AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1997.170
Data decisione, Autorità: 11.06.1999, ICCA
Incarto n. 11.97.00170
Lugano 11 giugno 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella cause ..______ e ..______ (azioni possessorie) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promosse con istanze del 7 ottobre 1991 da
__________, __________, ed
__________, già in __________, al quale sono subentrati gli eredi __________ __________, __________ __________ __________, __________, e __________ __________, __________ (entrambi patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
__________, __________, e
__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 25 settembre 1997 presentata da __________ __________, __________ __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa l’11 settembre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Se dev’essere accolto l’appello del 25 settembre 1997 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietario delle particelle n. __________e __________ RFD di __________, confinanti con le particelle n. __________ e __________, proprietà di __________ __________, __________ __________ ed __________ , i quali costituiscono la società semplice “ ”. Il fondo n. __________è contiguo al n. __________, proprietà di defunto __________ __________. Intenzionati a ristrutturare l’edificio posto sulle loro proprietà, __________ __________, __________ __________ ed __________ __________ hanno ottenuto il 7 gennaio 1991 la licenza edilizia. I lavori prevedevano, tra l’altro, la sostituzione del tetto con apertura di tre finestre e di una porta sulla facciata ovest, a confine con i fondi n. __________e n. __________appartenenti a __________ __________.
B. __________ __________ ha promosso il 7 ottobre 1991 un’azione possessoria davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo di ordinare a __________ __________, __________ __________ e __________ __________ di demolire la soprelevazione del tetto sulla particella n. __________e di chiudere le finestre a prospetto nella facciata ovest della particella n. __________. Il giorno stesso anche __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendogli di ordinare a __________ __________, __________ __________ e __________ __________ di demolire la soprelevazione del tetto e di eliminare le sporgenze del tetto sovrastanti il suo fondo n. __________.
C. All’udienza del 25 novembre 1991 le cause sono state congiunte e i convenuti si sono opposti a entrambe le istanze. Esperita l’istruttoria, durante la quale l’arch. __________ __________ ha rilasciato una perizia del 31 gennaio 1994, completata il 7 febbraio 1995, ogni parte ha ribadito il proprio punto di vista con un memoriale scritto. __________ __________, in particolare, ha chiesto che i vicini riducessero l’altezza del tetto di 50 cm. La discussione finale ha avuto luogo il 13 settembre 1995. __________ __________ è deceduto il ____________________ 1997 e nella causa gli sono subentrati gli eredi __________, __________ e __________ __________.
D. Statuendo l’11 settembre 1997, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza di __________ __________ e ha ingiunto ai convenuti, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, di chiudere entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza le quattro aperture nella facciata ovest dell’edificio sulla particella n. __________. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Gli oneri peritali sono stati suddivisi in ragione di un terzo a carico dell’istante e la rimanenza a carico dei convenuti. Il Pretore ha accolto interamente, per contro, l’istanza di __________ __________ e ha fatto ordine ai convenuti, sempre sotto comminatoria dell’art. 292 CP, di eliminare entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza la sporgenza del tetto sulla particella n. __________che sovrasta l’angolo nord-ovest del fondo n. __________. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all’istante fr. 2’000.– per ripetibili.
E. Contro la predetta sentenza __________ __________, __________ __________ ed __________ __________ sono insorti con un appello del 25 settembre 1997 nel quale postulano – previa concessione dell’effetto sospensivo – il rigetto di entrambe le azioni possessorie. In via subordinata essi chiedono l’iscrizione di due servitù prediali a carico della particella n. __________, l’una e a favore della n. __________e l’altra a favore della n. __________. Il 29 settembre 1997 il vicepresidente di questa Camera ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo priva d’oggetto. Anche __________ __________ è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 25 settembre 1997 nel quale chiede di ordinare ai convenuti di abbassare di 50 cm il tetto dei fondi __________e __________. Nelle loro osservazioni del 25 ottobre 1997 __________, __________ e __________ __________ propongono di respingere l’appello di __________ __________, __________ __________ ed __________ __________. Questi ultimi concludono da parte loro per il rigetto dell’appello di __________ __________.
F. Il 31 marzo 1999 il Pretore ha rettificato la propria sentenza, specificando che l’ordine impartito a __________ __________, __________ ______________________________ e __________ __________ di eliminare la sporgenza del tetto si riferisce a quella dell’edificio situato sulla particella n. __________sovrastante l’angolo nord-ovest del fondo n. __________7. Il 14 aprile 1999 __________ __________, __________ __________ e Ernest __________ hanno comunicato di ricorrere anche contro tale decisione sulla base delle argomentazioni già esposte nell’appello del 25 settembre 1997.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato anzitutto che le azioni sono state promosse tempestivamente poiché gli istanti avevano reclamato nei confronti dei vicini già nel giugno 1991. Egli ha respinto nondimeno la richiesta di abbassare di 50 cm il tetto dei fondi __________e 306 poiché dalla perizia risultava che il rialzo era dovuto essenzialmente al maggior spessore delle nuove coperture. Egli ha ordinato invece di chiudere le aperture nella facciata ovest dell’edificio dei convenuti, che non rispettano le distanze dal fondo vicino, e di eliminare la parte di tetto dell’edificio situato sulla particella n. __________che sporge sul fondo n. __________.
