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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.159
Data decisione, Autorità: 15.10.1997, ICCA
Incarto n.. 11.97.00159
Lugano 15 ottobre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 11 luglio 1994 da
__________, __________ (già patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
________, __________ (____________________________); (già patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 22 settembre 1997 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 30 luglio 1997 dal Pretore del distretto di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata con l’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza 24 giugno 1991 il Tribunale distrettuale di Zurigo ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 3 agosto 1981 da __________ __________ (1956) e __________ __________ (1960), ha affidato i figli __________ (1982) e __________ (1985) al padre e ha imposto alla madre di versare per ogni figlio un contributo alimentare mensile di fr. 150.– oltre gli assegni familiari;
che in seguito le parti, entrambe di nazionalità __________a, si sono trasferite in __________;
che, dopo una traumatica esperienza dovuta alla mancata riconsegna dei figli da parte della madre nell’esercizio del diritto di visita, __________ __________ è rientrato in Svizzera con i bambini;
che con sentenza del 15 febbraio 1994 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha soppresso il diritto di vista di __________ __________;
che con petizione dell’11 luglio 1994 __________ __________ ha convenuto l’ex moglie davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere l’aumento del contributo alimentare mensile dovuto ai figli, postulando un importo di fr. 795.– fino al 12° anno di età, di fr. 845.– dal 13° al 16° anno e di fr. 1’045.– dal 17° anno fino alla maggiore età, oltre gli assegni familiari;
che __________ __________ si è opposta alla petizione, sostenendo di non poter versare quanto chiesto dall’attore;
che, conclusa l’istruttoria, le parti hanno ribadito le rispettive domande al dibattimento finale del 19 febbraio 1997;
che il Pretore, statuendo il 30 luglio 1997, ha parzialmente accolto la petizione e ha fissato il contributo alimentare mensile dovuto dalla madre per ogni figlio a fr. 300.– fino ai 12 anni, a fr. 350.– dai 13 ai 16 anni e a fr. 450.– dai 17 anni in poi, oltre l’assegno familiare percepito direttamente dal padre;
che __________ __________ è insorto contro tale sentenza con un appello del 22 settembre 1997 in cui chiede che il contributo alimentare mensile per ogni figlio sia aumentato a fr. 795.– fino al compimento dei 12 anni, a fr. 845.– dai 13 ai 16 anni e a fr. 1045.– dal 17° anno alla maggiore età, oltre l’assegno familiare, che le tasse e spese siano a carico della convenuta e che egli sia ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che il gravame non è stato notificato alla controparte;
Considerando
in diritto: che il primo giudice, constatato come la convenuta non avesse fornito informazioni sulla sua attività lucrativa e sulla sua situazione economica, ha giudicato equo, tenuto conto del minor costo della vita e del minor reddito potenziale conseguibile in __________, porre a carico della madre un contributo alimentare mensile per ogni figlio di fr. 300.– fino ai 12 anni, di fr. 350.– dai 13 ai 16 anni e di fr. 450.– dai 17 anni alla maggiore età;
che secondo l’appellante il rifiuto della convenuta di fornire le informazioni sulla sua condizione economica dovrebbe essere sanzionato con la presunzione dell’art. 276 cpv. 2 CPC, ritenendo veri i fatti che con le domande dell’ordinanza si volevano provare;
che, volendo anche ammettere la possibilità di sostituire l’inter-rogatorio delle parti con un questionario sui redditi e sulle spese, in concreto le domande poste dal giudice non contenevano fatti da provare, ma vertevano proprio sull’ammontare dei redditi e delle spese domestiche (cfr. doc. L), di modo che la mancata risposta dell’interrogata non consente di ritenere provata l’una o l’altra cifra;
che del resto il contributo alimentare deve essere commisurato, oltre che ai bisogni del figlio, anche alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori (art. 285 cpv. 1 CC);
che, contrariamente a quanto sembra sostenere l’appellante, alla convenuta non può essere imputato il reddito potenziale conseguibile in Svizzera, dal momento che entrambi le parti, dopo il divorzio, si sono trasferite in __________ (doc. H; deposizione testimoniale __________, del 24 ottobre 1996), di cui sono cittadini, motivo per cui è determinante il reddito conseguibile in quello Stato;
che nel 1991, quando le parti si sono trasferite in __________, il reddito mensile medio di quel Paese era di circa US$ 100 (deposizione __________ del 24 ottobre 1996, pag. 4), importo che non raggiunge nemmeno una frazione del contributo mensile richiesto dall’appellante per un figlio, pur tenendo conto della notoria inflazione sudamericana e del verosimile aumento dei salari (e dei relativi costi della vita);
che gli immobili di cui l’appellata sarebbe proprietaria in __________ consistono in due case monofamiliari (deposizione __________ del 24 ottobre 1996), di cui tutto si ignora;
che a giusta ragione pertanto il Pretore, ponderate le circostanze del caso concreto, in particolare le difficoltà probatorie e l’assoluta genericità delle affermazioni della parte attrice sulle disponibilità della controparte, ha ritenuto che alla madre doveva essere computato un reddito potenziale dal lavoro e dalla sostanza immobiliare da lui prudentemente stimato sulla base dei pochi dati disponibili sul livello dei salari in __________;
che il documento prodotto per la prima volta in appello (dal quale risulterebbe che la convenuta lavora come assistente sociale) non giova all’appellante, già per il fatto che il primo giudice ha considerato sia un’attività lucrativa della convenuta sia la sua sostanza per stabilire il contributo alimentare dovuto ai figli;
che in definitiva l’appellante non ha portato alcun elemento atto a dimostrare che la stima del Pretore sulle disponibilità finanziarie della convenuta sarebbe errata;
che di conseguenza l’appello si rivela manifestamente infondato e può essere trattato con la procedura semplificata prevista dall’art. 313bis CPC;
che, nonostante la verosimile indigenza dell’appellante, la domanda di assistenza giudiziaria in appello deve essere respinta, mancando al gravame, fin dall’inizio, ogni probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC);
che gli oneri processuali sono a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla convenuta, cui il gravame non è nemmeno stato intimato;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– __________ __________, __________;
– __________ ________, __________ (____________________________).
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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