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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.176
Data decisione, Autorità: 20.10.1997, ICCA
Incarto n. 11.97.00176
Lugano, 20 ottobre 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (offerta di deposito) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 3 luglio 1997 da
__________ __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(ora patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 3 ottobre 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 24 settembre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Ritenuto
in fatto: che il 18 giugno 1996 __________ __________ e __________ __________ hanno pattuito in forma semplice la permuta della particella n. __________RFP di __________, proprietà del primo, con la quota di comproprietà detenuta dalla seconda sulla particella n. __________RFP di __________, prevedendo di far rogare l’atto pubblico in tempi successivi;
che gli interessati hanno preso immediato possesso degli immobili;
che il 17 febbraio 1997 __________ __________ ha promosso causa contro __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, prevalendosi della nullità della permuta ed esigendo la restituzione della particella n. __________RFP di __________ oltre il pagamento di fr. 50 000.– a titolo di risarcimento danni;
che la convenuta si è opposta all’azione e in via riconvenzionale ha postulato l’iscrizione della particella a suo nome, come pure il pagamento di fr. 250 000.– “quale corrispettivo in denaro a seguito della permuta”, subordinatamente la retrocessione della sua quota di comproprietà sulla particella n. __________RFP di __________ e il pagamento di fr. 73 124.25;
che il 3 luglio 1997 __________ __________ ha chiesto al Pretore di essere autorizzato a depositare le chiavi del noto appartamento padronale;
che all’udienza del 14 luglio 1997 la convenuta ha proposto di respingere l’istanza di deposito;
che con decreto del 24 settembre 1997 il Pretore ha accolto la domanda e ha autorizzato l’attore a depositare le chiavi in Pretura, ponendo le spese processuali con una tassa di giustizia di
fr. 400.– a carico di __________ __________, tenuta a rifondere all’ istante fr. 500.– per ripetibili;
che contro tale decreto __________ __________ ha introdotto un appello del 3 ottobre 1997 nel quale conclude per il rigetto dell’ istanza e la conseguente riforma del decreto pretorile, previo conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso;
che l’appello non è stato notificato a __________ __________;
e considerando
in diritto: che il deposito di denaro, di merci o di oggetti a norma degli art. 92 e 93 CO va chiesto al giudice competente per l’azione di merito nella forma dei provvedimenti cautelari (art. 458 cpv. 1 CPC);
che secondo giurisprudenza il compito assegnato al giudice dal diritto ticinese è semplicemente quello di indicare il luogo del deposito (Rep. 1961 pag. 167, ripreso in RSJ 59/1963 pag. 58 n. 19 e citato in DTF 105 II 276 a metà), mentre altre procedure cantonali impongono al giudice di verificare pregiudizialmente, nella sua verosimiglianza, anche la legittimità della richiesta di deposito (per esempio il diritto glaronese: DTF 105 II 276 in basso; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 52 nel mezzo);
che ci si può domandare se la prassi ticinese appena accennata meriti ulteriore conferma, l’art. 459 CPC – analogo all’art. 481 vCPC – stabilendo a chiare lettere che “il debitore è liberato dal giorno del deposito se il decreto non è contestato o se il giudice pronuncia la validità dell’offerta di deposito”;
che, comunque sia, l’interrogativo può rimanere aperto, il decreto impugnato resistendo alla critica quand’anche al Pretore incombesse non solo di indicare il luogo del deposito, ma anche di verificare pregiudizialmente – a un sommario esame – la legittimità del deposito stesso;
che in concreto la pattuizione stipulata dalle parti il 18 giugno 1996 è – come la convenuta stessa riconosce – nulla e di nessun effetto per vizio di forma (art. 11 cpv. 2 CO);
che quindi l’attore, diffidata senza esito la convenuta a riprendere la quota di comproprietà sulla paricella n. __________RFP di __________, era abilitato a “depositare la cosa dovuta a rischio e a spese del creditore e liberarsi in tal modo dalla sua obbligazione” (art. 92 cpv. 1 CO);
che l’appellante rimprovera all’attore di trascendere nell’abuso di diritto, ma non rende lontanamente verosimili estremi del genere (Rep. 1992 pag. 266);
che nella misura in cui l’appellante sostiene di non essere in mora nonostante l’esplicita interpellazione della controparte (doc. B) e la litispendenza dell’azione di rivendicazione, l’appello rasenta la temerarietà;
che invero mal si capisce perché l’autorizzazione al deposito dovrebbe essere preceduta da un sopralluogo o da una perizia a futura memoria, nemmeno l’appellante tentando una spiegazione al riguardo;
che, ciò posto, l’appello si rivela già di primo acchito senza alcuna consistenza;
che l’emanazione del giudizio odierno rende priva d’oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel gravame;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili all’attore, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;
richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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