AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1997.196
Data decisione, Autorità: 14.04.1999, ICCA
Incarto n. 11.97.00196
Lugano, 14 aprile 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (azione e riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 29 gennaio 1996 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________o)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 25 novembre 1997 da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 3 novembre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1952) e __________ __________ (1953) si sono sposati a __________ il __________ __________ 1974. Dal matrimonio sono nati __________ (1974) e __________ (1978). Il marito lavora come __________ del __________ per la __________ __________ __________, mentre la moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune. I coniugi vivono separati dal giugno del 1994, quando __________ __________ si è trasferita in un altro appartamento a __________ con i figli. Nel luglio del 1994 essa è entrata alle dipendenze della ditta __________ __________ di __________ come venditrice a metà tempo, riscuotendo indennità di disoccupazione per il rimanente grado d’impiego. Il marito è rimasto nell’abitazione coniugale.
B. Un primo tentativo di conciliazione chiesto il 25 ottobre 1994 da __________ __________ al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, è decaduto infruttuoso il 16 dicembre 1994. Nessuno dei coniugi avendo intentato la causa di merito, la procedura è decaduta il
6 settembre 1995, ma __________ __________ __________ ha continuato a versare anche in seguito i contributi di fr. 1102.– mensili per la moglie e di fr. 850.– mensili per il figlio __________ (il figlio __________ era ormai maggiorenne) fissati in via provvisionale dal Pretore con decreto cautelare del 26 aprile 1995.
C. Il 29 settembre 1995 __________ __________ ha instato per un secondo tentativo di conciliazione, fallito il 20 novembre successivo. Il
29 gennaio 1996 __________ __________ __________ ha promosso azione di divorzio, offrendo un contributo alimentare di fr. 300.– mensili alla moglie finché il figlio __________ avesse concluso l’apprendistato (non oltre però il 31 dicembre 1997) e uno di fr. 850.– al figlio medesimo (da adeguare eventualmente per il secondo e il terzo anno di tirocinio), oltre l’accertamento dell’avvenuta liquidazione del regime matrimoniale. La convenuta ha aderito al divorzio, ma per il resto ha respinto le proposte dell’attore e in via riconvenzionale ha postulato una pensione alimentare di fr. 1800.– mensili indicizzati per sé fino al 30 giugno 1996 e di fr. 2000.– fino al pensionamento, un contributo di fr. 850.– mensili per il figlio fino al termine del secondo anno di apprendistato, la restituzione di beni propri per fr. 5000.–, il versamento di fr. 12 500.– corrispondenti al valore di una polizza assicurativa in suo favore, l’accredito di metà della prestazione d’uscita maturata dal coniuge presso il relativo istituto di previdenza e una provvigione ad litem di fr. 4500.–. Nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le loro domande, confermate ancora al dibattimento finale del 9 settembre 1997, durante il quale esse si sono accordate solo sulla questione della polizza assicurativa.
D. Con sentenza del 3 novembre 1997 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha condannato __________ __________ __________ a versare alla moglie un contributo di fr. 976.– mensili indicizzati finché il figlio __________ (divenuto nel frattempo maggiorenne) fosse rimasto ad abitare con la madre, ha fissato il contributo in fr. 1176.– per il seguito (fino al 1° gennaio 2018), ha assegnato a __________ __________ un capitale di fr. 76 800.– da prelevare dalla prestazione di libero passaggio acquisita dal marito, ha accertato l’avvenuta ripartizione di mobili e suppellettili, ha ordinato a __________ __________ __________ di restituire gli importi incassati da due polizze sulla vita contratte a beneficio dei figli e ha fissato in favore della moglie una provvigione ad litem di fr. 3000.–. La tassa di giustizia di
fr. 1000.– e le spese di fr. 2800.– sono state poste per due quinti a carico di __________ __________ e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
E. Contro la sentenza predetta __________ __________ __________ è insorto il 25 novembre 1997 con un appello nel quale chiede di limitare il contributo alimentare per la moglie a fr. 150.– mensili, di ridurre a fr. 55 000.– la somma da versare a quest’ultima come partecipazione al capitale di libero passaggio, di ricondurre a fr. 2000.– la provvigione ad litem e di statuire nuovamente sul riparto degli oneri processuali. __________ __________ non ha presentato osservazioni all’appello.
