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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.183
Data decisione, Autorità: 22.01.1998, ICCA
Incarto n.. 11.97.00183
Lugano 22 gennaio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 22 maggio 1992 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che il 24 ottobre 1997 __________ __________ ha presentato appello contro la sentenza emessa il 3 ottobre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
constatato che il 2 dicembre 1997 __________ __________ ha a sua volta interposto appello adesivo contro la medesima sentenza;
preso atto che con lettera del 20 gennaio 1998 l’appellante ha comunicato di ritirare il ricorso;
ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che l’appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell’azione principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura ticinese, Zurigo 1981, pag. 151; Poudret, Commentaire de l’OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte che ritira l’appello principale deve, di massima, sopportare le conseguenze pecuniarie della caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);
rilevato che nel caso in esame non si intravede ragione per scostarsi da tale regola;
considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell’impegno profuso dal legale dell’appellante adesiva per la preparazione e la redazione delle osservazioni all’appello e dell’appello adesivo;
ritenuto infine che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
L’appello adesivo è dichiarato caduco.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia unica fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà ad __________ __________ fr. 3’000.– complessivi per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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