AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.189
Data decisione, Autorità: 21.11.1997, ICCA
Incarto n. 11.97.00189
Lugano 21 novembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 marzo 1997 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 7 novembre 1997 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 30 ottobre 1997 dal Pretore di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1946) e __________ __________ (1951) si sono sposati a __________ il ____________________ 1977. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (1978), __________ (1979) e __________ (1983). Il marito è __________ di __________ __________ alle dipendenze del Comune di __________; la moglie, oltre a svolgere lavori di pulizia, è impiegata a metà tempo presso la pasticceria __________ __________ di __________. Le parti vivono separate dal 1° novembre 1996. Il 13 marzo 1997 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 30 giugno 1997.
B. Nel frattempo, il 14 marzo 1997 la moglie ha postulato in via provvisionale un contributo alimentare di fr. 3’000.– mensili per sé e i figli e una provvigione ad litem di fr. 7’000.–, subordinatamente l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Alla discussione del 12 maggio 1997 __________ __________ ha offerto unicamente un contributo di fr. 2’100.– mensili per i figli. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 30 settembre 1997, le parti hanno ribadito le loro domande, il convenuto lasciando al Pretore la quantificazione del contributo alimentare per i figli.
C. Statuendo il 30 ottobre 1997, il Pretore ha obbligato __________ __________ a versare un contributo alimentare di fr. 540.– mensili per la moglie fino al 31 agosto 1997 e di fr. 605.– per il seguito, uno di fr. 875.– mensili per __________, uno di fr. 530.– mensili per __________ fino al 31 agosto 1997, ridotti in seguito a fr. 400.–, e uno di fr. 780.– mensili per __________. Le parti sono state ammesse entrambe al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
D. __________ __________ è insorto il 7 novembre 1997 con un appello contro il decreto del Pretore in cui chiede, previa concessione dell’assi-stenza giudiziaria e dell’effetto sospensivo, di negare alla moglie qualsiasi contributo alimentare. L’appello non è stato intimato a __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 298 consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del citato principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
Litigioso è, in concreto, il contributo alimentare mensile per la moglie. Il Pretore ha determinato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2’848.–, quello della moglie in fr. 2’215.– e quello dei figli in fr. 2’185.– fino al 31 agosto 1997, ridotto in seguito a fr. 2’055.– mensili. Per quel che concerne i redditi, egli ha accertato un guadagno netto del marito di fr. 5’630.– mensili e di complessivi fr. 1’732.– per la moglie. Il Pretore ha pertanto concluso che il marito doveva versare un contributo di fr. 2’185.– per i figli e di fr. 540.– mensili per la moglie.
L’appellante rimprovera alla moglie di lavorare solo a tempo parziale e reputa che, tenuto conto dell’età dei figli, essa debba estendere la sua attività lucrativa, chiedendo di computarle un reddito ipotetico di almeno fr. 2’800.– mensili. Ora, per costante giurisprudenza, cessata la comunione domestica, ogni coniuge ha il diritto di conservare – in linea di principio e per quanto le condizioni finanziarie della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Dopo la separazione la moglie non può quindi essere tenuta a estendere la sua attività lucrativa se la mutata situazione economica (due economie domestiche separate) non esige un sacrificio del genere. In concreto l’appellante non asserisce che, dopo la separazione, le condizioni della famiglia esigano dalla moglie un maggior impegno per rapporto all’epoca della vita in comune. Tenuto conto del fatto che, per il momento, il fabbisogno della famiglia è coperto e che l’appellante neppure pretende che la moglie durante la comunione domestica lavorasse a tempo pieno, non è ancora il caso di imporre all’istante una maggiore attività lucrativa. Ne discende che l’appello, su questo punto è destituito di fondamento.
L’appellante fa valere che in realtà la sua eccedenza mensile è di fr. 2’762.– e non di fr. 2’832.– come calcolato dal Pretore (appello, pag. 6). Se non che, come questa Camera ha già avuto modo di ricordare più volte, il calcolo delle eccedenze singole di ogni coniuge non è un criterio pertinente, poiché il metodo di calcolo ai fini dei contributi alimentari pendente causa è quello stabilito dal diritto federale (consid. 1).
