AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1997.181
Data decisione, Autorità: 27.02.1998, ICCA
Incarto n.. 11.97.00181
Lugano 27 febbraio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e R. Bernasconi, giudice supplente
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (cancellazione di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione del 6 settembre 1995 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 23 ottobre 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 3 ottobre 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietaria delle particelle n.__________ e __________RFD di __________o, gravate a favore della confinante particella n. __________9, proprietà di __________ __________, di una servitù di passo pedonale. Il diritto è stato costituito il 3 settembre 1928 a carico della allora particella n. __________, che aveva una superficie di 133 m², e a favore – appunto – della particella n. __________ (casa d’abitazione e giardino), che misurava 238 m². Il 10 aprile 1933 __________ __________ ha acquistato con il figlio una superficie di 230 m² staccata dalla particella n. __________RFD e aggiunta alla particella n. __________, che all’epoca era di sua proprietà. La rimanente superficie della particella n. __________è stata aggiunta alla particella n. __________e il diritto di passo è stato riportato a favore dei soli subalterni A (casa) e b (giardino) dell’originale particella n. ____________________Il 12 febbraio 1976 la particella n. __________è stata frazionata e ha dato origine alla particella n. __________. La servitù è quindi stata estesa anche a carico di quest’ultimo fondo.
B. Nel 1994/95 __________ __________ ha demolito la casa unifamiliare che sorgeva sul subalterno A della particella n. __________e ha edificato una palazzina di 8 appartamenti, che sorge per la maggior parte sulla superficie corrispondente all’ex particella n. __________e per una minima parte sul sedime dello stabile demolito. Egli ha costituito sul suo fondo una proprietà per piani (fogli n. __________a __________), cedendo alcune quote ad __________ __________.
C. Con petizione del 6 settembre 1995 __________ __________ ha convenuto davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città __________ __________ e __________ __________, chiedendo la cancellazione della servitù di passo pedonale, priva di interesse per il fondo dominante, che ora disponeva di accessi adeguati e sufficienti alla strada pubblica. In via subordinata essa ha postulato il riscatto della servitù mediante il versamento di un’indennità da determinare. I convenuti si sono opposti alla petizione, asserendo che il fondo dominante aveva ancora interesse al mantenimento della servitù. Nei successivi atti scritti le parti si sono confermate nelle rispettive argomentazioni e domande. All’udienza preliminare del 22 aprile 1996 le parti hanno dimesso dalla lite __________ __________, che aveva nel frattempo venduto le proprie proprietà per piani a __________ __________l.
D. Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del 25 settembre 1997 le parti hanno presentato i rispettivi memoriali conclusivi, riconfermandosi nelle proprie domande di giudizio. Esse hanno dato atto di essersi accordate per una momentanea rinuncia all’alle-stimento di una perizia per la determinazione dell’indennità di riscatto, che sarebbe stata stabilita, in caso di riconoscimento da parte del giudice, mediante accordo tra le parti o per tramite di un arbitro.
E. Con sentenza del 3 ottobre 1997 il Pretore ha accertato la mancanza d’interesse al mantenimento della servitù per il fondo dominante e ha ordinato la cancellazione del diritto nel registro fondiario. Egli ha posto la tassa di giustizia in fr. 800.– e le spese a carico del convenuto, con obbligo di versare all’attrice fr. 1’600.– per ripetibili.
F. __________ __________ è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 23 ottobre 1997 in cui chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 27 novembre 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando:
in diritto: 1. Per l’art. 736 cpv. 1 CC il proprietario del fondo serviente può chiedere la cancellazione di quelle servitù che abbiano perso ogni interesse per il proprietario del fondo dominante. L’interes-se del proprietario del fondo dominante si determina secondo il contenuto e l’estensione della servitù. Decisivo è il principio dell’identità, che impedisce di mantenere una servitù per uno scopo diverso da quello per cui essa è stata costituita (DTF 121 III 54 consid. 2a e riferimenti; Liver in: Zürcher Kommentar, n. 63 ad art. 736 CC). Occorre quindi esaminare, in primo luogo, se per i proprietari del fondo dominante sussista ancora un interesse all’esercizio della servitù e se tale interesse corrisponda allo scopo originario per il quale la servitù è stata costituita (DTF 114 II 428 consid. 2a). L’interesse del proprietario del fondo dominante si apprezza sulla base di criteri oggettivi (DTF 121 III 54 consid. 3 e riferimenti). Per individuare lo scopo iniziale della servitù bisogna distinguere se l’interesse del proprietario alla sua costituzione e quindi al suo mantenimento era soggettivo o oggettivo (Rodondi, L’extinction des servitudes de par la loi, édition 1990, pag. 115; DTF 89 II 370). Il proprietario non deve avere più alcun interesse ragionevole al mantenimento della servitù; tale interesse si valuta secondo criteri oggettivi e deve essere definitivamente estinto (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, pag. 322, n. 2267 e 2268; DTF 100 II 105). In caso di riunione del fondo dominante con un altro fondo, per valutare l’interesse della servitù si considera solo quello del fondo originariamente dominante; ove non esista più alcun interesse per quest’ultimo fondo, la servitù va cancellata; l’utilità della servitù per un fondo aggiunto al fondo dominante non entra il linea di conto (DTF 114 II 426).
