AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1997.195
Data decisione, Autorità: 26.02.1999, ICCA
Incarto n. 11.97.00195
Lugano, 26 febbraio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (azione di separazione, rispettivamente di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 15 ottobre 1993 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 19 novembre 1997 da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 29 ottobre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1933) e __________ __________ __________ (1937), cittadina italiana, si sono sposati a __________ l’__________ __________ 1971. Dall’ unione sono nati i figli __________ (1972) e __________ (1976). Il marito, già __________ di __________, percepisce dall’aprile 1986 una mezza rendita di invalidità. La moglie ha cominciato a lavorare saltuariamente, durante il matrimonio, per la __________ __________ __________, sede di __________. Il 18 gennaio 1990 __________ __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per provvedimenti a tutela dell’unione coniugale. All’ udienza del 15 febbraio 1990 i coniugi hanno poi deciso concordemente di rivolgersi a un consultorio. La comunione domestica è cessata il 20 gennaio 1992, quando il marito ha lasciato l’abitazione coniugale di __________ per andare a vivere a __________. Il figlio __________ è rimasto con la madre, che il 1° gennaio 1993 ha assunto un’attività regolare, a tempo parziale, per la __________ __________ __________ (oggi __________).
B. Il 4 gennaio 1993 __________ __________ __________ si è rivolto al Pretore per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 15 febbraio successivo, e il 15 ottobre 1993 ha chiesto la separazione per tempo indeterminato con affidamento del figlio alla madre (riservato un suo ampio diritto di visita). La convenuta si è opposta alla petizione, concedendo tutt’al più – in subordine – la separazione per un anno, e ha postulato l’affidamento del figlio, un contributo alimentare di fr. 2832.20 mensili per sé e uno di
fr. 1077.– mensili per __________, oltre la metà della rendita di invalidità riscossa dal marito, la restituzione dei suoi beni propri, l’attribuzione di un’automobile __________ “__________1” a lei intestata e il versamento di una somma imprecisata in liquidazione del regime dei beni. L’attore ha replicato mutando l’azione di separazione in azione di divorzio e offrendo in liquidazione del regime matrimoniale la metà degli acquisti che sarebbero risultati dall’istruttoria, senza contributi alimentari. La convenuta ha duplicato contestando l’ammissibilità della mutazione processuale; subordinatamente, nell’ipotesi in cui fosse stato pronunciato il divorzio, essa ha chiesto che il matrimonio fosse sciolto per colpa esclusiva del marito e ha avanzato sugli effetti accessori le medesime domande formulate in caso di separazione.
C. Ultimata l’istruttoria, nel suo memoriale conclusivo dell’11 settembre 1997 __________ __________ __________ ha confermato la domanda di divorzio e, senza offrire contributi alimentari, ha proposto che in liquidazione del regime matrimoniale ogni coniuge conservasse i beni in suo possesso. La convenuta ha ribadito, nel proprio allegato conclusivo del 9 settembre 1997, di opporsi sia alla separazione (salvo concederla, in via subordinata, per un anno) sia al divorzio (salvo accordarlo, in ulteriore subordine, per colpa esclusiva dell’attore) e in merito alle conseguenze accessorie ha mantenuto le pretese enunciate nella risposta, sollecitando inoltre il versamento di fr. 15 000.– per un mutuo stanziato all’attore e fr. 12 266.50, pari alla metà del saldo depositato su un libretto di risparmio presso la Banca __________ __________ (oggi __________ __________). Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
