AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.163
Data decisione, Autorità: 01.02.1999, ICCA
Incarto n.: 11.97.00163
Lugano 1° febbraio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e R. Bernasconi, supplente
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 10 ottobre 1995 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 22 settembre 1997 presentato da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 4 agosto 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano sezione 6;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 6 ottobre 1982 il Pretore dell’allora giurisdizione di Lugano Ceresio ha pronunciato il divorzio fra __________ __________ __________ (1920) e __________ nata __________ (1930), omologando gli accordi delle parti sulle conseguenze accessorie in virtù dei quali il marito si impegnava, fra l’altro, a versare all’ex moglie fr. 450’000.– in liquidazione del regime matrimoniale e un contributo alimentare mensile di fr. 1’500.– vita natural durante. __________ __________ __________, già commerciante __________, dopo il divorzio ha svolto attività di __________ e __________ __________. Egli è partito per Barcellona il 31 ottobre 1988 ed è ritornato in Ticino nell’agosto 1994.
B. Il 10 ottobre 1995 __________ __________ __________ ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo di essere liberato dall’ obbligo di versare la rendita alimentare all’ex moglie dal 1° settembre 1995, subordinatamente di vedersi ridurre la rendita mensile a fr. 150.– e, in entrambi i casi, di essere sollevato dall’obbligo di pagare gli alimenti arretrati. Egli ha sostenuto di non essere più in grado di erogare il contributo alimentare alla moglie a causa delle sue precarie condizioni economiche, fisiche e psichiche. Contestualmente egli ha presentato una domanda provvisionale, che è stata respinta dal Pretore con decreto del 20 agosto 1996. __________ __________ si è opposta alla petizione. Nel successivo scambio di atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie conclusioni. Il 28 giugno 1996 __________ __________ __________ ha presentato un’istanza intesa all’ammissione del beneficio dell’assistenza giudiziaria. Il dibattimento finale ha avuto luogo l’11 marzo 1997. In tale occasione le parti hanno mantenuto le rispettive domande.
C. Con sentenza del 4 agosto 1997 il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 1’000.– e le spese sono state poste a carico dell’attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 3’500.– a titolo di ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta.
D. Contro la sentenza pretorile __________ __________ __________ è insorto con un appello del 22 settembre 1997 in cui chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la soppressione del contributo alimentare per l’ex moglie dal 1° settembre 1995 o in subordine la sua riduzione a un importo non superiore a fr. 150.–, la liberazione dal pagamento degli arretrati e all’accoglimento dell’istanza di assistenza giudiziaria. La presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo con decreto 25 settembre 1997.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto l’azione di modifica con l’argomento che l’attore, asseritamente solo al beneficio di una rendita AVS e delle relative prestazioni complementari, non aveva dimostrato il degrado della sua situazione economica rispetto all’epoca del divorzio, in particolare non aveva chiarito per quali motivi aveva consumato la notevole sostanza di cui disponeva. Ne ha dedotto, il Pretore, che l’attore aveva ancora sostanza occulta, nonostante le risultanze della documentazione fiscale, e che l’asserita cessazione dell’attività lucrativa, contraddetta da alcune testimonianze, era prevedibile sin dal momento del divorzio e non poteva giustificare pertanto la soppressione del contributo alimentare.
L’appellante ribadisce di trovarsi in uno stato di indigenza notorio e conclamato, essendo a carico della pubblica assistenza e beneficiando solo della rendita AVS con le relative prestazioni complementari. Sostiene che il degrado della sua situazione economica, imprevedibile, non si riconduce a malvolere, a grossolana negligenza o a decisioni arbitrarie, che l’impossibilità di far fronte all’obbligo alimentare è un fatto oggettivo e che l’inabilità lucrativa è dovuta all’età e a problemi di salute.
L’art. 153 cpv. 2 CC stabilisce che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti può domandare di esserne liberato o che essa sia ridotta quando il bisogno più non esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondano all’entità della rendita. Poco importa che la rendita sia dovuta per convenzione o per sentenza omologata dal giudice: decisivo è che dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole, imprevisto e – secondo il normale andamento delle cose – duraturo rispetto all’epoca in cui la rendita è stata fissata (DTF 117 II 363; Rep. 1996 pag. 141). Il problema di sapere in che misura un mutamento ragguardevole, imprevisto e duraturo delle circostanze giustifichi la soppressione – o la riduzione – di una rendita è una questione di equità (Hinderling/Steck, Das Schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 363). Il giudizio deve fondarsi, in ogni modo, su un confronto tra la situazione economica delle parti al momento in cui è stata emanata la sentenza di divorzio e la situazione che risulta dal fascicolo processuale dell’azione di modifica. L’onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombe a chi li invoca (Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, nota 54 ad art. 153 CC), il diritto federale non imponendo l’applicazione del principio inquisitorio a tale riguardo (Bühler/Spühler, op. cit., nota 87 ad art. 153 CC; Rep. 1996 pag. 141).
