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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.162
Data decisione, Autorità: 04.05.1999, ICCA
Incarto n. 11.97.00162
Lugano 4 maggio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa . . ______ (_) della Pretura del Distretto di Bellinzona (modifica di sentenza di divorzio) promossa con petizione del 26 giugno 1995 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 22 settembre 1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 17 luglio 1997 dal Pretore del Distretto di Bellinzona.
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 22 ottobre 1997 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 24 novembre 1992, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1951) e __________ nata __________ (1952), omologando la convenzione sugli effetti accessori da loro stipulata il 30 luglio 1992. Il punto 2.4 di tale convenzione prevedeva che il marito avrebbe versato alla moglie un contributo di fr. 400.– mensili sulla base dell’art. 152 CC. Il 21 maggio 1993 __________ __________ si è risposato con __________ __________, dalla quale ha avuto il figlio __________ (__________1995); con la famiglia vive pure il primo figlio del marito, __________ (1975), nato da __________ __________, e il primo figlio della seconda moglie, __________ (____________________1982).
B. Il 26 giugno 1995 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona chiedendo che la sentenza di divorzio fosse modificata nel senso di sopprimere la pensione dovuta all’ex moglie. In via cautelare egli ha formulato la stessa domanda. Nella sua risposta dell’11 settembre 1995 __________ __________ si è opposta alla petizione. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio. Con decreto dell’8 novembre 1995 il Pretore ha respinto l’istanza cautelare. Il 13 giugno 1997 questa Camera ha respinto un appello presentato dall’attore contro tale decreto (..__________).
C. Esperita l’istruttoria di merito, ogni parte ha prodotto un memoriale scritto nel quale ha riaffermato le proprie domande. Al dibattimento finale del 20 giugno 1996 l’attore ha postulato una restituzione in intero per produrre nuove prove. La domanda è stata discussa all’udienza del 23 ottobre 1996. Statuendo il 17 luglio 1997, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha soppresso la pensione alimentare a favore della convenuta dal 1° luglio 1997. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 250.– sono state poste a carico dell’attore, compensate le ripetibili.
D. __________ __________ è insorta contro la citata sentenza con un appello del 22 settembre 1997 nel quale postula, in riforma del giudizio impugnato, la reiezione della petizione. Nelle sue osservazioni del 23 ottobre 1997 __________ __________ conclude per il rigetto del gravame e con appello adesivo chiede la soppressione della pensione alimentare dal 1° luglio 1995 e una diversa ripartizione degli oneri processuali. __________ __________ non ha presentato osservazioni all’appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha soppresso la pensione alimentare a favore della convenuta poiché le entrate della famiglia dell’attore, di
fr. 4’755.80 mensili, non sono sufficienti per coprire il fabbisogno di fr. 4’917.–, rilevando in particolare che dal 30 giugno 1997 il diritto alle prestazioni dell’assicurazione disoccupazione di cui beneficiava la seconda moglie dell’attore è decaduto. Egli ha accertato inoltre che l’ammanco della convenuta ammontava a soli fr. 61.– mensili, di modo che il contributo litigioso le avrebbe consentito un’eccedenza mensile di fr. 339.–.
I. Sull’appello principale
L’art. 153 cpv. 2 CC stabilisce che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti può domandare di esserne liberato o che essa sia ridotta quando il bisogno più non esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondano all’entità della rendita. Poco importa che la rendita sia dovuta per convenzione o per sentenza omologata dal giudice: decisivo è che dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole, imprevisto e – secondo il normale andamento delle cose – duraturo rispetto all’epoca in cui la rendita è stata fissata (DTF 117 II 363; Rep. 1996 pag. 141). Il problema di sapere in che misura un mutamento ragguardevole, imprevisto e duraturo delle circostanze giustifichi la soppressione – o la riduzione – di una rendita è una questione di equità (Hinderling/Steck, Das Schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 363). Il giudizio deve fondarsi, in ogni caso, su un confronto tra la situazione economica delle parti al momento in cui è stata emanata la sentenza di divorzio e la situazione che risulta dal fascicolo processuale dell’azione di modifica. L’onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombe a chi li invoca (Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, nota 54 ad art. 153 CC), il diritto federale non imponendo l’applicazione del principio inquisitorio a tale riguardo (Bühler/Spühler, op. cit., nota 87 ad art. 153 CC; Rep. 1996 pag. 141).
