo alimentare dovuto a moglie e figlia. Il Pretore ha determinato il fabbisogno minimo del marito in fr. 3’454.25 mensili, quello della moglie in fr. 2’502.10 mensili e quello dei figli in fr. 800.– ciascuno. Per quel che concerne i redditi, egli ha accertato che il marito guadagna fr. 5’133.10.– netti mensili e la moglie fr. 2’450.–. Constatato che ogni coniuge aveva in affidamento un figlio, il Pretore ha posto a carico del marito un contributo alimentare mensile di fr. 150.– per la moglie e uno di fr. 800.– mensili, compreso l’assegno familiare, per la figlia.
I. Sull’appello della moglie
L’appellante non condivide il calcolo del Pretore e rivendica per sé un contributo alimentare di fr. 550.– mensili. Sostiene in primo luogo che il suo reddito mensile non è di fr. 2’450.–, come accertato dal primo giudice, ma di fr. 1’225.– lordi. La censura è fondata, tant’è che lo stesso Pretore ha ammesso in una lettera del 10 novembre 1997 di essere incorso in una svista, avendo ritenuto che il conteggio di stipendio agli atti si riferisse all’in-dennità di un mese, mentre in realtà esso comprendeva due mesi di stipendio. Nel calcolo del contributo alimentare deve quindi essere considerato lo stipendio mensile di fr. 1’224.20 che l’attrice riceve durante la formazione di operatrice sociale (doc. G dell’inc. ..__________).
a) L’appellante critica in seguito il fabbisogno del marito calcolato dal Pretore. Rileva anzitutto che il primo giudice avrebbe inserito a torto il premio LPP di fr. 180.40, già dedotto nel calcolo del reddito netto. L’argomentazione è provvista di buon diritto. Per calcolare il reddito netto del marito, infatti, il primo giudice ha già dedotto le trattenute sociali abituali, fra le quali figura il premio LPP (doc. 1, conteggi di stipendio). L’importo di fr. 180.40 deve di conseguenza essere stralciato dal fabbisogno.
b) L’attrice sostiene poi che deve essere tolto dal fabbisogno del marito il rimborso rateale di fr. 528.55 ammesso dal Pretore, poiché tale mutuo sarebbe stato contratto a esclusivo beneficio del marito stesso (acquisto di un veicolo). Ci si potrebbe invero interrogare sulla ricevibilità della censura, che non sembra essere stata sollevata in prima sede. Dal verbale del 18 giugno 1997 non risulta infatti che l’istante abbia contestato tale voce, esposta dal marito nel proprio fabbisogno (doc. 4, fascicolo III). Bisogna anche dire però che all’udienza il convenuto non ha ripreso le singole voci del proprio fabbisogno, limitandosi a rinviare ai documenti prodotti in ossequio all’ordinanza 21 maggio 1997 (act. II), e che al contraddittorio le parti si sono espresse solo sui rispettivi redditi, senza menzionare i costi ricorrenti né contestare quelli di controparte. In ogni modo, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, il mutuo non risulta essere stato contratto nel solo interesse del marito. Anzi, il debito è stato sottoscritto da entrambi i coniugi il 18 giugno 1996, prima della separazione di fatto (doc. 4). Di principio potrebbe quindi essere considerato nel fabbisogno familiare, sempre che il reddito familiare lo consenta (I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re G. c. G., massima pubblicata in SJZ 93 [1997] p. 380 e in: Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 14/1997, pag. 3 segg.). Il fatto è che quest’ultima condizione non si verifica in concreto, come si vedrà in seguito. L’importo di fr. 528.55 non può pertanto essere ammesso.
c) L’appellante rimprovera ancora al primo giudice di non aver tenuto conto dei minimi di esistenza fissati della Camera di esecuzione e fallimenti, vista la precaria situazione della famiglia durante la sua riformazione professionale, tanto più che il marito occupa un appartamento troppo grande e costoso. Essa non formula tuttavia alcuna proposta concreta di modifica dei rispettivi fabbisogni. A tale riguardo l’appello non adempie i requisiti minimi dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC e sfugge quindi a un giudizio di merito (art. 309 cpv. 5 CPC).
II. Sull’appello del marito
Nel caso concreto l’attrice ha chiesto la trattenuta di stipendio con lettera 23 settembre 1997 (act. IV) e il Pretore ha accolto l’istanza con il decreto cautelare del 4 novembre 1997, senza convocare le parti per la discussione. Il provvedimento è quindi stato emanato senza contraddittorio (art. 379 cpv. 2 CPC). Se non che, un provvedimento siffatto è inappellabile (art. 382 cpv. 1 CPC; Rep 1974 304). Nelle circostanze descritte spetterà al primo giudice esaminare se l’appello, proposto nei 10 giorni dall’emanazione del provvedimento supercautelare, possa essere considerato alla stregua di un’istanza di revoca (art. 379 cpv. 2 CPC).