D. Con sentenza del 29 ottobre 1997 il Pretore, giudicando legittima l’opposizione della convenuta al divorzio, ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato, ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1535.– mensili indicizzati, oltre fr. 15 000.– in restituzione del citato mutuo, e ha assegnato alle parti, in liquidazione del regime matrimoniale, i beni in loro possesso. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza predetta __________ __________ __________ è insorto il 19 novembre 1997 con un appello nel quale, senza mettere in discussione la disciplina degli effetti accessori, chiede che sia pronunciato il divorzio e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 18 dicembre 1997 __________ __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata; subordinatamente, nel caso in cui fosse sciolto il matrimonio, essa rivendica un contributo alimentare di fr. 3145.20 mensili fondato sull’art. 151 cpv. 1 o 152 CC.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha reputato legittima l’opposizione della moglie al divorzio (art. 142 cpv. 2 CC) rilevando – in estrema sintesi – che alla convenuta non poteva muoversi alcun rimprovero, mentre per la sua forma caratteriale, per le sue astrazioni paranormali, per la sua intransigenza e per la sua noia verso il matrimonio l’attore risultava responsabile della disunione in misura preponderante. A tale “annosa (in)attitudine verso la famiglia” si aggiungeva una relazione extraconiugale che l’attore non era riuscito a dimostrare anteriore al dissidio e che aveva inferto il colpo di grazia al matrimonio. Ciò premesso, appariva superfluo domandarsi se egli potesse mutare l’azione di separazione in azione di divorzio. D’altro lato il Pretore ha ritenuto non potersi negare l’esistenza fra le parti una profonda turbativa, contestata a torto dalla moglie. E siccome quest’ultima invocava la colpa preponderante del marito per opporsi al divorzio, ma non alla separazione (avversata solo per asserita mancanza di turbativa), la separazione andava pronunciata. A tempo indeterminato, poiché dopo cinque anni senza contatti personali apprezzabili le probabilità di riconciliazione apparivano inconsistenti.
L’appellante si duole che il Pretore gli ha addebitato una colpa preponderante nella disunione trascurando la testimonianza di __________ __________, del Servizio medico-psicologico di __________, il quale durante un colloquio avuto con i coniugi nel mese di maggio o giugno del 1990 aveva detto che l’unica soluzione era quella di separarsi, poiché a quel punto il degrado era irreversibile. Oltre a ciò il Pretore ha sorvolato sul fatto che lo psicologo, interrogato sulle cause di tale irreversibilità, non ha potuto rispondere perché la moglie rifiutava di svincolarlo dal segreto professionale. Quanto alla citata relazione con __________ __________, senza più discuterne il carattere anticoniugale, l’appellante sottolinea ch’essa è cominciata nel 1991 e non può quindi risultare causale per la turbativa. Per quel che è della sua natura caratteriale, infine, egli sottolinea che le risultanze istruttorie non dimostrano alcuna intemperanza da parte sua nei confronti di terzi. In realtà – egli conclude – le origini della turbativa risalgono alla seconda metà degli anni ottanta, periodo sul quale nessun testimone è stato in grado di esprimersi. Potrebbe tutt’al più essere riascoltato lo psicologo __________, e a tale eventualità egli dichiara di consentire sin d’ora.
Nelle osservazioni all’appello la convenuta sostiene anzitutto che l’attore non poteva mutare l’azione di separazione, mancando i presupposti dell’art. 74 CPC, sicché in nessun caso egli poteva chiedere il divorzio. L’argomentazione non può essere condivisa. Certo, per diritto federale un’azione di divorzio può sempre essere modificata in azione di separazione, mentre l’inverso è possibile solo alle condizioni previste dal diritto cantonale di procedura (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 6 e 7 ad art. 143 CC con numerosi richiami). La prassi ticinese tuttavia è sempre stata assai largheggiante al riguardo, consentendo all’attore di trasformare la domanda di separazione in domanda di divorzio anche al dibattimento finale, senza dover postulare previamente, a tal fine, una mutazione dell’azione (art. 76 CPC) o una restituzione in intero per allegare fatti nuovi (art. 138 CPC; si vedano esempi in: Rep. 1981 pag. 77; I CCA, sentenza del 30 luglio 1982 in re T., consid. C). Il Tribunale di appello non ha posto, finora, restrizioni in proposito (I CCA, sentenza dell’11 gennaio 1994 in re C., consid. 1; sentenza del 25 marzo 1997 in re S., consid. 3).