Considerando
in diritto: 1. Lo scioglimento del matrimonio a norma dell’art. 142 cpv. 1 CC non ha mai dato adito a discussioni ed è passato in giudicato. Litigiose rimangono le conseguenze accessorie. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 6200.– mensili netti e quello della moglie in complessivi fr. 2420.– (fr. 1520.– da attività lucrativa, fr. 500.– potenziali, fr. 400.– da riscuotere dal figlio __________). Per quanto riguarda i fabbisogni minimi, egli ha calcolato quello del marito in fr. 3384.– mensili e quello della moglie in fr. 3030.–. Ciò premesso, egli ha condannato il marito a corrispondere alla moglie una rendita di indigenza (art. 152 CC) di fr. 976.– mensili fino al pensionamento di lei (1° gennaio 2018), da adeguare a fr. 1176.– dopo la cessazione del contributo erogato dal figlio.
La rendita prevista dall’art. 152 CC garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale del diritto esecutivo – più l’onere fiscale – maggiorato del 20% (DTF 121 II 49; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, nota 5 ad art. 152 CC; Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/ Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 152, nota 760 seg.). D’altro lato, il coniuge debitore della rendita non può, a sua volta, essere ridotto a vivere con una disponibilità inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 121 III 49 consid. 1c; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 188 nota 5; Lüchinger/Geiser, op. cit., nota 10 ad art. 152 CC). Per quanto riguarda l’adeguamento al rincaro, esso si giustifica nella misura in cui sarà verosimilmente indicizzato anche il reddito del debitore (DTF 115 II 312 consid. 1).
L’appellante sostiene che la moglie potrebbe guadagnare almeno fr. 3050.– netti mensili, sicché con un fabbisogno minimo di fr. 3196.– il suo ammanco non supererebbe fr. 150.– mensili. Per quanto attiene all’attuale reddito da attività lucrativa, in particolare, egli fa valere che essa riceve fr. 1600.– mensili (com-presa la tredicesima mensilità), non fr. 1520.– come ha accertato il Pretore. La censura non può essere condivisa. Dagli atti risulta che nel 1996 l’interessata ha guadagnato fr. 19 200.– lordi (“tredicesima non garantita”: doc. 1). Dedotte le trattenute correnti (AVS/AI/IPG fr. 104.80, LAINF fr. 21.75, assicurazione perdita di guadagno fr. 35.05), essa ha percepito uno stipendio netto di fr. 1438.40 mensili (doc. 14). La tredicesima, come ha dichiarato il datore di lavoro, è aleatoria (doc. 1) e non può considerarsi alla stregua di un reddito cui la dipendente ha diritto. Può assimilarsi tutt’al più a una gratifica, la quale però va computata nel reddito solo se è elargita abitualmente (Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 265 ad art. 156 CC). Quest’ultima ipotesi non risultando dimostrata in concreto, non vi è ragione per scostarsi dal reddito che il Pretore ha accertato (fr. 1520.– netti mensili), non contestato dalla moglie.