L’istruttoria ha dimostrato che la situazione economica dell’atto-re è mutata in modo considerevole rispetto a quella esistente al momento del divorzio. Il Pretore stesso, insistendo sul divario tra l’agiato tenore di vita delle parti durante il matrimonio e quello in cui versa ora l’attore, accerta sostanzialmente che nella fattispecie le circostanze sono radicalmente cambiate. Al momento del divorzio l’attore era tassato su una sostanza di fr. 440’000.– e un reddito complessivo di fr. 50’800.– annui (tassazione intermedia 18 maggio 1984 nei documenti richiamati dall’Ufficio circondariale). A quel momento egli aveva già pagato all’ex moglie la somma di fr. 450’000.– in liquidazione del regime matrimoniale (doc. A). Nella dichiarazione allestita nel 1987 l’attore ha poi indicato un reddito medio di fr. 28’000.– annui per consulenze e vendite di libri (dichiarazione d’imposta 1987/88). Il 31 ottobre 1988 egli è partito per Barcellona, da dove è rientrato nell’ago-sto del 1994. La tassazione del 9 dicembre 1996 relativa al periodo fiscale 1995/96 attesta una rendita AVS di fr. 10’764.– e un reddito d’altra fonte di fr. 15’000.– annui, oltre una sostanza di fr. 40’000.– (oggetti di valore: libri; incarto fiscale richiamato).
Nell’ottobre del 1995 l’attore risultava al beneficio di una rendita AVS di fr. 897.– mensili (doc. L) e riceveva dal 1° dicembre 1995 una prestazione complementare di fr. 1’389.– mensili, ridotta poi a fr. 1’375.– dal 1° gennaio 1996 (doc. M1). Abita tuttora in un appartamento di 3½ locali a __________, con un onere di alloggio di fr. 880.– (doc. D) e ha dichiarato di possedere come sostanza libri di __________ per fr. 40’000.– (dichiarazione fiscale del 13 giugno 1996). Gli incarti fiscali richiamati e le altre risultanze dell’istruttoria dimostrano così che la situazione economica dell’attore è peggiorata in modo notevole dal momento del divorzio. È vero, come rileva il primo giudice, che con i redditi successivi al divorzio l’attore non avrebbe potuto versare il contributo alimentare di fr. 18’000.– annui, che sono stati corrisposti fino all’aprile 1995. Se non che, l’appellante ha sempre ribadito di aver venduto a mano a mano gli oggetti d’arte e i libri di sua proprietà per vivere e pagare il contributo alimentare. Tale affermazione, che figurava già nella dichiarazione fiscale 1987/88, è stata confermata anche dall’istruttoria. Vari testimoni hanno dichiarato che da quando è rientrato dalla Spagna l’attore si trova in una situazione finanziaria precaria, ha un tenore di vita molto modesto e ha venduto oggetti e mobili antichi ad amici e conoscenti per procurarsi liquidità (verbale 31 gennaio 1996, teste __________ __________, pag. 2, teste __________ __________ __________, pag. 3).
Le perplessità espresse dal primo giudice sulla sostanza dell’at-tore non possono essere condivise. Dall’istruttoria non sono emersi indizi atti a lasciar supporre l’esistenza di sostanza occulta. L’attore ha ripetutamente addotto di aver consumato il capitale di cui disponeva nel 1982 per il suo mantenimento e per il versamento dei contributi alimentari alla moglie. Egli ha ammesso di essere stato molto ricco (verbale 21 novembre 1995, pag. 2), ma ha soggiunto altresì di non avere mai avuto un reddito fisso e di aver utilizzato parte del patrimonio per coprire i costi. La diminuzione di fr. 290’000.– della sostanza dal biennio fiscale 1983/84 al biennio 1995/96 non può quindi dirsi oscura, tanto meno se si pensa che la convenuta ha ammesso di avere ricevuto dall’ex marito oltre fr. 200’000.– a titolo di contributo alimentare dal 1982 in poi (interrogatorio formale, verbale del 31 gennaio 1996, inc. ..__________, pag. 1). Il consumo della sostanza per coprire il proprio mantenimento sull’arco di oltre dieci anni spiega del resto come l’attore si sia ritrovato nell’attuale situazione di indigenza. Ciò posto, non si può ritenere nemmeno che il peggioramento della situazione economica dell’appellante sia dovuto a malvolere, a grossolana negligenza o a una decisione arbitraria dell’obbligato alimentare. Per altro, si volesse anche considerare – come sostiene l’appellata – che l’attore avrebbe dovuto essere più previdente nella gestione del proprio patrimonio, ciò non basterebbe per computargli la sostanza consumata, la quale non può più essere ricostituita (DTF 117 II 16).