Nel caso specifico nulla giustifica un eventuale cambiamento di giurisprudenza. Intanto perché la separazione può essere chiesta unicamente se sussiste una causa di divorzio (art. 143 CC), sicché la modifica di una domanda di separazione in domanda di divorzio può ancorarsi solo al medesimo complesso di fatti. Una procedura di mutazione dell’azione (art. 76 CPC) si esaurirebbe quindi in un mero esercizio formale, l’art. 74 lett. a CPC prevedendo – appunto – che l’azione può essere mutata qualora la nuova domanda poggi sul medesimo complesso di fatti. In secondo luogo non si deve dimenticare che in concreto la mutazione è avvenuta già in sede di replica; con la duplica la convenuta ha potuto far valere così tutti i suoi mezzi di difesa. Non avendo essa subìto alcun pregiudizio, non vi è ragione nemmeno per assoggettare la modifica della domanda – in un caso come quello in rassegna – a condizioni più restrittive. L’obiezione dell’appellata deve pertanto essere respinta.
Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione del matrimonio; se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro (art. 142 CC). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 18 ad art. 142 CC; Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi rinvii di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edi-zione, pag. 124, nota. 622; v. anche Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.).
Nella fattispecie le relazioni coniugali tra le parti risultavano già profondamente turbate e scosse, quanto meno, nel 1990. Come si è visto (sopra, consid. A), con istanza del 18 gennaio 1990 il marito si era rivolto al Pretore perché emanasse provvedimenti opportuni a tutela dell’unione coniugale. All’udienza del 15 febbraio 1990, tenutasi davanti al Segretario assessore, le parti avevano deciso per finire di interpellare un consultorio (inc. 4/90 spec., agli atti). In effetti il marito si è indirizzato al Servizio medico-psicologico di __________, dove ha incontrato lo psicologo __________ __________. L’analisi delle difficoltà coniugali che ne è seguita ha coinvolto anche la convenuta e i figli (deposizione __________, act. IX, pag. 2). Lo psicologo ha riscontrato dapprima serie divergenze circa l’educazione del figlio, ma continuando la sua indagine ha ravvisato altresì disturbi della personalità nella figura del marito (oltre a “sue problematiche di tipo sessuale”, definite dallo stesso teste “abbastanza pesanti”), che avrebbero giustificato una perizia psichiatrica su comportamenti d’indole paranoide. Constatato che l’attore “è una persona difficile con cui convivere” e accertato che “la situazione andava sempre più degradando” (loc. cit.), nel maggio o giugno del 1990 lo specialista ha proposto ai coniugi di separarsi, unica via per rimediare a uno stato di cose tanto deteriorato da riuscire ormai irreversibile. Sui motivi di tale irreversibilità – come si è accennato – il testimone non ha potuto esprimersi, la convenuta avendo rifiutato di liberarlo dal segreto professionale.
Nulla induce a credere – né la convenuta pretende – che lo psicologo abbia rilasciato dichiarazioni inveritiere. Se si considera anzi che, secondo il testimone __________ __________ __________, “problemi in casa” esistevano già prima del 1990, tant’è che “c’erano sempre degli attriti” (act. IX, pag. 4), la deposizione dello psicologo esce finanche rafforzata. E se già nel 1990 (al più tardi) il dissidio tra i coniugi era ormai insanabile, al punto che la sola via d’uscita era la separazione, mal si comprende come la relazione dell’attore con __________ __________ sia causale per il divorzio. L’attore ha rincontrato __________ __________ per la prima volta, a distanza di trent’anni, nel novembre del 1991, in __________ (interrogatorio formale, act. XI, pag. 2). Indipendentemente dalla natura di tale relazione, secondo l’attore di semplice amicizia fino all’agosto del 1992 (loc. cit.), la turbativa coniugale era già irrimediabile nel 1990. Nemmeno la convenuta asserisce del resto che dopo il 1990 il dissidio coniugale si sarebbe – per avventura – temperato e quindi nuovamente aggravato a causa della relazione illecita del marito. Ciò posto, la questione è di sapere quali siano le responsabilità delle parti nella disunione consumatasi, al più tardi, nel 1990.