Afferma l’appellante che con il suo grado di occupazione non utilizzato l’interessata potrebbe guadagnare almeno fr. 750.– mensili, non solo fr. 500.– come ha stimato il Pretore. L’argo-mentazione è provvista di buon diritto. Basti ricordare che nella fattispecie la moglie riscuote indennità di disoccupazione parziale sin dall’agosto 1994 e che ancora al momento del divorzio essa incassava fr. 520.– mensili netti (sentenza impugnata, pag. 4 nel mezzo). Certo, la valutazione della capacità lucrativa di un assicurato da parte della Cassa disoccupazione, apprezzata in base all’ammontare dell’ultimo stipendio, non è decisiva (I CCA, sentenza del 14 dicembre 1998 in re S., consid. 4). Determinante è il reddito che la persona può conseguire dando prova di buona volontà, tenuto conto della sua formazione professionale, dell’età, del tempo a disposizione, dello stato di salute e del mercato dell’impiego (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 48 n. 1.52 segg.). Ciò non toglie che nel caso in esame l’interessata (44 anni al momento del divorzio) già lavora a metà tempo e non ha più figli minorenni cui deve prestare cura e educazione. Per quanto priva di formazione specifica, essa può quindi mettere a frutto le 12½ settimanali a disposizione – come rileva l’appel-lante – ricavando, anche con un’attività lucrativa non qualificata (ad esempio come ausiliaria), fr. 750.– mensili (fr. 15.– l’ora). Sui presunti disturbi di salute ch’essa allega, in effetti, nulla è dato di sapere (doc. 12). Non vi è ragione quindi per ritenerla parzialmente inabile al lavoro.
Tra i redditi della moglie l’appellante chiede che sia inserito anche un contributo di fr. 700.– mensili complessivi a carico dei figli (fr. 500.– __________a, fr. 200.– __________). Il Pretore si è limitato a computare un versamento di fr. 400.– mensili da parte del figlio __________ (sentenza impugnata, pag. 6 a metà). In realtà il problema si pone in altri termini. Entrambi i figli maggiorenni, in effetti, sono in grado di provvedere economicamente a sé stessi (il Pretore ha constatato che la madre non sollecitava più alcun contributo per la prole). Ciò non significa tuttavia che il giudice del divorzio possa imporre – sia pure indirettamente – versamenti da parte dell’uno o dell’altro, tanto meno se nessuno dei due ha avuto la possibilità di esprimersi nel processo. Questa Camera ha precisato ancora ultimamente che, all’atto pratico, la questione va risolta in modo diverso. Nel fabbisogno minimo di un coniuge va incluso in effetti solo quanto si riferisce al coniuge personalmente (I CCA, sentenza del 12 febbraio 1999 in re T., consid. 3). I figli maggiorenni e autosufficienti devono provvedere autonomamente, da parte loro, a coprire i maggiori costi dovuti alla loro presenza, senza che ciò interessi necessariamente il giudice del divorzio. Incomberà ai figli, in specie, assumere la differenza tra il fabbisogno mensile della madre (per sé sola) e il fabbisogno complessivo dell’economia domestica comune. Essi sono liberi, del resto, di andare ad abitare da soli ove ciò non dovesse rispondere alle loro esigenze. Resta il fatto che il genitore non ha nei loro confronti alcuna pretesa derivante dal diritto matrimoniale. Su questo punto il credito di fr. 400.– mensili che il Pretore imputa all’appellata va stralciato d’ufficio dal reddito, perché contrario al diritto. Nel fabbisogno minimo dell’interessa-ta andrà tenuto conto, per converso, solo di quanto concerne essa medesima personalmente (esclusi, in particolare, i costi di un appartamento più grande per i figli maggiorenni e gli oneri di vitto per costoro).