I. Sull’appello di __________ __________, __________ __________ e __________ __________
Constatato che i lavori sono stati eseguiti tra la fine di aprile e l’inizio di settembre 1991, il Pretore ha rilevato che gli istanti hanno reclamato verso i convenuti già nel giugno del 1991. Gli appellanti contestano ciò, sostenendo che __________ __________ ha atteso il 7 ottobre 1991, quando le finestre erano già aperte, per presentare l’azione possessoria, mentre avrebbe dovuto reagire subito dopo avere ricevuto, nel settembre del 1990, l’avviso di pubblicazione della domanda di costruzione, dalla quale risultavano le loro intenzioni.
Le azioni contro l’illecita violenza soggiacciono a un doppio limite di tempo: il possessore deve avere reclamato immediatamente, appena conosciuto l’atto di violenza e l’autore di esso (art. 929 cpv. 1 CC). Inoltre l’azione deve essere intentata entro un anno, il quale comincia a decorrere dalla turbativa, anche se il possessore ha avuto conoscenza più tardi del fatto e del suo autore (art. 929 cpv. 2 CC). I limiti di tempo previsti dall’art. 929 CC vanno esaminati d’ufficio, giacché da essi dipende la ricevibilità dell’azione (Rep. 1996 pag. 190, 1989 pag. 485, 1987 pag. 209 consid. 1, 1986 pag. 78, 1985 pag. 307 consid. 1, 1981 pag. 348 e 158; Stark in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 10 ad art. 929 CC). Per quanto attiene al reclamo immediato, in particolare, tale presupposto deve essere reso verosimile dall’istante, senza riguardo all’eventuale passività del convenuto (Stark, op. cit., n. 3 ad art. 929 CC), ed è ritenuto tempestivo se interviene con prontezza (Stark, op. cit., n. 6 ad art. 929 CC; Rep. 1981 pag. 348). Da questo profilo il giudice deve esaminare , valutando l’insieme delle circostanze, se l’istante ha reagito entro un termine ragionevole da quanto ha potuto effettuare un primo esame della situazione (Stark, loc. cit.; SJ 1980 pag. 92 seg.).
Contrariamente a quanto reputa il primo giudice, il semplice fatto di inoltrare una domanda di costruzione e di ottenere una licenza edilizia ancora non implica – di per sé – una turbativa del possesso. Del resto gli appellanti non hanno dato avvio immediato ai lavori di costruzione, ma hanno lasciato trascorrere tre mesi dall’ottenimento della licenza edilizia. Indipendentemente da ciò, si volesse anche supporre in concreto che già nel settembre 1990 il vicino dovesse rendersi conto della turbativa, il reclamo appare ugualmente tempestivo per le ragioni in appresso.
Dagli atti risulta che il 20 settembre 1990 __________ __________ si è opposto alla domanda di costruzione, segnatamente per le aperture nella facciata ovest (doc. F dell’inc. 1010g). L’11 dicembre 1990 i convenuti hanno comunicato all’opponente che __________ __________ accettava di praticare finestre “a semplice luce” (doc. P dell’inc. 1010g), proposta accettata da __________ __________ il 20 dicembre 1990 a condizione di iscrivere una servitù nel registro fondiario (doc. N dell’inc. 1010g). Il 2 febbraio 1991 __________ __________ e __________ __________ hanno firmato un contratto di servitù secondo il quale la società semplice “__________ ” accordava a __________ __________ il diritto di esigere che la finestra nella facciata ovest dello stabile fosse in vetrocemento o in materiale simile, non apribile né dall’interno né dall’esterno. Inoltre essi hanno pattuito che nel caso in cui la particella n. fosse stata edificata, la società “ ” non si sarebbe opposta alla chiusura della finestra. Nelle intenzioni delle parti il contratto doveva essere iscritto a registro fondiario (doc. M dell’inc. 1010g), ma ciò non è avvenuto per opposizione degli altri due soci della “__________ ” (appello, pag. 5). Il 30 aprile 1991, al momento in cui sono cominciati i lavori, __________ particella n. __________non può sporgere sul fondo n. __________poiché gli immobili non sono confinanti e l’ordine del Pretore si rivela quindi errato. La questione è senza oggetto, il Pretore avendo accertato, con la rettifica del dispositivo impugnato, che la sporgenza in oggetto si riferisce alla sola particella n. __________ (sopra, consid. F).