Gli atti non danno grandi indicazioni sui motivi per cui già prima del 1990 i coniugi apparivano, al testimone __________ __________, l’uno immusonito e imbronciato, l’altra scontenta e triste (act. IX, pag. 4). Lo psicologo __________ ha intravisto difficoltà di vario genere riconducibili, per quel che riguarda il marito, a un carattere da perizia psichiatrica: talora gentile e comprensivo, talora intransigente fino a creare disagio ed escludere ogni possibilità di dialogo (come ha avuto modo di constatare __________ __________: act. XII, pag. 2), con eccessi paranoidei di tipo megalomanico (mec-canismo di difesa per evitare che questioni dolorose raggiungano la coscienza), un carattere insomma da creare contrasti con qualsiasi persona (act. IX, pag. 2 in basso). In che misura le difficoltà coniugali potessero riferirsi anche alla persona della moglie non è stato possibile appurare. Sta di fatto che, pur considerando la sola figura del marito, gli apprezzamenti del Pretore sulla colposità del carattere e delle “astrazioni paranormali” appaiono ingenerosi. Il carattere di una persona è, in linea di principio, un fattore oggettivo: diviene una colpa solo ove scada nella scortesia, nel malvezzo o nel malanimo e la persona non faccia quanto si potrebbe pretendere da lei per moderare tali intemperanze (Bühler/Spühler, op. cit., note 54 segg. e 64 ad art. 142 CC con richiami), ritenuto che soggetti non più giovani sono notoriamente poco capaci di migliorare la loro natura. Nella fattispecie potrebbe scorgersi una colpa a carico dell’attore nell’intransigenza denotata – per esempio – educando il figlio (deposizione __________, act. XII, pag. 2). A parte il fatto però che ci si può domandare se ciò basti a configurare una colpa preponderante, non va trascurato che nel carattere dell’attore lo psicologo ha ravvisato anche chiare anomalie psichiatriche, le quali non sono sicuramente colpose. Ciò impone particolare prudenza di giudizio, tanto più che verso terzi l’attore è sempre apparso “molto contenuto” (deposizione __________, loc. cit., 2), addirittura “una persona fine” (deposizione __________, act. IX, pag. 8).
Oltre all’educazione del figlio, un fattore di disunione sembra essere stata la sopravvenuta invalidità del marito (1986), causa di ripetuta disoccupazione e di infelici iniziative professionali (deposizione __________, loc. cit., pag. 2). Proprio la forzata permanenza a casa del marito pare, del resto, aver favorito contrasti sull’educazione del ragazzo e cagionato difficoltà finanziarie alla famiglia (memoriale di risposta, pag. 3). Resta il fatto che individuare una colpa dell’attore in tali eventi appare arduo, tanto più che il marito sembra non essere riuscito a reintegrarsi in campo professionale proprio per il suo carattere difficile, minuzioso fino all’esasperazione, capace di interrompere un’attività di punto in bianco per eccessi di pignoleria (deposizione __________, loc. cit.). Anche in tale contesto scorgere una colpa preponderante è quindi azzardato. Quanto all’annosa “(in)attitudine” verso la famiglia e al fatto che l’attore avrebbe rinunciato con leggerezza a mantenere saldo il rapporto con moglie e figli (sentenza, pag. 4 in fondo e 5 in alto), non è dato a divedere sulla base di quali prove argomenti il Pretore. Che l’appellante, annoiato del matrimonio, abbia finito per manifestare il suo disimpegno verso la famiglia esaltando il lato peggiore del suo carattere è un’illazio-ne, per vero, destituita di riscontri effettivi.
