AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.158
Data decisione, Autorità: 01.02.1999, ICCA
Incarto n.: 11.97.00158
Lugano 1° febbraio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione 5 settembre 1994 da
__________. __________ __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ -__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 18 settembre 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 25 agosto 1997 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto : A. __________ __________ (1924) e __________ nata __________ (1932) si sono uniti in matrimonio il ____________________ 1957. Dalla loro unione sono nati __________ __________ (1958), __________ (1959), __________ (1962) e __________ (1964). Con sentenza del 13 maggio 1982 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha pronunciato il divorzio e ha posto a carico dell’attore una rendita di indigenza di fr. 1600.– mensili in favore dell’ex moglie. Il giudizio pretorile è stato confermato da questa Camera, su appello di entrambe le parti, con sentenza dell’8 giugno 1983.
B. __________ __________ ha avviato il 21 novembre 1985 davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna una causa di modifica della sentenza di divorzio, chiedendo la riduzione a fr. 800.– mensili del contributo alimentare a suo carico, in previsione del suo pensionamento. Il 24 gennaio 1992 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, dopo che le parti avevano aderito alla proposta da lui formulata nel corso di un’udienza tenutasi il 30 settembre 1991, nel senso di ridurre la rendita a fr. 1200.– mensili indicizzati dal 1° gennaio 1992.
C. Con petizione del 31 agosto 1994 __________ __________ ha convenuto __________ __________ dinanzi al Pretore della giurisdizione di Vallemaggia, chiedendo la soppressione del contributo alimentare dal 1° giugno 1994, data alla quale l’ex moglie è stata posta al beneficio della rendita AVS. Analoga domanda è stata proposta in via provvisionale. La procedura provvisionale è stata sospesa per accordo delle parti il 18 ottobre 1994 e non è mai stata riattivata. Nella risposta del 2 novembre 1994 __________ __________ si è opposta alla petizione. Con i successivi allegati le parti hanno ribadito le rispettive domande.
D. Conclusa l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto delle rispettive comparse scritte. Statuendo il 25 agosto 1997, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 700.– e le spese a carico dell’attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1500.– per ripetibili.
E. __________ __________ è insorto contro la citata sentenza con appello del 18 settembre 1997 postulando, in riforma del giudizio impugnato, l’accoglimento della petizione e la soppressione del contributo alimentare dovuto all’ex moglie. Nelle sue osservazioni del 21 ottobre 1997 __________ __________ propone di respingere il ricorso e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto : 1. Il Pretore ha respinto la petizione poiché il cambiamento della situazione economica della convenuta, ovvero la riscossione della rendita AVS dal maggio 1994, era un fatto prevedibile che il giudice aveva preso in considerazione già nel 1991 quando aveva avanzato la proposta, accettata dalle parti, che ha messo fine all’azione di modifica della sentenza di divorzio avviata nel 1985. Inoltre l’attore non è riuscito – secondo il Pretore – a dimostrare che la sua situazione economica era peggiorata o che quella della convenuta era migliorata in maniera duratura.
Giusta l’art. 153 cpv. 2 CC il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti può domandarne la riduzione o la soppressione, quando il bisogno più non esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondano all’importo della rendita. Poco importa che la rendita sia dovuta per sentenza o per convenzione omologata dal giudice: decisivo è che dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole e duraturo rispetto all’epoca in cui la rendita è stata fissata (BÜHLER/SPÜHLER in: Berner Kommentar, ad art. 153 CC n. 51 segg.; DTF 117 II 361). Il problema di sapere in quale misura un mutamento ragguardevole, imprevisto e duraturo delle circostanze giustifichi la soppressione o la riduzione di una rendita all’ex coniuge è in ogni modo una questione di equità (HINDERLING/STECK, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 363). Esso presuppone un raffronto tra la situazione economica delle parti al momento dell’emanazione della sentenza di divorzio (o della precedente modifica) e quella risultante dal fascicolo processuale dell’azione di modifica in corso, considerando che colui che allega i fatti ha l’onere della prova. Il diritto federale non impone in effetti il principio inquisitorio in materie patrimoniali inerenti alle conseguenze accessorie del divorzio (BÜHLER/SPÜHLER, op. cit., n. 54 e 87 ad art. 153 CC).