Il Pretore ha accertato che al momento in cui è stato costituito il diritto di passo la particella n. __________comprendeva solo la casa (subalterno A) e il giardino (subalterno b), escluso il subalterno c, aggiunto nel 1933. Egli ha constatato altresì che all’epoca la particella n. __________non beneficiava di accesso alla pubblica via, in particolare su via __________, di modo che la servitù di passo aveva lo scopo di collegare l’abitazione con via __________ __________. Lo scopo originario è poi venuto meno con la creazione di due nuovi accessi, uno pedonale su via __________ e uno veicolare su via __________, di modo che oggi non esiste più alcun interesse al mantenimento della servitù per la superficie originale del fondo dominante. La servitù litigiosa doveva quindi considerarsi estinta per legge.
L’appellante rimprovera al Pretore di avere violato l’art. 736 CC e di avere ammesso con troppa facilità la perdita d’interesse del proprietario del fondo dominante al mantenimento della servitù, non maturando tale convinzione, ma limitandosi a constatare la perdita di un interesse “oggettivamente ragionevole”. L’appellante sostiene che l’interesse personale al mantenimento della servitù sussisterebbe tuttora per i bisogni attuali della particella n. __________– nonostante essa benefici di altri accessi – dato che il collegamento alla via __________ __________ sarebbe di “maggior comodità” per raggiungere il centro di __________.
In concreto il diritto di passo è stato iscritto nel registro fondiario il 3 settembre 1928, a carico delle particelle n. __________e __________e a favore dell’originaria particella n. __________, per “condurre alla via __________ __________ ” di __________ (fascicolo richiamato dall’ufficio dei registri, I, DG n. /). Un precedente documento di notifica dei diritti di proprietà e delle servitù del 24 dicembre 1923 attesta che a carico della particella n. __________era stato convenuto un “diritto di transito personale attraverso il campo n. 81 per accedere alla casa di abitazione 83 A” (formulario per la notifica dei diritti reali allo scopo dell’impianto del registro fondiario, fascicolo I richiamato). Lo scopo del diritto di passo era dunque di permettere l’accesso alla casa di abitazione edificata sul subalterno A dalla via pubblica (la via __________ __________), come specificano i documenti richiamati dall’ufficio registri. L’interesse alla costituzione della servitù era oggettivo per il proprietario del fondo dominante e di conseguenza l’attuale proprietario può avvalersi solo dello stesso scopo per mantenere la servitù.
L’appellante si prevale di un interesse personale (quindi soggettivo) al mantenimento del passo pedonale poiché lo scopo della servitù sarebbe sempre stato quello di consentire un accesso di maggiore comodità dalla nuova particella n. __________al centro di __________. L’argomentazione non trova riscontro negli atti. Lo stesso convenuto non nega che all’epoca in cui è stato costituito il diritto di passo litigioso la particella n. __________non disponeva di alcun accesso alla pubblica via. Lungi dall’essere un accesso più comodo, quindi, il diritto di passo litigioso era l’unica possibilità di collegare il fondo n. __________ con la pubblica via. L’appellante non contesta neppure che attualmente il fondo n. __________dispone di un accesso pedonale su via __________ e di un accesso veicolare e pedonale su via __________, attraverso la particella n. __________ (doc. A, DG n. __________/__________fascicolo I richiamato dall’ufficio dei registri). Quest’ultimo accesso è stato creato nel 1992 e collega la particella n. __________con la via __________ attraverso un’autorimessa sotterranea costruita sul fondo n. __________ (punto 1 del contratto di costituzione di servitù prediale del 23 novembre 1992; fotografie allegate al verbale di sopralluogo). Come noto a questa Camera, che conosce i luoghi, via __________ consente di raggiungere a piedi il centro città, segnatamente la stazione FFS, con la stessa comodità della via __________ __________.
Nell’appello il convenuto afferma invero la tesi contraria, ma non spiega lontanamente per quale motivo l’accesso da via __________ sarebbe più difficile. Il fatto che nel 1976, quando è stato frazionato il fondo serviente, la servitù litigiosa sia stata riportata sulle nuove particelle, non ha del resto il significato che l’appellante intende attribuirgli. In caso di divisione del fondo serviente, infatti, la servitù persiste di regola su tutte le sue parti (art. 744 cpv. 1 CC) e nel 1976 – prima che si creasse l’accesso pedonale e veicolare da via __________ – l’accesso da via __________ __________ conservava ancora un interesse ragionevole. Se il passo pedonale su via __________, di cui il fondo dominante gode dal 1933, allunga in modo apprezzabile il tragitto pedonale al centro della città rispetto allo sbocco su via __________ __________, ciò non è il caso per il passo pedonale su via __________. Del tutto ininfluente, poi, è la circostanza che il passo litigioso sia ancora utilizzato, seppure episodicamente, dagli abitanti del nuovo immobile (interrogatorio formale, deposizione __________). Dal momento che il fondo dominante beneficia ora di un collegamento pedonale (e veicolare) su via __________, la servitù litigiosa non denota più un interesse ragionevolmente apprezzabile per il fondo dominante. Al riguardo l’appello è perciò destituito di fondamento.