Né si può ragionevolmente pretendere che l’attore, quasi ottantenne (classe 1920), continui a lavorare per conseguire un reddito sufficiente a far fronte agli impegni assunti nel 1982. Egli ha svariati problemi di salute, tanto che nel 1995 il suo medico lo ha definito incapace di svolgere qualsiasi attività lavorativa, pur nell’ambito della professione originale di antiquario (doc. G). I servizi sociali di __________ hanno constatato a loro volta problemi locomotori dovuti a infermità (doc. O). Certo, stando ai figli delle parti, il padre avrebbe continuato a commerciare oggetti __________ e lavorerebbe come __________ __________ quando ne è richiesto. L’istruttoria però non ha fornito elementi concreti al riguardo, salvo per quanto concerne un episodio isolato. I figli, attivi nel ramo __________, sono bensì convinti che il padre eserciti ancora un’attività professionale, ma non sono stati in grado di fare il nome di persone che si sarebbero rivolte al genitore per consulenze e perizie (verbale del 31 gennaio 1996, pag. 6, 7 e 8). Il teste __________ __________ ha accennato a una sola perizia allestita dall’attore nel 1995, per un compenso di fr. 2’000.– o fr. 3’000.– (verbale 7 novembre 1996 pag. 4). Il teste __________ __________, specialista in trasporti internazionali, ha dato all’attore informazioni sul costo per il trasporto di riviste di __________, ma non ha avuto conoscenza di un’attività effettiva in quel settore (verbale del 31 gennaio 1996, pag. 9). In conclusione, le varie testimonianze dimostrano quindi che l’attore ha venduto occasionalmente qualche oggetto di antiquariato, ciò che egli ha sempre ammesso, e che ha svolto un’occasionale attività come critico d’arte, ricavandone un modesto compenso. Tali elementi non bastano tuttavia per ritenere alla portata dell’attore un’attività lucrativa regolare tale da consentire il pagamento del contributo alimentare in favore dell’ex moglie, superiore a fr. 1’800.– mensili (doc. 2).
Il Pretore ha rilevato che al momento del divorzio l’attore aveva 62 anni, di modo che la cessazione dell’attività lucrativa era prevedibile sin da allora. L’appellante ribadisce che nel 1982 il consumo di tutta la sua sostanza non era prospettabile e che egli ha rispettato gli impegni assunti fin che ha potuto. L’argomento è fondato. Nel 1982 l’attore svolgeva ancora l’attività di consulente antiquario, che ha proseguito quanto meno fino alla sua partenza per la Spagna (si veda la dichiarazione fiscale del 1987), e disponeva di una sostanza di fr. 450’000.– che gli consentiva di provvedere al proprio mantenimento e al versamento del contributo alimentare concordato con l’ex moglie. Contrariamente a un lavoratore dipendente, un professionista indipendente può continuare a svolgere la sua attività senza riguardo all’età del pensionamento. Non vi era quindi motivo, nel 1982, per ritenere prossima la cessazione dell’attività di antiquario. Non si può infine rimproverare all’attore di aver mal pronosticato l’evoluzione della sua sostanza, visto il lungo periodo trascorso tra la pronuncia del divorzio (1982) e l’introduzione della causa di modifica della sentenza (1995), che rende aleatoria ogni ragionevole previsione. Non risulta, d’altra parte, che nel 1982 l’attore fosse già affetto dalle numerose patologie constatate dal 1990 (doc. G), che riducono la sua mobilità (doc. O).