L’appellante sostiene che il reddito della famiglia dell’attore ammonta a fr. 5’139.80 mensili, dovendosi tenere conto anche della rendita completiva per figlio __________ (che ha ripreso gli studi), e dell’adeguamento delle altre rendite percepite dall’assicurazio-ne invalidità. Reputa inoltre che l’attore potrebbe ripresentare una domanda di prestazioni complementari anche per la seconda moglie, vista la cessazione dell’attività lucrativa da parte di quest’ultima.
a) Per determinare il reddito complessivo della famiglia __________, di fr. 4’755.80 mensili, Il Pretore ha dedotto dall’importo di
fr. 7’229.– già accertato da questa Camera (sentenza del 13 giugno 1997, consid. 4) l’indennità di disoccupazione riscossa dalla seconda moglie (fr. 2’623.10) e ha aggiunto quanto ottenuto dall’attore come portinaio (fr. 150.–). Ora, è vero che a norma dell’art. 25 cpv. 5 LAVS (applicabile in virtù dell’art. 35 LAI) per i figli ancora in formazione – sia apprendisti sia studenti – il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni, ragione per cui __________ vi avrebbe diritto. Tale circostanza non influisce tuttavia sul reddito globale della famiglia già per il fatto che la rendita completiva è destinata al mantenimento del figlio stesso (Velterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants, vol. II, Losanna 1988, pag. 89). Diverso sarebbe il caso qualora nel fabbisogno della famiglia si fosse tenuto conto anche dei contributi che il genitore eroga al figlio maggiorenne, ciò che non si verifica in concreto. Nel fabbisogno della famiglia __________ il Pretore ha infatti calcolato quello dei coniugi e dei figli ancora minorenni, senza tenere conto di quello riguardante __________, ormai maggiorenne. Al riguardo l’appello si rivela pertanto infondato.
b) Per quanto riguarda la possibilità per l’attore di postulare il versamento di prestazioni complementari alla rendita AI, l’appellante non rende nemmeno verosimile che l’interessato adempia i requisiti legali per ottenere tali prestazioni. La questione non merita dunque ulteriore disamina.
c) A ragione l’appellante ritiene invece – sebbene l’argomento non influisca sull’esito del giudizio – che le rendite percepite dall’attore debbano essere adeguate. Giusta l’ordinanza 97 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI (RS .), dal 1° gennaio 1997 le rendite sono state aumentate. Ciò posto, la rendita semplice dell’attore ammonta a fr. 892.–, quella completiva della moglie a fr. 268.– e quella per il figlio __________ a fr. 357.– mensili. Il reddito della famiglia __________ deve pertanto essere fissato in complessivi fr. 4’829.80 mensili.
L’appellante assevera che la seconda moglie dell’attore deve riprendere un’attività lucrativa e aiutare il marito nel sostentamento della famiglia. Ora, dagli atti risulta che costei, di formazione impiegata di commercio, ha lavorato presso la ditta del marito fino al giugno del 1995, dopo di che si è iscritta ai ruoli della disoccupazione, beneficiando di un’indennità di 2’623.10 mensili, esaurita il 1° luglio 1997. La fine del diritto di percepire indennità non la legittimava però, in linea di principio, a rimanere inattiva poiché ogni coniuge deve contribuire al mantenimento della famiglia nella misura delle proprie forze (art. 163 cpv. 1 CC). Essa deve invero occuparsi di un figlio nato il 13 aprile 1995, ma ciò non le ha impedito di annunciarsi all’assicurazione per la disoccupazione e di riscuotere prestazioni per tutto il periodo previsto dalla legge, a dimostrazione che fino a luglio del 1997 essa era considerata collocabile sul mercato del lavoro. Ci si potrebbe chiedere quindi se non le si debba imputare un reddito ipotetico. Se non che, in concreto l’appellante non indica minimamente quale attività potrebbe trovare concretamente la persona in causa né quanto essa potrebbe guadagnare. Ciò non è ammissibile, segnatamente in questioni pecuniarie che riguardano i coniugi, al cui proposito non si applica il principio inquisitorio. Carente di requisiti formali (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 309), su tal punto l’appello si dimostra irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).
In definitiva le entrate attuali della famiglia __________ ammontano a fr. 4’829.80 mensili e risultano inferiori al fabbisogno complessivo di fr. 4’917.–, con la conseguenza che non vi è più spazio per un contributo alimentare a favore della ex moglie. La più recente giurisprudenza del Tribunale federale impone infatti di lasciare al debitore alimentare almeno il minimo vitale del diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 123 III 5 consid. 3b/bb, 121 III 301, 121 I 97). L’appello, infondato, deve di conseguenza essere respinto, senza che sia necessario indagare oltre sulla situazione economica della beneficiaria.
II. Sull’appello adesivo
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell’appellante, rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili.
L’appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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