Il Pretore ha considerato nel caso concreto, oltre ai redditi dei coniugi, anche i redditi delle figlie __________, apprendista (fr. 445.– mensili fino al 31 luglio 1997 e fr. 575.– dal 1° settembre 1997) e __________, studente con reddito accessorio (fr. 100.–). __________ era tuttavia maggiorenne già prima dell’introduzione della procedura di divorzio e __________ lo è diventata il __________ __________ 1997, in pendenza di causa. Il Pretore non ne ha fatto cenno e ha proceduto ai calcoli delle eccedenze singole dei coniugi, considerando come minorenni le due ragazze anche dal punto di vista del fabbisogno. Il calcolo delle eccedenze risulta quindi ben diverso da quello indicato nel decreto impugnato, perché ai fini dell’art. 145 cpv. 2 CC va considerata solo la famiglia composta dei coniugi e dei figli minorenni.
Periodo fino al 31 agosto 1997 (solo __________ maggiorenne):
reddito del marito fr. 5630.— mensili
reddito della figlia __________ fr. 445.— mensili
reddito della moglie fr. 1732.— mensili
fr. 7807.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2848.— mensili
fabbisogno minimo della moglie fr. 2215.— mensili
fabbisogno in denaro della figlia __________ fr. 975.— mensili
fabbisogno in denaro di __________ fr. 780.— mensili
fabbisogno della famiglia fr. 6818.— mensili
eccedenza fr. 989.— mensili
metà eccedenza fr. 494.50 mensili
può conservare per sé:
fr. 2848.– + fr. 494.50 = fr. 3342.50 mensili
__________ deve versare:
al figlio __________: fr. 780.— mensili
e alla figlia __________ fr. 530.— mensili
__________ ha diritto a:
fr. 2215.– + fr. 494.50 ./. 1732.— = fr. 977.50 mensili
Periodo dal 1° settembre 1997 (__________e __________ maggiorenni):
reddito del marito fr. 5630.— mensili
reddito della moglie fr. 1732.— mensili
fr. 7362.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2848.— mensili
fabbisogno minimo della moglie fr. 2215.— mensili
fabbisogno in denaro di __________ fr. 780.— mensili
fabbisogno della famiglia fr. 5843.— mensili
eccedenza fr. 1519.— mensili
metà eccedenza fr. 759.50 mensili
__________ può conservare per sé:
fr. 2848.— + fr. 759.50 = fr. 3607.50 mensili
Versa al figlio __________: fr. 780.— mensili
__________ ha diritto a:
fr. 2215.— + fr. 759.50 ./. 1732.— = fr. 1242.50 mensili
L’appellante non contesta di dover versare a __________ fr. 875.– e __________ fr. 530.– mensili fino al 31 agosto 1997 e fr. 400.– dal ____________________ 1997 (data alla quale è divenuta maggiorenne). Il mantenimento in denaro di __________ grava in ugual misura entrambi i genitori (fr. 437.50 ciascuno). Alla madre è stato infatti riconosciuto un contributo in denaro inferiore a quello cui avrebbe diritto e al padre è stato imposto di versare fr. 875.– per la figlia, ma in contropartita versa alla moglie un contributo inferiore (fr. 437.50 fino al 31 agosto 1997 e fr. 702.50 dal 1° settembre 1997). Per __________ il mantenimento in denaro secondo le raccomandazioni di Zurigo (fr. 975.–) è suddiviso tra la giovane (fr. 445.– di reddito che le viene imputato fino al 31 luglio 1997 e fr. 575.– dal 1° settembre 1997) e il padre (fr. 530.– fino al 31 agosto 1997 e fr. 400.– in seguito). Ciò a prescindere dal fatto che il fabbisogno di un figlio maggiorenne ancora in formazione va determinato non sulla base delle raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, bensì – come per tutti i maggiorenni – sulla base del minino di esistenza del diritto esecutivo (I CCA sentenze del 6 agosto 1997 in re C. contro C.; 21 marzo 1997 in re G./G.). Come che sia, l’appellante deve in primo luogo assicurare il mantenimento del figlio minorenne e della moglie e solo successivamente provvedere ai figli maggiorenni in formazione. Visto che la moglie non ha contestato la sua partecipazione finanziaria al mantenimento della figlia studentessa, non vi è motivo per scostarsi dal contributo alimentare che il Pretore le ha riconosciuto. L’appello, destituito di buon diritto, deve di conseguenza essere respinto con la procedura semplificata prevista dall'art. 313bis CPC.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellante. La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello non può essere accolta, il gravame mancando di buon diritto sin dall’inizio (art. 157 CPC). Non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato.
L’emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel gravame, per altro irricevibile (Rep. 1981 pag. 1 e 106).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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