Nel fabbisogno mensile della moglie il Pretore ha considerato il minimo vitale del diritto esecutivo (fr. 1025.–), la locazione (fr. 1100.–), il premio della cassa malati (fr. 307.–), il premio dell’as-sicurazione sulla vita (fr. 150.–), il premio dell’assicurazione per l’economia domestica (fr. 18.–), le spese di trasferta (fr. 280.–) e il carico fiscale (fr. 150.–), per complessivi fr. 3030.– mensili (sentenza, pag. 5). L’appellante contesta anzitutto l’onere di
fr. 150.– per l’assicurazione sulla vita, facendo valere che il premio è trimestrale, onde una spesa di soli fr. 50.– mensili. La doglianza è parzialmente fondata. Dagli atti si evince che nel novembre del 1993 l’appellata ha stipulato presso la __________ -__________ /__________ __________ tre assicurazioni sulla vita, per le quali versa trimestralmente – nell’ordine – fr. 111.50, fr. 158.10 e fr. 139.60 (doc. F, G, H). Mensilmente essa deve pagare, quindi, fr. 137.– (arrotondati), premio che a giusto titolo va incluso nel fabbisogno minimo, l’interessata non disponendo altrimenti di una sufficiente copertura per perdita di guadagno (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 81 nota 2.41). L’appello merita accoglimento, di conseguenza, entro tali limiti.
__________ a __________ -__________ (sotto, consid. 10), l’indennità di
fr. 280.– ammessa nel fabbisogno minimo della moglie non appare sicuramente eccessiva o inadeguata. In proposito l’appello è destituito di consistenza.
Per quanto attiene all’entità della pigione inserita nel fabbisogno minimo della moglie (fr. 1100.– mensili), l’appellante ne postula in pratica la riduzione a fr. 400.–, sostenendo che i due figli maggiorenni devono contribuire all’economia domestica della madre con fr. 700.– mensili complessivi (sopra, consid. 5). Il Pretore ha riconosciuto all’interessata, di fatto, un onere locativo di fr. 700.– (fr. 1100.–, meno la partecipazione di fr. 400.– a carico del figlio __________: sentenza, pag. 6 a metà). In realtà non v’è giustificazione, in ossequio alla parità di trattamento, perché l’appellata benefici di condizioni logistiche migliori di quelle del marito, cui il Pretore ha riconosciuto una pigione di fr. 650.– mensili (sentenza, pag. 5 in basso), tanto meno se si pensa che le parti abitano nello stesso Comune. Nel fabbisogno minimo della moglie va dunque riconosciuto un canone di locazione di fr. 650.– mensili, uguale a quello del marito. L’appello si rivela fondato in tale misura.
Quanto al suo reddito, l’appellante fa valere ch’esso è ormai di fr. 5775.– mensili netti, non più di fr. 6200.–, giacché non gli sono più corrisposti né assegni familiari né sussidi per figli in formazione. L’argomentazione è pertinente. Dal certificato di stipendio 1996 risultava invero, oltre allo stipendio, il versamento di assegni familiari per fr. 1300.– annui e di sussidi destinati ai figli in formazione per fr. 2936.– (doc. O e AH). I primi cessano per legge, tuttavia, con i vent’anni del figlio (art. 22 cpv. 3 della legge cantonale sugli assegni di famiglia: RS 6.4.1.1). I secondi seguono identica sorte, a meno che il figlio intraprenda una formazione accademica, nel qual caso sono erogati fino ai 25 anni (art. 37 e 38 del contratto collettivo di lavoro concernente le condizioni di lavoro del personale della __________, stato al 1° gennaio 1995). In concreto il figlio minore __________, apprendista __________, ha compiuto i vent’anni il 5 luglio 1998, ciò che ha comportato la decadenza sia degli assegni familiari sia dei sussidi per figli in formazione. Nulla muta che la scadenza sia intervenuta nelle more dell’appello, le conseguenze legali dovute al semplice trascorrere del tempo non potendo essere trascurate. Ne segue che il reddito conseguito dall’appellante presso la __________ __________ __________ va rettificato in fr. 5775.– mensili, compresa la tredicesima mensilità. L’interessato soggiunge per vero che il suo guadagno mensile sarebbe diminuito nel frattempo a fr. 5338.–, data la riduzione delle ore supplementari, ma si ignora se tale fatto – oltre che nuovo (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) – si riconduca a una decisione unilaterale della datrice di lavoro oppure a una scelta propria dell’appellante. L’afferma-zione non basta, comunque sia, perché si accerti un reddito netto inferiore a fr. 5775.– mensili.