L’assunto è confortato dall’istruttoria. Sia dal certificato di stipendio 1995/96 (doc. A) sia dai singoli conteggi mensili emerge che il convenuto riceve un salario fisso mensile di fr. 4’050.– e un’indennità forfettaria per trasferte (doc. 1). Nel 1996 tale indennità, che dipende dalle trasferte effettive, è ammontata in media a fr. 1’142.– mensili (doc. A; cfr. conteggio gennaio e febbraio 1997, doc. 1). L’appellante non ha reso verosimile l’ammontare degli esborsi che deve affrontare nel corso delle trasferte, né la frequenza e la durata delle assenze dal domicilio. La moglie stessa ammette tuttavia che egli è sovente assente da casa per motivi professionali (istanza 3 dicembre 1996, inc. ..__________, pag. 3). In simili circostanze non appare giustificato inserire nel reddito l’indennità da lui ricevuta. Visto comunque che le spese professionali sono rimborsate dal datore di lavoro, il marito non può rivendicare nel proprio fabbisogno alcun costo relativo a tale voce di spesa. Il reddito del marito determinante per il calcolo del contributo alimentare è in definitiva di fr. 4’050.– (doc. 1), al netto delle trattenute sociali e cui si aggiungono gli assegni familiari e la quota di tredicesima mensilità (che consiste nello stipendio di base senza indennità alcuna, dedotti gli oneri sociali: I CCA, sentenza del 26 agosto 1997, nella causa B. c. B.). Per il 1997, disponendosi solo di conteggi mensili parziali, si può riprendere prudenzialmente lo stipendio mensile netto medio ricevuto nel 1996, che ammontava a circa fr. 4’200.– (doc. A), visto che lo stipendio di base non è mutato.
I criteri cui si attiene questa Camera per determinare il fabbisogno di figli minorenni sono già stati evocati (consid. 1 in fine). Il Pretore ha fatto capo alle raccomandazioni pubblicate dall’Uffi-cio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996) e ha fissato il contributo per ognuno dei figli in fr. 800.– mensili dopo aver stralciato l’onere per l’alloggio, fornito in natura dal rispettivo genitore affidatario. L’appellante segue tale impostazione, rilevando che per la figlia, affidata alla madre, il fabbisogno in denaro sarebbe di soli fr. 780.–, ma la sua tesi non può essere seguita. Per consolidata prassi di questa Camera il contributo destinato ai figli deve tenere conto di tutti i costi, compreso l’alloggio. Per __________ e __________, rispettivamente di 17 e 14 anni, il fabbisogno in denaro (compreso l’alloggio), secondo le citate raccomandazioni, ammonta a fr. 1’300.–, rispettivamente a fr. 1’040.–. Ci si potrebbe anche chiedere, nella fattispecie, se l’ammontare per cura ed educazione non debba essere aggiunto al fabbisogno in denaro, visto che i genitori affidatari già lavorano a tempo pieno (I CCA, sentenza del 12 marzo 1996 in re W. S. contro S.). Il quesito può tuttavia rimanere indeciso, dal momento che nella fattispecie le risorse della famiglia, come si vedrà in seguito, sono appena sufficienti per coprire il fabbisogno in denaro dei figli. L’importo di fr. 800.– per ogni figlio determinato dal Pretore appare quindi inferiore alle reali necessità, soprattutto per Jonathan, che non risulta al momento attuale avere alcun reddito. Alla luce delle modeste risorse finanziarie complessive della famiglia, il fabbisogno dei figli può equitativamente essere stimato in fr. 800.– per __________ e in fr. 1’050.– per __________. L’appello è quindi sprovvisto di buon diritto a questo proposito.
In sintesi, il quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue:
reddito del marito (compresi gli assegni familiari) fr. 4’200.— mensili
reddito della moglie fr. 1’304.— mensili
fr. 5’504.— mensili
fabbisogno del marito fr. 2’338.20 mensili
fabbisogno della moglie fr. 2’262.10 mensili
fabbisogno di __________ fr. 800.— mensili
fabbisogno di __________ fr. 1’050.— mensili
fr. 6’450.30 mensili
ammanco fr. 946.30 mensili
reddito del marito fr. 4’200.— mensili
./. fabbisogno minimo fr. 2’338.20 mensili
somma destinata alla famiglia fr. 1’861.80 mensili
Il convenuto non può di conseguenza destinare alla famiglia più di fr. 1’861.80 mensili, avendo diritto di conservare per sé almeno il fabbisogno minimo (DTF 123 III 1, 121 III 301, 121 I 97). Dovendo egli inoltre provvedere al mantenimento del figlio affidatogli, non gli si può imporre di versare alcunché per la moglie, mentre alla figlia egli deve erogare il contributo di fr. 800.– mensili, assegno familiare compreso. L’ordine di trattenuta di stipendio emanato senza contraddittorio va adeguato di conseguenza, riservato il giudizio del Pretore dopo l’eventuale contraddittorio. In conclusione, quindi, l’appello della moglie, ancorché fondato nel principio, nel risultato è destinato all’insuccesso, mentre quello del marito deve essere parzialmente accolto.
Le spese processuali di prima sede possono rimanere invariate, l’attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto. Per quel che concerne le ripetibili, il convenuto si è limitato in appello a formulare conclusioni indeterminate, senza cifrare le sue pretese, di modo che il gravame è al riguardo irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC; sentenza della I CCA del 28 novembre 1996 in re M. c. D., massima pubblicata in: Bollettino dell’ordine degli avvocati n. 14/1997 pag. 12).
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello di __________ __________ è respinto.
II. Gli oneri dell’appello di __________ __________, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
III. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello di __________ __________ è parzialmente accolto e il decreto cautelare impugnato è così riformato:
1.4 __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________, a titolo di contributo alimentare per la figlia Muriel, anticipatamente entro il 10 di ogni mese, l’importo di fr. 800.– mensili, compreso l’asse-gno familiare. Tale somma sarà adeguata all’indice nazionale dei prezzi al consumo il 1° gennaio di ogni anno, la prima volta il 1° gennaio 1999, sulla base dell’indice relativo al mese di novembre dell’anno precedente (indice base: aprile 1997).
1.5 Alla ditta __________ __________ __________ è fatto ordine di trattenere dal salario di __________ __________, mensilmente, l’importo di fr. 800.– e di versarlo direttamente a __________ __________, __________.
Per il resto il decreto è confermato.
IV. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti per quattro quinti a carico dell’appellante. Per il resto si prescinde dalla riscossione.
V. Intimazione:
– avv. __________ __________ -__________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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