Sotto il profilo dell’art. 142 cpv. 2 CC gli atti non bastano, in ultima analisi, per ravvisare una colpa preponderante dell’attore. L’opposizione della convenuta al divorzio non risulta pertanto giustificata. Il caso denota per converso – e su questo punto il giudizio del Pretore è fondato – una profonda turbativa coniugale, ingeneratasi verosimilmente al momento in cui il marito è divenuto parzialmente invalido e degradata per un insieme di fattori oggettivi (quanto meno in mancanza di chiare colpe desumibili dal fascicolo processuale) fino a divenire, nel 1990, un conflitto insanabile. Le premesse dell’art. 142 cpv. 1 CC sono quindi date e il divorzio va pronunciato.
In merito alle conseguenze accessorie del divorzio, giovi rammentare che il primo giudice ha già sciolto il regime della partecipazione agli acquisti e che la liquidazione dei rapporti patrimoniali fra le parti non è controversa. Litigioso è il contributo alimentare per la moglie, che il Pretore ha fissato a norma dell’art. 163 CC in fr. 1535.– mensili indicizzati. L’attore non ha appellato al riguardo (ha dichiarato espressamente di ricorrere solo contro il dispositivo n. 1, relativo alla separazione, e di riflesso contro il dispositivo n. 5, sulle spese: memoriale di appello, pag. 2 in alto), ma il dispositivo n. 2 è impugnato dalla convenuta, che nelle osservazioni all’appello rivendica – in caso di divorzio – un contributo alimentare di fr. 3145.20 mensili (memoriale, pag. 10 in fondo). La richiesta è irricevibile nella misura in cui supera l’importo di fr. 2832.20. Davanti al Pretore l’interessata aveva postulato difatti, in caso di divorzio, lo stesso contributo dovutole in esito alla separazione (memoriale conclusivo, pag. 11 in fondo con rinvio esplicito alla duplica, pag. 23, punto 3). Ora, l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di formulare nuove domande in appello (Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 83 segg.), tanto più nelle questioni che non sono rette dal principio inquisitorio (in materia di contributi alimentari per il coniuge né il diritto cantonale né quello federale impongono l’applicazione di tale principio: Bühler/Spühler, op. cit., nota 84 ad art. 151 CC). Ne segue che, in quanto eccede la somma di
fr. 2832.20 mensili, la richiesta di contributo alimentare è nuova e perciò inammissibile.
L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Sussidiariamente, ove non ricorrano i presupposti dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle sue condizioni economiche. In concreto l’innocenza del coniuge creditore, requisito indispensabile per l’ottenimento di un contributo alimentare tanto a norma dell’art. 151 cpv. 1 quanto dell’art. 152 CC, è fuori discussione (tant’è che il marito nemmeno contesta di dover versare un contributo alla moglie). Occorre esaminare perciò se l’attore sia “coniuge colpevole” nell’accezione dell’art. 151 cpv. 1 CC. In caso affermativo, la moglie ha diritto a un contributo che le garantisca, in linea di principio, lo stesso tenore di vita ch’essa avrebbe avuto se il matrimonio non fosse sciolto (DTF 116 II 8 consid. 3). In caso negativo, la moglie ha diritto nondimeno a un contributo, limitato però al fabbisogno indispensabile, ovvero – di regola – al minimo esistenziale del diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 121 III 49).
La nozione di “colpa” a mente dell’art. 151 cpv. 1 CC non si identifica necessariamente con quella di “colpa preponderante” nel senso dell’art. 142 cpv. 2 CC e nemmeno con una grave mancanza ai doveri del matrimonio: una violazione rilevante degli obblighi coniugali è sufficiente, purché risulti causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 5 ad art. 151 CC con rinvii). D’altro lato un comportamento causale non dev’essere per forza la sola e unica fonte di turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della controparte), esso abbia contribuito a disgregare l’unione (Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, nota 15 ad art. 151 CC). La gravità della “colpa” influisce sull’ammontare del contributo (Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, n. 35 ad art. 151 CC con rimandi), che va determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto).