Con riferimento al suo proprio fabbisogno minimo l’appellante rivendica esborsi per fr. 450.– mensili destinati all’assicurazione, al leasing e all’imposta di circolazione dell’automobile, come pure spese di trasferta per ulteriori fr. 200.– mensili. Il Pretore – come detto (sopra, consid. 7) – ha ammesso costi limitatamente a fr. 271.– mensili. Ora, l’appellante disconosce che nel fabbisogno minimo possono riconoscersi spese professionali per l’uso di un veicolo privato solo se il posto di lavoro non può essere raggiunto convenientemente con i mezzi pubblici o se il veicolo serve per l’esercizio stesso dell’attività lucrativa. In concreto non risulta – né l’appellante pretende – che sia irragionevole o incompatibile con gli orari di lavoro spostarsi da __________ a __________ -__________ con l’autopostale. Tanto meno l’appellante rende verosimile che un’indennità di fr. 271.– mensili sia insufficiente per coprire i costi della trasferta giornaliera (per il pasto fuori domicilio il Pretore gli ha riconosciuto un’altra indennità di fr. 250.– mensili), né asserisce che la vettura gli sia necessaria per assolvere adeguatamente il proprio lavoro. In proposito l’appello deve perciò essere respinto.
Dato quanto precede, l’appellante risulta conseguire un reddito di fr. 5775.– netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di
fr. 3384.– (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1025.–, locazione fr. 650.–, premio della cassa malati fr. 302.–, premio dell’as-sicurazione economia domestica fr. 41.–, spese di trasferta fr. 271.–, pasti fuori casa fr. 250.–, oneri fiscali fr. 845.–) che aumentato del 20% (sopra, consid. 2) assomma a fr. 4060.– mensili. La moglie ha un reddito di fr. 2270.– mensili (fr. 1520.– dall’ attività odierna e fr. 750.– potenziali) a fronte di un fabbisogno di fr. 2567.– (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1025.–, locazione fr. 650.–, premio della cassa malati fr. 307.–, premio dell’ assicurazione sulla vita fr. 137.–, premio dell’assicurazione economia domestica fr. 18.–, spese di trasferta fr. 280.–, oneri fiscali fr. 150.–), che aumentato del 20% ascende a fr. 3080.–. L’ammanco di quest’ultima è dunque di fr. 810.– mensili che l’appellante, con un agio di fr. 1715.– mensili (fr. 5775.– meno fr. 4060.–), è senz’altro in grado di coprire. In conclusione l’appello riguardante il contributo alimentare per la moglie va accolto in tale misura.
a) Secondo l’art. 22 cpv. 1 LFLP, entrato in vigore il 1° gennaio 1995 (RS 831.42), in caso di divorzio il tribunale può decidere che una parte della prestazione d’uscita acquisita da un coniuge durante il periodo di matrimonio sia trasferita all’istituto di previdenza dell’altro coniuge e computata sulle prestazioni di divorzio destinate a garantire la previdenza. Con tale norma, applicabile a tutti i divorzi pronunciati dopo il 1° gennaio 1995 (Häberli, Freizügigkeitsgesetz: die Folgen für das Scheidungsverfahren, in: Plädoyer 5/94 pag. 36), non si è inteso tuttavia creare nuovi diritti (FF 1992 III 539 nel mezzo) né individuare nuovi beni da liquidare nel quadro dello scioglimento del regime matrimoniale (DTF 123 III 289). L’indennizzo postulato al momento del divorzio da un coniuge nei confronti dell’altro in seguito alla perdita di aspettative pensionistiche rientra già nel quadro degli art. 151 cpv. 1 CC (DTF 121 III 299 consid. 4b) o 152 CC (DTF 124 III 56 consid. bb). Spetta al giudice decidere se tale indennità vada erogata sotto forma di rendita, sia inclusa cioè nel contributo alimentare (unica soluzione possibile prima che entrasse in vigore l’art. 22 LFLP) oppure facendo trasferire a un istituto di previdenza, in favore del coniuge richiedente, una parte della prestazione d’uscita acquisita dall’al-tro coniuge durante il matrimonio (DTF 121 III 300 in basso). Valutando l’importo da accreditare, il giudice dispone di ampio potere di apprezzamento e decide ponderando tutte le circostanze del caso (Reusser, Die Vorsorge für die geschiedene Ehefrau unter besonderer Berücksichtigung von Art. 22 des neuen Freizügigkeitsgesetzes, in: AJP 12/94 pag. 1514).