L’appellante sostiene che l’unica differenza d’interesse, rispetto alla preesistente servitù, consisterebbe nel fatto che all’epoca il diritto di passo collegava la casa con via __________ __________ e quindi con il centro città, mentre adesso il collegamento avviene attraverso il giardino. L’argomento non è di rilievo, poiché lo scopo originale del diritto di passo era quello di permettere l’accesso alla casa unifamiliare che sorgeva sul subalterno A, demolita nel frattempo. Sebbene un fondo nella sua integralità possa essere iscritto come fondo dominante, l’esercizio della servitù può limitarsi ai bisogni di una parte di tale fondo (DTF 94 II 145). Nel caso concreto il mantenimento della servitù limitata a quella parte del fondo dominante che originariamente beneficiava del diritto di passo (subalterni A e b, ora adibiti a giardino) non avrebbe alcun interesse per il proprietario dell’attuale particella n. __________, che già beneficia, come si è visto, di un altro accesso pedonale (e veicolare) su via __________. Di conseguenza, quand’anche si volesse prospettare (teoricamente, in quanto non si può prescindere dal principio dell’identità delle servitù) il mantenimento del diritto di passo limitato a quell’area di fondo dominante costituita dai primitivi subalterni A e b della particella n. __________, tale superficie, presa isolatamente e con i nuovi accessi non necessiterebbe più di uno sbocco autonomo alla pubblica via. Un simile diritto sarebbe inoltre privo di senso pratico, ciò che comporterebbe, ad ogni modo, la perdita di interesse per il fondo dominante (DTF 121 III 52).
Secondo giurisprudenza una servitù continua a mantenere il suo scopo anche in caso di ristrutturazione o ricostruzione (riservata la questione dell’aggravio: DTF 123 III 358). Sulla base della documentazione richiamata dall’ufficio tecnico appare chiaro, nondimeno, che nella fattispecie l’immobile di otto appartamenti edificato sulla particella n. __________ non ha semplicemente preso il posto della casa demolita – come asserisce l’appellante – ma si trova quasi interamente sulla parte di terreno che non era a beneficio della servitù (il subalterno c). L’atto costitutivo della servitù e gli atti inerenti ai successivi passaggi di proprietà e alle mutazioni dei terreni interessati attestano che la superficie del subalterno c è sempre stata esplicitamente esclusa dal passo. Dal rogito 6 aprile 1933 del notaio __________ risulta che la venditrice della superficie di 744 m² , in origine designati con il n. 78, poi annessa alla particella n. __________, ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi diritto di passo sulla particella n. __________ di proprietà della compratrice __________ a favore dei fondi __________e __________. Tenuto conto dei citati documenti, non si può seriamente sostenere che con la soppressione della casa unifamiliare (per la quale era stata costituita la servitù) e con l’edificazione del nuovo stabile di 8 appartamenti (costuito per la maggior parte sulla superficie che non beneficiava del diritto di passo) la servitù possa essere mantenuta senza un importante aggravio del fondo serviente.
Per determinare la rilevanza di un aggravio si paragona l’inte-resse per il fondo dominante e l’onere per il fondo serviente al momento della costituzione della servitù con i rispettivi interessi attuali (DTF 122 III 358). Nel caso specifico tale confronto non giova all’appellante. L’interesse attuale per il fondo dominante non può più essere ragionevolmente sostenuto, dopo la creazione del nuovo accesso pedonale (e veicolare) su via __________ nel 1992, e l’onere derivante dai nuovi bisogni del fondo dominante si rivela gravoso per il fondo serviente se serve a consentire solo il passaggio di un paio di persone per raggiungere il sedime della casa unifamiliare ora demolita. L’appellante fa valere che attualmente il diritto di passo è logicamente meno frequentato a causa dei nuovi accessi. Se non che, proprio a causa di ciò, il mantenimento della servitù non ha più alcun significato apprezzabile. E siccome in tali condizioni la servitù si estingue per legge, la sentenza del giudice avendo mero effetto dichiarativo (la radiazione avviene giusta l’art. 963 cpv. 2 CC: Steinauer, op. cit., pag. 323, n. 2272), a ragione il primo giudice ha accolto la petizione. L’appello, infondato, deve di conseguenza essere respinto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata confermata.
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’400.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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