L’attore ha dal 1995 un reddito complessivo di fr. 2’272.– mensili (rendita AVS fr. 897.– e rendita complementare fr. 1’375.–). Con tale importo egli deve far fronte al proprio fabbisogno, valutabile in almeno fr. 2’271.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1’025.–, alloggio fr. 880.–, riscaldamento fr. 25.–, cassa malati fr. 241.–, spese di trasporto fr. 100.–). Nelle condizioni descritte non rimane spazio per un contributo alimentare all’ex moglie. L’appellante ha chiesto la soppressione della rendita con effetto retroattivo al 1° settembre 1995 e l’esonero del pagamento degli arretrati. Ora, non è contestato che l’appellata ha ricevuto i contributi alimentari fino all’aprile 1995 (doc. 2), sicché l’appellante pretende in realtà la soppressione retroattiva dal 1° maggio 1995. Ciò non si giustifica. La modifica di una sentenza di divorzio esplica i suoi effetti, di principio, dal momento della presentazione della domanda (DTF 117 II 368). Nella fattispecie la petizione è stata introdotta il 10 ottobre 1995, data alla quale si era già verificato il peggioramento della situazione finanziaria dell’attore, così che la soppressione del contributo alimentare si legittima solo dal 1° ottobre 1995. Gli arretrati (5 mesi) possono essere coperti dall’attore con l’ulteriore consumo della sostanza in suo possesso (libri e quadri per un valore fr. 40’000.–: dichiarazione fiscale del 13 giugno 1996). Il patrimonio residuo, per contro, non consente altri versamenti. Valutando in equità la situazione finanziaria delle parti, non è il caso infatti di imporre all’attore il consumo totale dei suoi averi quando la convenuta dispone di una sostanza imponibile di fr. 361’577.– (notifica di tassazione 1995/96, incarto fiscale richiamato), finanche aumentata rispetto al biennio fiscale precedente (notifica del 28 marzo 1994). La soppressione dal 1° ottobre 1995, del resto, non espone la convenuta all’obbligo di restituire somme già consumate, il pagamento degli alimenti essendo stato interrotto a fine aprile 1995 (Rep. 1996 pag. 138). L’appello deve in definitiva essere parzialmente accolto per quel che concerne la soppressione del contributo alimentare dal 1° ottobre 1995, mentre va respinto nella misura in cui chiede la liberazione dal pagamento degli arretrati da maggio a settembre 1995.
Il Pretore ha negato all’attore il beneficio dell’assistenza giudiziaria per il motivo che l’istante era in possesso di sostanza occulta, oltre che proprietario nel 1984 di libri valutati fr. 100’000.– Ora, per valutare lo stato di bisogno del richiedente va esaminata la situazione finanziaria al momento in cui egli ha presentato l’istanza (DTF 120 Ia 181 consid. 3a con rinvii), rispettivamente al momento in cui il giudice statuisce sull’istanza stessa (DTF 108 V 269 consid. 4). Nella fattispecie non si poteva decidere una domanda di assistenza giudiziaria presentata nel 1996 sulla base di dati risalenti al 1984 (audizione davanti all’autorità fiscale: incarti fiscali richiamati). Determinante per la valutazione dello stato di indigenza appare invece la dichiarazione fiscale del 13 giugno 1996, nella quale l’appellante ha indicato nondimeno una sostanza in libri e quadri valutabile in fr. 40’000.– (incarto fiscale richiamato). Ciò sarebbe stato sufficiente, comunque sia, per respingere la domanda di assistenza giudiziaria. Su questo punto l’appello è quindi sprovvisto di buon diritto.
Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ). L’appellante vede accolto il proprio ricorso in misura pressoché totale, giacché ottiene la soppressione del contributo alimentare dal 1° ottobre 1995 anziché dal 1° maggio 1995, come chiedeva con la petizione. Si giustifica quindi di porre nove decimi degli oneri di appello a carico della convenuta e il resto a carico dell’appellante, che ha diritto a un’equa indennità per ripetibili ridotte. L’attore chiede che le spese, le tasse e le ripetibili di seconda istanza siano poste a carico dello Stato. La domanda è ricevibile solo nella misura in cui con tale formulazione l’appellante intende chiedere l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria anche in appello. Lo Stato non è infatti parte in causa e non ha alcun obbligo pecuniario nei confronti dell’appellante. Trattata come domanda di assistenza giudiziaria, la pretesa è ad ogni modo divenuta senza oggetto con l’attribuzione di ripetibili. L’incasso della relativa indennità da parte dell’appellata non appare infatti difficile, visto che essa gode di una buona sostanza. L’esito del giudizio implica anche la riforma del dispositivo sulle spese di prima sede, che vanno addebitate per un decimo all’attore e per il resto alla convenuta, con obbligo per quest’ultima di rifondere fr. 3’150.– a titolo di indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue.
La petizione è parzialmente accolta, nel senso che il contributo alimentare dovuto dall’attore a __________ __________ è soppresso dal 1° ottobre 1995.
La tassa di giustizia di fr. 1’000.– e le spese sono poste per nove decimi a carico dell’attore e per il resto a carico della convenuta, con obbligo per quest’ultima di rifondere all’attore fr. 3’150.– per ripetibili ridotte.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
II. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ è dichiarata priva d’oggetto.
III. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
da anticipare dall’appellante, sono poste per un decimo a carico e di quest’ultimo e per il resto carico di __________ __________, che rifonderà all’appellante fr. 750.– ripetibili ridotte.
IV. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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