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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.191
Data decisione, Autorità: 22.12.1997, ICCA
Incarto n. 11.97.00191
Lugano 22 dicembre 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (annullamento di decisione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con petizione del 7 agosto 1997 da
__________, __________e (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
Comunione dei comproprietari del Condominio __________ __________,
particella n. __________RFD, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto del 6 novembre 1997 con cui il Pretore ha accolto le richieste cautelari contestuali alla petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 14 novembre 1997 presentata dalla Comunione dei comproprietari del “Condo-minio __________ __________ ”, particella n. __________RFD di __________, contro il decreto emesso il 6 novembre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________ possiede le proprietà per piani n. __________e __________, pari a 60.03/1000 e 12.90/1000 della particella n. __________RFD di __________ (“Condominio __________ __________ ”);
che all’assemblea condominiale del 10 luglio 1997 la maggioranza dei comproprietari ha deciso di nominare un nuovo amministratore del Condominio in sostituzione della dott. iur. __________ __________;
che con petizione del 7 agosto 1997 __________ __________ ha convenuto davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, la Comunione dei comproprietari del “Condominio __________ __________ ”, postulando l’annullamento della citata decisione;
che pedissequamente alla petizione l’attore ha chiesto l’adozio-ne di misure cautelari, in particolare la concessione dell’effetto sospensivo per quanto riguarda la deliberazione impugnata e la conferma – fino al giudizio sull’azione di merito – della precedente amministratrice del Condominio;
che le parti sono state citate all’udienza del 3 novembre 1997 per la discussione, alla quale sono comparsi l’istante, la dott. iur. __________ __________ e l’avv. __________ __________, patrocinatore della Comunione dei comproprietari;
che il Pretore, accertato come la contestazione riguardasse in primo luogo la persona legittimata a rappresentare la Comunione dei comproprietari e a continuare l’amministrazione del Condominio, si è riservato di emettere una decisione pregiudiziale al riguardo e di intimare successivamente gli atti per la risposta di merito;
che, statuendo il 6 novembre 1997, il Pretore ha accolto la domanda di effetto sospensivo e ha confermato la dott. iur. __________ __________ quale amministratrice del Condominio;
che contro il decreto del Pretore la Comunione dei comproprietari del Condominio “__________ __________ ” è insorta con un appello del 14 novembre 1997 in cui chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame – l’accertamento della nullità della decisione impugnata o, in via subordinata, l’annullamento della stessa;
che con decreto del 4 dicembre 1997 la presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo;
che nelle sue osservazioni del 19 dicembre 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello in ordine o, subordinatamente, nel merito;
e considerando
in diritto: che per l’art. 376 cpv. 1 CPC il giudice ordina, anche prima dell’ introduzione dell’azione, su istanza di parte, provvedimenti cautelari idonei quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole;
che solo i provvedimenti emessi previo contraddittorio sono appellabili (art. 382 cpv. 1 CPC);
che secondo costante giurisprudenza di questa Camera per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, ma solo la discussione finale, indetta dopo l’eventuale assunzione delle prove (Rep. 1983 pag. 280; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 382);
che nel caso concreto all’udienza del 3 novembre 1997 si sono presentati, oltre all’istante, la precedente amministratrice del Condominio e il patrocinatore della Comunione dei comproprietari;
che le parti hanno dibattuto la questione di sapere chi rappresentasse la convenuta, tant’è che l’avvocato __________ se ne è dichiarato rappresentante, mentre l’istante ha chiesto la conferma – in via pregiudiziale – della dott. __________ __________ quale amministratrice della convenuta fino a definizione della lite;
che in esito alla discussione il Pretore ha comunicato che avrebbe deciso pregiudizialmente chi fosse abilitato a rappresentare la convenuta, riservandosi di intimare successivamente gli atti per la risposta a tale rappresentante;
che, ciò facendo, il Pretore ha ordinato l’accertamento di un
presupposto processuale (art. 99 cpv. 1 in relazione con l’art. 97 n. 4 CPC), su cui avrebbe dovuto statuire con decreto (art. 100 cpv. 1 CPC);
che, invece di procedere in tal modo, il Pretore ha statuito direttamente sull’assetto cautelare (art. 382 CPC), questione che non era stata discussa all’udienza, già per il fatto che a quel momento bisognava ancora accertare chi rappresentasse validamente la convenuta;
che quindi l’appellante censura a giusta ragione una violazione del suo diritto d’essere sentita, poiché dopo l’accertamento del presupposto processuale essa avrebbe avuto il diritto di esprimersi – quanto meno a richiesta (art. 379 cpv. 2 CPC) – sul merito del provvedimento cautelare, e ciò per mezzo del suo legittimo rappresentante;
che nelle circostanze descritte il decreto cautelare impugnato, emesso prima che fosse accertata la capacità processuale del rappresentante, deve essere annullato, anche perché nemmeno potrebbe essere notificato validamente alla convenuta (art. 143 cpv. 1 CPC);
che invece non vi è ragione di annullare – come postula l’appel-lante – tutta la procedura seguita davanti al Pretore, mal comprendendosi perché l’udienza tenuta non possa valere come contraddittorio ai fini dell’art. 100 cpv. 1 CPC;
che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono perciò a carico di __________, il quale ha postulato a torto la reiezione dell’appello;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria;
pronuncia: 1. L’appello è accolto, il decreto impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, perché statuisca con decreto limitatamente alla legittimazione processuale del rappresentante della parte convenuta.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono poste a carico di __________ __________o, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili di appello.
avv. __________ __________, __________;
avv. dott. __________ __________, __________;
dott. iur. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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