L’appellante fa valere di essersi riservato già all’epoca il diritto di chiedere un’eventuale riduzione del contributo al momento del pensionamento della convenuta, come risulta dalla lettera 20 gennaio 1992 inviata al Pretore di Locarno-Campagna (doc. G). La censura è provvista di buon diritto. Nella fattispecie il Pretore aveva proposto alle parti, all’udienza del 30 settembre 1991, di mettere fine alla causa con la riduzione del contributo alimentare da fr. 1’600.– a fr. 1’200.– mensili e ha assegnato loro un termine fino al 15 ottobre 1991 per comunicare la loro decisione. L’attore ha accettato l’8 ottobre 1991 (doc. D), mentre la convenuta non ha risposto nel termine impartito. Il 14 gennaio 1992 il patrocinatore di quest’ultima ha chiesto alla controparte se fosse ancora d’accordo con la proposta del Pretore (doc. E). L’attore ha confermato il 20 gennaio 1992 che accettava la transazione, ma che si riservava “il diritto di chiedere una nuova eventuale riduzione al momento in cui la tua cliente beneficerà dell’AVS” (doc. G). La convenuta stessa ha poi inviato copia dello scambio di corrispondenza alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, sollecitando lo stralcio della causa, avvenuto con decreto del 24 gennaio 1992 (doc. 2). In tal modo essa ha accettato anche la riserva formulata dall’attore. Le parti hanno quindi pattuito la possibilità di riesaminare la rendita al momento del pensionamento della convenuta. L’azione di modifica avviata il 5 settembre 1994 dal marito era dunque proponibile (Hausheer/ Spycher, in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 511n. 9.76). Contrariamente a quanto sembra ritenere il primo giudice, del resto, non risulta dagli atti che il Pretore di Locarno-Campagna abbia formulato la proposta di transazione del 30 settembre 1991 tenendo conto della futura rendita AVS di cui avrebbe beneficiato la convenuta, il cui ammontare era a quel momento ignoto. L’appello deve di conseguenza essere accolto su questo punto.
In concreto si tratta di accertare se sono adempiuti i requisiti per una soppressione della rendita di indigenza. L’appellante si duole del fatto che il Pretore ha respinto la petizione senza considerare il miglioramento della situazione economica della convenuta e il peggioramento della sua. Egli sostiene dapprima che la sua situazione economica ha subito un peggioramento dovuto alle congiunture sfavorevoli nell’ambito della sua attività. L’argomentazione trova riscontro negli atti. Il Pretore raffrontato la situazione del 1991, quando è stata ridotta la rendita, e quella del 1994. Dalla tassazione 1993/94 emergeva una sostanza di fr. 307’834.– e un reddito complessivo annuo (conseguito nel 1991/92) di fr. 61’438.–, composto di un reddito aziendale di fr. 10’000.–, della rendita AVS di fr. 20’525.–, della pensione di fr. 30’408.– e di reddito della sostanza per fr. 505.– (notifica del 26 settembre 1994, doc. I), onde una media mensile di fr. 5’119.–. La successiva tassazione attesta una sostanza di fr. 247’706.– e un reddito complessivo (conseguito nel 1993/94) di fr. 54’672.–, composto della rendita AVS di fr. 22’044.–, della pensione di fr. 31’632.– e del reddito della sostanza di fr. 996.– (notifica del 18 dicembre 1995, doc. E1), per una media mensile di fr. 4’556.–.
L’attività di antiquario indipendente, avviata dall’attore dopo il suo pensionamento dall’attività di rappresentante farmaceutico, si era infatti ridotta, tanto che le autorità fiscali hanno azzerato il reddito da attività indipendente compensandole con le perdite addotte dall’interessato. In definitiva, quindi, il reddito dell’obbligato alimentare è diminuito di fr. 563.– mensili nel periodo oggetto di esame. L’attore sostiene di aver avuto perdite di gestione del negozio di fr. 20’838.– per il 1993 e di fr. 32’808.– per il 1994 e di dover affrontare ogni mese uno scoperto di fr. 1’000.–, ma tali affermazioni non sono state comprovate, già per il fatto che non esiste una contabilità del negozio (incarto fiscale richiamato). Ad ogni modo la tassazione del 1995 indica una sostanza netta di fr. 247’706.–, ciò che consente all’interessato di far fronte alle asserite perdite dell’attività indipendente senza intaccare il proprio reddito.
L’appellante non ha precisato tutte le poste del suo fabbisogno mensile, che può essere prudentemente stimato in fr. 2’970.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1’025.–, alloggio fr. 1’000.–, premio di cassa malati fr. 300.–, imposte fr. 150.– come dal doc. E1, supplemento del 20% fr. 455.–). Con un reddito mensile di fr. 4’556.– egli può ancora versare un contributo alimentare mensile di fr. 1’200.– all’ex moglie senza cadere a sua volta nell’indigenza, sicché il peggioramento della sua condizione finanziaria non è determinante ai fini di un’eventuale riduzione della rendita. L’appello, su questo punto, si rivela sprovvisto di buon diritto.