b) Nella fattispecie l’appellante sottolinea a ragione che per garantire all’interessata, dopo il pensionamento, “una rendita pari ad almeno fr. 9500.– annui” non occorre un capitale di fr. 76 800.–, a meno che l’età del pensionamento si riconduca a 60 anni (perizia giudiziaria act. XIII, pag. 5). Se per età di pensionamento si intendono invece 62 anni, il capitale fissato dal Pretore (pari alla metà della prestazione d’uscita che l’appellante ha maturato durante l’unione coniugale) assicurerà alla beneficiaria una rendita di fr. 10 900.– annui, che diventerebbero fr. 12 600.– a 64 anni e fr. 13 600.– a 65 anni (perizia, loc. cit.). Il problema è che con una rendita di soli fr. 9500.– annui al pensionamento (qualunque sia l’età), l’interessata si ritroverà a vivere in sostanza con il solo minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1400.– presumibili di rendita AVS e fr. 800.– circa di cassa pensione). Per rapporto alla situazione odierna essa non dovrà più, infatti, pagare premi di assicurazione per perdita di guadagno né dovrà più sopportare oneri di trasferta, ma avrà pur sempre spese verosimili per circa fr. 2200.– mensili odierni. Se non che, ridurla a vivere con il minimo esistenziale sarebbe iniquo. Con un capitale di fr. 76 800.– come quello fissato dal Pretore essa disporrà per converso, a 65 anni, di circa fr. 2530.– mensili (fr. 1400.– presumibili di rendita AVS e fr. 1130.– circa di cassa pensione), il che costituisce sicuramente una prospettiva più ragionevole.
c) È vero che tra l’8 novembre 2015 e il 1° gennaio 2016 la moglie potrà riscattare le sue tre polizze vita, ricavandone complessivi fr. 30 000.– (doc. F, G, H). Con siffatto denaro essa potrà integrare per un buon numero di anni quel margine del 20% sul minimo esistenziale che il primo e il secondo pilastro di previdenza non le permetteranno di raggiungere appieno. Quanto all’appellante, egli non verserà sicuramente in condizioni peggiori. Anzi, a 65 anni egli percepirà, oltre alla rendita AVS, una rendita di almeno fr. 2240.– mensili (perizia, pag. 4 in alto) che gli consentirà un agio assai superiore al 20% rispetto al minimo esistenziale del diritto esecutivo. Dopo il divorzio inoltre le sue condizioni pensionistiche potranno solo migliorare, giacché egli continua attualmente a contribuire alla sua cassa di previdenza. Indipendentemente dalla motivazione (non pertinente) addotta dal Pretore, nel risultato la spettanza di fr. 76 800.– riconosciuta all’appellata merita dunque protezione.