Nel caso in oggetto si è già escluso che all’attore possa essere addebitata una colpa preponderante. Il problema è di sapere se gli debba essere imputata nondimeno una rilevante violazione dei doveri del matrimonio, la quale – in concorso con fattori oggettivi – abbia contribuito a disgregare l’unione. Ora, come si è visto, già nel 1990 la turbativa coniugale aveva raggiunto il punto di non ritorno (sopra, consid. 5 e 6). Come si è accennato, inoltre, sui motivi del dissidio non è stata fatta gran luce (sopra, consid. 7). L’istruttoria ha denotato una personalità dell’attore con accertate manifestazioni di disturbo psichico (oltre che marcata da “problematiche di tipo sessuale”), la quale si è ripercossa negativamente sull’educazione del figlio, ha reso difficile la convivenza familiare e ha pregiudicato un adeguato reinserimento professionale dell’attore stesso dopo la parziale invalidità (per ernia del disco) nel 1986. Intravedere una colpa in tutto ciò è nondimeno arduo. Tutt’al più si potrebbe rimproverare all’at-tore – come detto – di non aver moderato i suoi eccessi di carattere e le sue pedanterie, ma in presenza di disturbi psichici riscontrati da uno psicologo neutrale non si può senz’altro affermare che ciò fosse ragionevolmente esigibile. Quanto alla relazione con __________ __________, essa è cominciata nel novembre del 1991, quando la disunione insanabile sussisteva ormai da un anno (anche se i coniugi continuavano a vivere sotto lo stesso tetto). La sua causalità nel naufragio del matrimonio non è quindi apprezzabile: l’unione era ormai fallita e il legame extraconiugale ha avuto la sola conseguenza di accelerare la separazione delle parti. Se ne conclude che, ponderando in modo equanime la situazione testé descritta, non è possibile imputare all’attore una colpa nel senso dell’art. 151 cpv. 1 CC. Alla convenuta va pertanto riconosciuto un contributo alimentare giusta l’art. 152 CC.
Il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo della convenuta in fr. 2785.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, locazione fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 320.–, oneri assicurativi fr. 40.–, carico fiscale fr. 200.–). Nelle osservazioni all’appello l’interessata rivendica un fabbisogno minimo di fr. 3145.20 mensili “dimostrato in prima istanza” (memoriale, pag. 10), ma non si confronta affatto con il calcolo del Pretore, né tanto meno spiega perché le voci di spesa accertate o stimate dal primo giudice andrebbero modificate. Così procedendo, essa dimentica che la Camera civile di appello è un’autorità di ricorso. La parte che censura una sentenza del Pretore (anche a titolo eventuale – come in concreto – nell’ipotesi in cui fosse accolto l’appello avversario) non può limitarsi a evocare quanto figura negli allegati preliminari: deve indicare perché la sentenza impugnata va riformata e in che modo. Tale esigenza ha carattere generale (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Nelle osservazioni dell’appellata si cercherebbe invano una critica qualsiasi alle singole poste che il Pretore ha considerato o scartato ai fini del fabbisogno minimo. Privo di adeguata motivazione, il prospettato aumento del fabbisogno minimo chiesto dall’appellata si dimostra quindi improponibile.
