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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.184
Data decisione, Autorità: 12.05.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00184
Lugano, 12 maggio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di riduzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 14 febbraio 1997 da
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 27 ottobre 1997 presentato da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 2 ottobre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
Se dev’essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 31 ottobre 1990 __________ __________ ha donato alla figlia __________, gravata di usufrutto in suo favore, la quota di un terzo in comproprietà della particella n. __________RFD di __________ (abitazione con rustico e terreno annesso, 1371 m²) pervenutagli dalla divisione dell’eredità paterna. __________ è deceduto a __________ il ____________________ 1995, lasciando eredi la seconda moglie __________ __________ nata __________, da cui viveva separato dal gennaio 1988 e contro la quale aveva intentato causa di divorzio, e la figlia __________, nata dal suo primo matrimonio.
B. __________ __________ __________ ha promosso azione di riduzione il 14 febbraio 1997 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo che fosse dichiarata nulla la donazione del marito alla figlia __________ e che quest’ultima fosse tenuta a versarle
fr. 40 896.50 con interessi, riservato l’esito della perizia e le altre risultanze dell’istruttoria. La convenuta si è opposta alla petizione, facendo valere anzitutto la perenzione della domanda. Il Pretore ha limitato l’udienza preliminare all’esame dell’eccezio-ne, il cui dibattimento finale si è tenuto lo stesso 10 settembre 1997.
C. Con sentenza del 2 ottobre 1997 il Pretore ha accolto l’eccezio-ne e ha rigettato la petizione. L’assistenza giudiziaria postulata dall’attrice è stata respinta e gli oneri processuali di fr. 600.– sono stati posti a suo carico, con obbligo di rifondere a __________ fr. 1400.– per ripetibili. A mente del Pretore l’attrice sapeva della donazione fin dal luglio del 1995 e nel gennaio del 1996 aveva appreso che il coniuge aveva lasciato un libretto di risparmio con un saldo di fr. 2000.–, sicché non poteva ignorare la lesione della sua quota legittima. Introdotta a oltre un anno di distanza, l’azione era quindi tardiva.
D. Contro la sentenza del Pretore l’attrice è insorta con un appello del 27 ottobre 1997 inteso a ottenere – previa concessione dell’ assistenza giudiziaria – il rigetto dell’eccezione, il conferimento dell’assistenza giudiziaria anche in prima sede e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni dell’11 novembre 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 533 cpv. 1 CC stabilisce che l’azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, e in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla mor-te del disponente. Il termine di un anno ha, come quello dell’art. 521 cpv. 1 CC (azione di nullità), carattere di perenzione (giuri-sprudenza e dottrina citata da Forni/Piatti in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, Aarau 1998, n. 1 ad art. 533 CC). Esso comincia a decorrere dal momento in cui, nelle circostanze del caso specifico, l’erede al beneficio della legittima conosce almeno approssimativamente l’entità della successione (DTF 121 III 250 consid. 2b). Non occorre che egli sia in grado di quantificare con esattezza la sua pretesa; è necessario però che la sua conoscenza si fondi su elementi concreti e affidabili: semplici sospetti e supposizioni non sono sufficienti, come non basta il fatto che l’erede avrebbe potuto scoprire prima gli elementi idonei a prospettare la lesione dei suoi diritti (citazioni di dottrina e giurisprudenza in: Rep. 1992 pag. 257 consid. 1).
In concreto il Pretore ha accertato che, testimoniando il 19 giugno 1995 nell’azione di divorzio promossa da __________ __________ contro l’appellante, __________ __________ aveva accennato alla donazione immobiliare (doc. 3) e il 17 luglio 1995 aveva trasmesso al Pretore copia del relativo rogito (doc. 5), la cui lettera accompagnatoria è stata intimata all’appellante il 18 luglio 1995 (si veda la rubrica apposita nell’inc. ..__________della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6). Il 24 gennaio 1996 __________ __________ aveva poi invitato l’appellante a spartire il saldo di un libretto intestato al defunto (fr. 2000.–) presso la __________ __________ di __________ (doc. 7). Da quel momento essa era pertanto in grado – secondo il Pretore – di introdurre l’azione di riduzione, onde la tardività della pretesa.
L’appellante sostiene che decisivo sotto il profilo dell’art. 533 cpv. 1 CC non è il momento in cui essa avrebbe potuto prendere conoscenza dell’atto di donazione, ma il giorno in cui essa lo ha ricevuto personalmente, cioè il 17 febbraio 1996 (doc. D). Inoltre del compendio ereditario e della reale entità dell’asse successorio essa ha avuto cognizione solo nell’ottobre successivo, quando ha visto per la prima volta l’inventario dell’eredità inoltrato dalla convenuta all’Ufficio delle imposte di successione e di donazione (doc. B). A quel momento – e non prima – essa si è resa conto che la menzionata liberalità ledeva la sua porzione legittima. L’azione di riduzione da lei introdotta il 14 febbraio 1997 sarebbe pertanto tempestiva.