Nel 1991, quindi, la convenuta aveva un reddito proprio dalla sostanza, esclusa la rendita di indigenza versata dall’ex marito, di fr. 3’844.– mensili (valore locativo e reddito dai titoli). Nel 1994 tale reddito è diminuito a fr. 2’953.– mensili (annualmente fr. 17’046.25 di valore locativo, fr. 18’390.75 di reddito da titoli), ma tale diminuzione è stata ampiamente compensata dal versamento della rendita AVS, pari a fr. 1’277.– mensili dal 1° giugno 1994 e a fr. 1’317.– dal 1° gennaio 1995, per un totale di fr. 4’230.– mensili dal 1° giugno 1994 e di fr. 4’270.– dal 1° gennaio 1995. Il reddito complessivo della convenuta è pertanto passato da fr. 3’844.– mensili nel 1991 a fr. 4’270.– nel 1995. Ne deriva che la situazione finanziaria della convenuta è migliorata in modo notevole, con un aumento mensile di fr. 426.–. La convenuta beneficerà vita natural durante della rendita AVS, che a intervalli regolari viene notoriamente adeguata all’evoluzione del rincaro. Il reddito dalla sostanza, tuttavia, è soggetto a importanti fluttuazioni, come dimostra la notevole diminuzione intervenuta tra il periodo fiscale 1993/94 e quello 1995/96 (cfr. doc. R3 e 7). Il carattere duraturo del miglioramento può pertanto essere ammesso solo per quel che concerne la rendita AVS.
Per determinare se l’appellata si trova ancora in stato di grave ristrettezza ci si deve pertanto fondare sul suo fabbisogno, che equivale al 120% del minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 121 III 49 consid. 1c), epurato da voci non comprese nella definizione di fabbisogno minimo, quali il telefono e l’elettricità. Sulla base della documentazione agli atti il fabbisogno mensile della convenuta ammonta a fr. 3’793.80 (minimo di base del diritto esecutivo fr. 1’025.–, premio di cassa malati fr. 459.70, imposte fr. 591.10 come da doc. R3, presumibili oneri per l’alloggio fr. 900.–, oneri assicurativi fr. 185.70, supplemento del 20% fr. 632.30). In conclusione, quindi, la convenuta era in grado nel 1995 di provvedere alle sue necessità con il reddito mensile di fr. 4’270.– a sua disposizione. Valutando in equità il peggioramento della situazione del debitore e il miglioramento di quella della creditrice, come pure le incognite relative alle fluttuazioni del reddito della sostanza di quest’ultima, una soppressione pura e semplice del contributo alimentare non appare giustificata. La rendita di indigenza può infatti solo essere soppressa o diminuita, ma non può più essere ristabilita (DTF 120 II 4). In presenza di un miglioramento di reddito duraturo solo in parte, come in concreto, appare pertanto equo ridurre la rendita. Una diminuzione delle prestazioni a fr. 400.– appare commisurata alle circostanze concrete.
L’appellante ha chiesto la soppressione della rendita a suo carico dal 1° giugno 1994, data alla quale la ex moglie ha ricevuto la rendita AVS. La modifica della sentenza di divorzio esplica i suoi effetti, di principio, al momento della presentazione della domanda (DTF 117 II 368). Nella fattispecie la petizione è stata introdotta il 5 settembre 1994 e a quella data si era già verificato il miglioramento della situazione finanziaria della convenuta. La riduzione del contributo alimentare dovrebbe quindi prendere effetto dal 1° ottobre 1994. Non risulta dagli atti, né la convenuta ha mai preteso, che la restituzione degli importi riscossi in eccesso durante la causa non sarebbe ragionevolmente esigibile. Come si è visto (consid. 6), la convenuta è in grado di provvedere alle sue necessità con i redditi propri (rendita AVS e della sostanza), senza far capo al contributo erogato dall’attore. Non vi è quindi motivo per derogare in equità al principio secondo il quale la modifica prende effetto dalla data di presentazione della domanda.
Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC) e sono quindi posti a carico dell’appellante per un terzo e a carico dell’appellata per due terzi, con l’obbligo di rifondere all’attore un’equa indennità per ripetibili. L’esito dell’attuale giudizio impone anche la riforma del dispositivo pretorile sulle spese, che vanno addebitate per un terzo all’attore e per due terzi alla convenuta, tenuta inoltre a rifondere alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili ridotte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
__________ verserà a __________ __________ un contributo alimentare mensile anticipato di fr. 400.– dal 1° ottobre 1994.
II. Gli oneri dell’appello, consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
già anticipati dall'appellante, sono posti a carico per un terzo di __________ __________ e per il resto a carico di __________ __________i, che rifonderà all’appellante fr. 800.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione a:
–avv. __________ __________, __________;
–avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster