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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.186
Data decisione, Autorità: 10.02.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00186
Lugano 10 febbraio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 14 gennaio 1997 dalla
Delegazione tutoria di __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 3 novembre 1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emanata il 9 ottobre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 6 dicembre 1994 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore il divorzio tra __________ __________ (1960) e __________ nata __________ (1964);
che nella convenzione sugli effetti accessori omologata dal giudice i figli __________ (1985) e __________ (1988) sono stati affidati alla madre, riservato il diritto di visita per il padre;
che il 27 settembre 1996 i figli hanno chiesto alla Delegazione tutoria di __________ di sospendere temporaneamente il diritto di visita del padre, sussistendo sospetti di abusi fisici e sessuali nei loro confronti;
che con risoluzione del 4 ottobre 1996 la Delegazione tutoria di __________ ha sospeso a tempo indeterminato il diritto di visita del padre;
che, statuendo il 20 dicembre 1996 su ricorso di __________ __________, la Sezione degli enti locali, quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha confermato la sospensione del diritto di visita fino al 20 gennaio 1997, ma ha invitato la Delegazione tutoria a instare entro il medesimo termine per una modifica della sentenza di divorzio;
che di conseguenza, il 14 gennaio 1997, la Delegazione tutoria ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo la sospensione del diritto di visita per tempo determinato (in subordine per durata indeterminata), rispettivamente la soppressione del diritto medesimo, e ciò già a titolo cautelare;
che con decreto cautelare emesso del 15 gennaio 1997 senza contraddittorio il Pretore ha sospeso il diritto di visita di __________ __________;
che all’udienza del 5 febbraio 1997, indetta per la discussione del provvedimento cautelare, __________ __________ si è opposto alle domande della Delegazione tutoria, ribadendo tale posizione nella risposta del 4 aprile 1997;
che, esperita l’istruttoria cautelare, l’8 agosto 1997 il Pretore ha ripristinato, su richiesta della stessa Delegazione tutoria, il diritto di visita;
che all’udienza preliminare del 9 settembre 1997 le parti hanno rinunciato a ulteriore istruttoria, ritenendo sufficienti le prove assunte nell’ambito della procedura cautelare, e hanno proceduto subito al dibattimento finale;
che con sentenza del 9 ottobre 1997 il Pretore ha respinto la petizione, ha ripristinato il diritto di visita (sospeso cautelarmente) regolato nella sentenza di divorzio e ha obbligato i genitori a rivolgersi periodicamente a un consultorio;
che la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 6’600.– sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna, compensate le ripetibili;
che contro la sentenza pretorile __________ __________ è insorto il 3 novembre 1997 con un appello in cui chiede di porre tutti gli oneri processuali a carico dell’attrice;
che nelle sue osservazioni del 15 dicembre 1997 la Delegazione tutoria di __________ propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata;
e considerando
in diritto: che in concreto l’appellante chiede di porre tutti gli oneri di prima sede a carico della Delegazione tutoria, integralmente soccombente;
che per principio il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra parte le tasse le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC);
che in caso di soccombenza reciproca o qualora soccorrano altri giusti motivi, il giudice può ripartire parzialmente o per intero fra le parti le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC);
che a tale proposito, e segnatamente nelle determinazione degli oneri processuali, il Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (I CCA, sentenza del 5 agosto 1997 in re A./F. con riferimenti);
che in concreto il primo giudice ha suddiviso gli oneri tra le parti (art. 148 cpv. 2 CPC) ritenendo iniquo far sopportare all’attrice, intervenuta nell’interesse dei minori, l’intero carico di spese e ripetibili;
che, nondimeno, a una parte vincente non possono addebitarsi oneri di sorta, tranne ch’essa abbia contribuito con il suo atteggiamento a cagionare spese frustranee;
che in concreto il problema non è tanto quello di sapere se la Delegazione tutoria sia intervenuta per motivi legittimi, quanto di appurare se con il suo comportamento il convenuto abbia contribuito a far lievitare i costi del processo, sicché appaia iniquo porre tutti i gli oneri processuali a carico della parte soccombente;
che nella fattispecie il convenuto non risulta avere contribuito egli medesimo a provocare l’intervento della Delegazione tutoria, né per finire l’inchiesta ha consentito di accertare maltrattamenti o abusi sui figli;
che del resto la Delegazione tutoria, debitamente patrocinata, prima di chiedere l’assunzione di una perizia in sede civile (donde la maggior parte dei costi processuali) avrebbe potuto sollecitare l’intervento dell’autorità penale, i cui accertamenti sull’esistenza di eventuali estremi penali sarebbero stati vincolanti per il Pretore (art. 112 cpv. 1 CPC);
che se il Procuratore pubblico avesse esperito indagini, per di più, in caso di desistenza, abbandono o assoluzione le spese sarebbero state assunte dallo Stato (art. 9 cpv. 4 CPP);
che mal è dato di capire perché davanti al giudice civile la parte innocente dovrebbe essere trattata in modo diverso;
che, ciò premesso, la decisione del Pretore rivela un eccesso di apprezzamento, non ravvisandosi “giusti motivi” (a norma dell’art. 148 cpv. 2 CPC) per derogare al principio della soccombenza;
che al proposito l’appello è dunque fondato, sicché gli oneri processuali vanno posti a carico della Delegazione tutoria;
che per quanto concerne le ripetibili, l’appellante ne critica la compensazione, sottolineando di essere uscito vittorioso dalla causa;
che tuttavia l’appellante non indica nemmeno approssimativamente quale sarebbe l’indennità rivendicata a tale titolo;
che dall’esigenza di precisare numericamente la pretesa per ripetibili si potrebbe prescindere solo ove il Pretore avesse completamente trascurato di statuire al riguardo (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 1 ad art. 309 CPC);
che pertanto l’appello si dimostra, su questo punto, irricevibile (I CCA, sentenza del 28 novembre 1996, pubblicata in: Bollettino dell’Ordine degli avvocati, n. 14, novembre 1997, pag. 12);
che gli oneri processuali del giudizio odierno, suddivisi secondo il reciproco grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC), sono posti per un quinto a carico dell’appellante e per il resto a carico della controparte, tenuta a rifondere all’appellante un’indennità per ripetibili ridotte;
per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria;
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato;
La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 6’600.– sono poste a carico della parte attrice. Le ripetibili sono compensate.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per un quinto a suo carico e per il resto a carico della Delegazione tutoria di __________a, che rifonderà all’appellante fr. 500.– per ripetibili ridotte di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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