Ci si attenesse alla sola motivazione del Pretore, la sentenza impugnata non resisterebbe alla critica. Anche ammettendo infatti – con il primo giudice – che l’appellante sia venuta a conoscenza della donazione nel luglio del 1995 e del libretto di risparmio nel gennaio del 1996, ciò non basterebbe perché essa potesse farsi un’idea sufficientemente chiara circa una lesione della sua porzione legittima. A tale scopo occorreva che l’attrice disponesse di dati almeno approssimativi sull’intero asse ereditario. __________ __________ non ha detto all’appellante che il saldo del citato libretto di risparmio (fr. 2000.–) costituiva l’unico bene della successione (doc. 7) e nemmeno ha comunicato all’appel-lante, per conoscenza, copia dell’inventario fiscale dell’eredità (doc. B). Per giudicare la corretta applicazione dell’art. 533
cpv. 1 CC bisogna verificare perciò quando l’appellante ha saputo della predetta liberalità e quando ha avuto nozione, almeno approssimativa, della consistenza ereditaria.
Della donazione __________ __________ ha parlato – come detto – nell’ ambito della causa di divorzio, durante la sua deposizione testimoniale del 19 giugno 1995 (verbale, pag. 2 in fondo). L’ap-pellante ha saputo anche, dopo avere ricevuto copia della lettera accompagnatoria del 17 luglio 1995 (intimatale dal Pretore il 18 luglio 1995), che agli atti della sua causa di stato era stato versato un esemplare del rogito notarile (rubrica già evocata nella causa ..__________). Su questo punto la sentenza impugnata, per altro neppure contestata nell’appello, sfugge a censura, né l’interessata potrebbe seriamente pretendere di avere ignorato atti processuali e documenti di cui il suo patrocinatore era a perfetta conoscenza. Rimane da appurare quando l’appellante ha acquisito elementi sufficienti per valutare, almeno approssimativamente, l’entità della successione.
Sull’ammontare del compendio ereditario gli atti processuali del divorzio non lasciavano apprezzabili dubbi. Nella replica e risposta riconvenzionale del 4 novembre 1991 __________ __________ aveva addotto senza equivoci di non avere alcun patrimonio personale (pag. 3 e 4) o coniugale (pag. 10 in fondo), di non possedere altri mobili se non quelli rimastigli dopo la partenza della moglie (pag. 3 in basso), di percepire solo la rendita AVS (pag. 4, 5 in fondo e 9 in alto) e di non ricevere alcuna prestazione di invalidità (pag. 8 in basso). Nel memoriale conclusivo del 21 settembre 1995 egli aveva ribadito di non possedere alcuna sostanza e di non conseguire alcun reddito (pag. 6, 7 e 8). L’appellante non sostiene di avere avuto un qualsivoglia motivo per ritenere inveritiere simili affermazioni, né gli atti della causa di divorzio consentono di ravvisare contraddizioni fra quanto allegava l’attore e le risultanze istruttorie. Al più tardi dopo avere ricevuto copia del memoriale conclusivo, intimatole l’11 ottobre 1995, l’interessata sapeva quindi con ragionevole approssimazione che non vi era sostanza coniugale da suddividere, ma che il 31 ottobre 1990 l’attore aveva donato a sua figlia una quota di comproprietà immobiliare a __________. A quel momento essa poteva introdurre pertanto azione di riduzione. Poco importa ch’essa non fosse in grado di quantificare con precisione la pretesa: il diritto federale consente infatti, nelle condizioni descritte, di formulare anche una richiesta di giudizio non cifrata (DTF 121 III 249, 108 II 293; Schnyder in: ZBJV 1997 pag. 108 seg.). Se ne deduce che l’azione di riduzione, esperita in concreto il 14 febbraio 1997, era ormai perenta. A prescindere dai motivi esposti dal primo giudice, nel suo risultato la sentenza del Pretore merita dunque conferma.
L’appellante si duole che il Pretore non le ha accordato il beneficio dell’assistenza giudiziaria sebbene la causa non risultasse, di primo acchito, sprovvista di buon esito (art. 157 CPC). A torto, poiché la petizione appariva senza possibilità di successo già a un sommario esame, l’attrice non potendo disconoscere gli atti processuali relativi alla propria causa di divorzio. Ciò vale a maggior ragione in appello, sulla scorta dell’incartamento completo, il fascicolo processuale della causa di stato dimostrando con chiarezza come l’appellante fosse in grado di promuovere azione di riduzione con largo anticipo.
Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’indennità per ripetibili è commisurata alla stringatezza delle osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vice presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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