Gli appellanti ritengono inoltre che la contestazione di __________ __________, avvenuta a lavori ultimati, è tardiva. A torto. Dagli atti risulta che il 21 luglio 1991 l’istante ha scritto a __________ __________ contestando la sporgenza del tetto sovrastante la sua particella n. __________ (doc. B dell’inc. 1011g). Se appena si pensa che, per stessa ammissione dei convenuti, il tetto è stato ultimato il 31 luglio 1991 (riassunto scritto del 25 novembre 1991, pag. 2 ad 6; doc. 2 dell’inc. 1010g), il reclamo appare tempestivo. Si aggiunga che la conformità di una costruzione alla licenza edilizia non implica di per sé che il progetto sia automaticamente rispettoso dell’ordinamento privato, giacché il progetto può ledere diritti di vicini tutelati dal diritto civile (Steinauer, Le droits réels, vol. II, 2ª edizione, n. 1822). Solo a lavori ultimati, del resto, il vicino poteva riscontrare la turbativa, non desumibile dai piani approvati.
Gli appellanti sottolineano come dalla perizia non risulti con certezza l’esistenza di una sporgenza tra i fondi n. __________e n. __________, soggiungendo che, vi fosse pure sporgenza, questa invaderebbe il suolo comunale, sicché la richiesta di demolizione costituirebbe abuso poiché essa non reca alcun inconveniente all’istante.
a) Nella misura in cui rimproverano al perito una risposta confusa al quesito n. 3 (referto, pag. 9), gli appellanti sfiorano la temerarietà. Nella sua premessa l’esperto è incorso bensì in una svista di numerazione (indicando il fondo n. __________in luogo del n. __________), ma nella risposta ha verificato correttamente la sporgenza del tetto della particella n. 306, accertando una differenza di 10-15 cm rispetto allo stato preesistente. Nel suo complemento del 7 febbraio 1995, inoltre, egli ha nuovamente fatto riferimento alla sporgenza del tetto della particella n. __________ (pag. 4, risposta 5 in fine). La questione non merita pertanto ulteriore disamina.
b) Nella misura in cui gli appellanti sostengono che il tetto non sporge sul fondo del vicino, ma su suolo comunale, la contestazione è nuova e come tale irricevibile (art. 321 lett. b CPC). Dal referto peritale risulta, comunque sia, che “la copertura attuale sporge sulla proprietà part. n. __________, in modo superiore allo stato preesistente nella misura di 10-15 cm” (pag. 9, risposta 3a), e la tesi degli appellanti non basta manifestamente a smentire la perizia. L’appello si rivela, ancora una volta, destinato all’insuccesso.
c) Neppure può ravvisarsi abuso del vicino nel chiedere l’elimi-nazione della sporgenza. Mai l’istante ha tollerato la sporgenza, né ha indotto i convenuti a confidare nell’accettazio-ne dello stato di fatto, né la sua richiesta appare senza alcun interesse o fatta per dispetto e danno altrui. Nella valutazione degli interessi delle parti, del resto, quello dei convenuti non può certo dirsi preminente, ove appena si pensi che il perito ha fissato in fr. 1’500.– i costi per ripristinare lo stato anteriore (perizia, pag. 9 in fondo). L’ordine di eliminare la sporgenza merita pertanto conferma.
II. Sull’appello di
Il ricorrente sembra sostenere che, sia come sia, già l’innalza-mento constatato dal perito costituisce una turbativa poiché viola le distanze previste dall’art. 124 LAC. Egli dimentica però che le norme dei piani regolatori “prevalgono a qualsiasi disposizione di diritto privato” (art. 168 LAC). In concreto il Consiglio di Stato ha già avuto modo di spiegare nel quadro della parallela procedura amministrativa che l’opera è conforme all’art. 30 NAPR del Comune di __________, trattandosi di una modifica di poco conto (risoluzione n. 8996 del 29 ottobre 1991, in: richiami II dal Dipartimento dell’interno). Nel ricorso l’appellante menziona l’art. 30 NAPR, ma – ammesso e non concesso che sia data la competenza del giudice civile a riesaminare una questione siffatta – non pretende che l’opinione del Consiglio di Stato sia erronea. Mal si comprende perciò in che consisterebbe la turbativa. Anche al riguardo l’appello è destinato perciò all’insuccesso.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello di __________ __________, __________ __________ ed __________ __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a ciascuna delle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 700.– per ripetibili di appello.
L’appello di __________ __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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