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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.177
Data decisione, Autorità: 24.12.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00177
Lugano 24 dicembre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause n. ______ e ______ (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promosse con petizioni del 19 luglio e 24 novembre 1988 da
e __________ , __________ () (patrocinati dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________, e Comunione dei comproprietari della Residenza __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora la domanda di revisione presentata il 10 ottobre 1997 da __________ __________ e dalla Comunione dei comproprietari della “Residenza __________ ” contro la sentenza emessa il 17 settembre 1997 da questa Camera (..__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta la domanda di revisione;
Ritenuto
in fatto: che il 19 gennaio 1997 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha respinto in ordine due petizioni presentate da __________ e __________ __________ per ottenere la demolizione di un muro eretto sulla particella n. __________RFD di __________, ove sorge il Condominio “Residenza __________ ” (inc. __________e __________);
che __________ e __________ __________ hanno impugnato tale sentenza con un appello del 12 febbraio 1997 nel quale hanno chiesto di ordinare alla Comunione dei comproprietari della “Residenza __________ ” di demolire il muro fino all’altezza di 1.50 m entro il termine di trenta giorni;
che con sentenza del 17 settembre 1997 questa Camera ha accolto l’appello e ha ordinato la demolizione del muro in questione fino all’altezza di 1.50 m;
che il 10 ottobre 1997 __________ __________ e la Comunione dei comproprietari della “Residenza __________ ” hanno introdotto a questa Camera una domanda di revisione in cui chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’annullamento della sentenza impugnata e la sua riforma nel senso di ordinare la demolizione del muro fino all’altezza massima consentita dalle disposizioni di vicinato (art. 134 LAC), rispettivamente dall’art. 15 NAPR di __________;
che con decreto del 14 ottobre 1997 la presidente di questa Camera ha accordato effetto sospensivo alla domanda di revisione;
che contestualmente i convenuti hanno presentato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico e un ricorso per riforma, il cui esame è stato sospeso con decreto del 24 ottobre 1997 del presidente della II Corte civile fino alla conclusione della procedura di revisione;
che il 27 ottobre 1997 __________ e __________ __________ hanno presentato anch’essi ricorso per riforma contro la medesima sentenza;
che nelle loro osservazioni del 3 novembre 1997 __________ e __________ __________ concludono per il rigetto della domanda di revisione e chiedono la condanna della controparte al pagamento di fr. 10’500.– a titolo di indennità per responsabilità aggravata;
e considerando
in diritto: che a norma dell’art. 340 lett. b CPC, invocato nella domanda in esame, la revisione di una sentenza può essere chiesta – tra l’altro – se il giudice ha aggiudicato più di quanto era domandato;
che con la sentenza del 17 settembre 1997 questa Camera, accertato come il muro litigioso violi le norme sulle distanze contenute nel piano regolatore di __________, ha ritenuto – in estrema sintesi – che in mancanza di un’azione intesa all’ottenimento di un diritto reale per conservare il manufatto i convenuti non potevano opporsi alla parziale demolizione del muro, indipendentemente dall’intempestiva opposizione degli attori e dalla buona fede dei costruttori;
che nella domanda di revisione i convenuti ritengono l’ordine impartito eccessivo rispetto alla domanda di giudizio formulata dagli attori nei memoriali scritti;
che il giudice deve statuire basandosi sulle domande di giudizio, ma può individuare la domanda e il suo senso chiaro dagli allegati all’incarto (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, nota 10 ad art. 165);
che nella causa promossa contro __________ __________ gli attori hanno preteso la demolizione del muro fino all’altezza di 2.50 m (inc. __________), mentre in quella contro la Comunione dei comproprietari della “Residenza __________ ” ne hanno postulato l’abbattimento fino all’altezza massima consentita dalla legge (inc. __________);
che nella sua genericità quest’ultima richiesta non adempiva i requisiti dell’art. 165 cpv. 2 CPC, né la violazione di un ordine formulato in termini tanto imprecisi avrebbe potuto essere sanzionata dal giudice del rigetto dell’opposizione o dall’autorità penale, i quali non avrebbero potuto individuare con un minimo di sicurezza fino a che altezza avrebbe dovuto essere abbassato il muro;
che opportunamente, quindi, nel memoriale conclusivo congiunto del 23 marzo 1993 gli attori hanno precisato che per altezza massima consentita dalla legge doveva intendersi quella di 1.50 m (domanda I, pag. 5 e 6);
che tale precisazione non configura affatto una mutazione dell’azione nel senso dell’art. 74 CPC, come pretendono i convenuti, ma è una semplice chiarificazione della domanda di giudizio;
che del resto l’azione non subisce mutazioni se, poggiando sul medesimo complesso di fatti e vertendo fra le stesse parti, la richiesta di giudizio cambia solo per estensioni, completazioni o rettificazioni di dettaglio (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 3 ad art. 75 CPC);
che, ciò premesso, questa Camera non ha ecceduto la domanda degli attori, di modo che la domanda di revisione si palesa infondata;
che la richiesta di partecipare a una discussione orale davanti a questa Camera si rivela dunque inutile;
che gli oneri processuali del giudizio odierno sono posti a carico degli istanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC), con obbligo di rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili;
che non essendo riscontrabile una sconsiderata arditezza o una inammissibile leggerezza nell’agire dei convenuti, non vi è spazio per un’indennità fondata sull’art. 152 CPC;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. La domanda di revisione è respinta.
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti in solido a carico degli istanti, che rifonderanno alla controparte, sempre con il vincolo della solidarietà, fr. 1’000.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna e alla II Corte civile del Tribunale federale.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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