a) L’obbligo di corrispondere una provvigione di causa al coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio è una misura provvisionale nel senso dell’ art. 145 cpv. 2 CC (Bühler/Spühler, op. cit., nota 259 ad art. 145 CC; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 554; Czitron, Die vorsorglichen Massnahmen während des Scheidungsprozesses, tesi, San Gallo 1995, pag. 116). La procedura è pertanto quella sommaria (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto (art. 290 lett. b seconda frase CPC) appellabile entro dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto il Pretore ha statuito sulla richiesta di provvigione insieme con il merito. Questa Camera ha già avuto occasione di rilevare che tale modo di procedere è fuorviante e lede la sicurezza giuridica relativamente ai termini di impugnazione, che nella procedura sommaria sono solo di 10 e non di 20 giorni (I CCA, sentenza del 27 luglio 1998 in re R., consid. 12b). Ciò non toglie che nel caso in esame il dispositivo n. 5 del giudizio impugnato mantenga natura cautelare, né sarebbe sostenibile che le parti ottenessero termini di ricorso più lunghi in sede provvisionale per il solo fatto che il Pretore emani un giudizio unico, comprendente anche il merito (I CCA, sentenza del 27 ottobre 1997 nella causa D., consid. 7). Su questo punto l’appello, introdotto il 25 novembre 1997 (la sentenza del Pretore è pervenuta al marito il 5 novembre 1998: appello, pag. 3), è tardivo e come tale irricevibile.
b) Si volesse anche – per avventura – prescindere dalla tardività, l’argomentazione dell’appellante sarebbe in ogni caso destinata all’insuccesso. La legale della moglie ha presentato in concreto il memoriale di risposta e riconvenzione, del 12 marzo 1996 (12 pagine), quello di duplica e replica riconvenzionale, del 28 maggio successivo (10 pagine), ha partecipato all’udienza preliminare, del 3 ottobre 1996, ha formulato quesiti peritali, il 12 dicembre 1996 (3 pagine), ha presenziato a un’udienza istruttoria (il 27 gennaio 1997), ha introdotto una richiesta di assistenza giudiziaria (il 25 febbraio 1997), ha redatto il memoriale conclusivo, del 3 settembre 1997 (6 pagine) ed è comparsa al dibattimento finale, del 9 settembre 1997. Si tratta di prestazioni per le quali un compenso di fr. 3000.– non appare sicuramente eccessivo sotto il profilo dell’art. 14 cpv. 1 TOA, stando al quale nelle cause di stato l’avvocato può esporre onorari da
fr. 1000.– a fr. 25 000.–, tanto meno se si pensa che fr. 3000.– retribuiscono non più di una dozzina d’ore di lavoro rimunerate fr. 250.– l’una (ignorando le spese). Quanto alle due provvigioni che la moglie ha già incassato dal marito (fr. 4250.– complessivi), esse riguardavano esclusivamente le due procedure cautelari e non risultano essere state impugnate.
c) Anche nella misura in cui l’appellante rimprovera al primo giudice di non avere considerato il grado di soccombenza della moglie, la censura è fuori luogo, giacché l’assegnazio-ne di una provvigione ad litem non dipende da presumibili possibilità di successo. L’appellante dimentica per altro verso che il costo di una causa di divorzio è un debito dell’unio-ne coniugale. Egli avrebbe potuto chiedere al giudice del divorzio, pertanto, che in liquidazione del regime dei beni gli fosse riconosciuto il diritto al rimborso delle provvigioni ad litem erogate alla controparte, rispettivamente che tali somme fossero compensate con crediti avversari (Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, n. 135 ad art. 159 CC verso il basso; SJ 120/1998 pag. 155; I CCA, sentenza del 15 aprile 1997 in re M., consid. 3). Il giudice del divorzio avrebbe dovuto decidere allora secondo equità, tenendo conto del reciproco grado di soccombenza e dell’ammontare delle eventuali indennità per ripetibili (Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 553 con richiami).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
__________ __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese fino al 1° gennaio 2018, un contributo alimentare di fr. 810.– giusta l’art. 152 CC.
L’importo è ancorato all’indice nazionale dei prezzi al consumo del novembre 1997 e va adeguato ogni anno, la prima volta il 1° gennaio 1998, in base all’indice del novembre precedente.
Per il resto l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti per tre quarti a carico dell’appellante. Non si riscuote la quota rimanente né si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la Prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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