Il reddito della convenuta è stato determinato dal Pretore in complessivi fr. 1920.– mensili (guadagno medio nel 1995 presso la cassa malati __________ fr. 1640.–, rendita completiva AI per sé fr. 280.–). L’interessata fa valere che il suo stipendio medio nel 1997 è stato di soli fr. 1200.– mensili e che la sua possibilità d’impiego cesserà “entro breve” per la ristrutturazione in atto presso la __________ __________ (memoriale, pag. 10). A parte il fatto però che il Pretore ha spiegato per quali ragioni il reddito conseguito nei primi mesi del 1997 non è determinante (spiegazione che l’appellata ancora una volta ignora), non si può disconoscere che l’interessata ha guadagnato mediamente fr. 25 000.– annui nel 1993 e 1994 (tassazione 29 settembre 1995 ai fini del biennio 1995/96, negli atti richiamati), fr. 19 645.– nel 1995 (doc. 20, terzo foglio) e verosimilmente altrettanti nel 1996, ove appena si consideri la retribuzione di gennaio (doc. 20, primo foglio; i conteggi degli altri mesi non sono stati prodotti). È vero che il guadagno è nettamente diminuito nel 1997 a fr. 1200.– mensili in media, considerando i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 1997 (doc. 20, ultimi fogli; i conteggi degli altri mesi mancano), e che la convenuta giustifica tale diminuzione con l’imminente soppressione del suo impiego (memoriale, pag. 10). Tale motivazione appare però poco verosimile: paventata sin dal giugno del 1995 (risposta, pag. 15 in fondo), l’eliminazione del suo posto di lavoro non risulta finora essere intervenuta, nonostante la fusione tra __________ e __________ nel 1996. Inoltre la convenuta non pretende che con la sua esperienza nel ramo, facendo capo a qualche sforzo e a buona volontà, non le sia possibile risalire ai livelli del 1995. Non vi è motivo quindi per scostarsi dal reddito potenziale (o ipotetico: sulla nozione v. DTF 119 II 316 consid. 4a, 117 II 17 consid. 1b, 110 II 117 consid. 2a) di fr. 1640.– mensili stabilito dal Pretore.
L’appellata sostiene infine che, contrariamente a quanto ha accertato il Pretore, il marito non le versa più fr. 1000.– mensili a titolo di rendita, e ciò sin dall’ottobre del 1996 (memoriale, pag. 11). In realtà il problema non sussiste. Certo, secondo il Pretore la convenuta percepisce fr. 1000.– mensili a titolo di rendita provenienti da un anticipo ereditario che l’attore riscuote mensilmente dalla madre (sentenza, pag. 9 in alto). Se non che, per quanto abbia incluso tale somma tra i redditi della convenuta (pag. 8 a metà), il Pretore non ha detratto l’equivalente dal contributo alimentare, che altrimenti sarebbe stato di fr. 535.– (e non di fr. 1535.–) mensili. Egli ha del resto delineato la questione a pag. 9 in basso della sentenza (“Comprensibile è invece la preoccupazione della signora __________ di disporre di un valido titolo esecutivo quo ai fr. 1000.– cennati, i quali vanno dunque fissati quali alimenti in questa sede, oltre alla risultanza [fr. 535.–] della ripartizione a metà della rispettiva eccedenza”). Condannando l’attore al pagamento di fr. 1535.– mensili, il Pretore ha quindi incluso nel totale anche i fr. 1000.– della predetta rendita.
Il contributo alimentare che spetterebbe alla convenuta giusta l’art. 152 CC risulterebbe, dopo quanto si è detto, dal seguente calcolo:
fabbisogno minimo della moglie fr. 2785.–
maggiorazione del 20% fr. 557.–
fr. 3342.– mensili
./. reddito proprio della moglie fr. 1920.– mensili
contributo fr. 1422.– mensili.
L’appellante non avendo contestato l’importo di fr. 1535.– mensili fissato dal Pretore, non vi è ragione per scostarsi su questo punto dalla sentenza impugnata, tanto meno se si pensa che l’appellante non pretende di non poter versare la cifra in questione. Né vi è motivo per limitare il contributo nel tempo (DTF 114 II 9 consid. 7a con richiami; cfr. anche DTF 115 II 432 consid. 5), anche perché alla sua età la beneficiaria non può sicuramente presumersi in grado di ricrearsi una situazione suscettibile di metterla al riparo dall’indigenza. La clausola di indicizzazione, a sua volta incontroversa, può rimanere invariata.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
È pronunciato lo scioglimento per divorzio del matrimonio contratto l’__________ __________ 1971 a __________ da __________ __________ __________ (1933) e __________ __________ nata __________ (1937).
Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
da anticipare dall’appellante, sono posti a carico di __________ __________ __________, che rifonderà all’appellante fr. 1000.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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